Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.26861 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19168-2015 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato FABIO PISANI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI, 21, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA VANDONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato LUIGI VISCONTI, che lo rappresenta e difende;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato FABIO PISANI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2277/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato PISANI Fabio, difensore del ricorrente e controricorrente incidentale che ha chiesto l’accoglimento delle difese in atti, insiste nell’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato Pilade PERROTTI, con delega depositata in udienza dell’Avvocato Luigi VISCONTI, difensore del ricorrente incidentale che ha chiesto l’accoglimento degli scritti difensivi in atti;

udito l’Avvocato VANDONI Cristiana difensori della resistente che si

è riportata alle difese in atti e deposita preliminarmente la cartolina di ricevimento della notifica del c/ricorso e c/ricorrente C..

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 13 aprile 2015, ha rigettato l’appello principale proposto da T.P. e accolto parzialmente quello incidentale proposto da C.B. avverso la sentenza di primo grado.

1.1. Il Tribunale aveva ritenuto che la proposta irrevocabile di acquisto di immobile sottoscritta dal T. ed accettata dal C. il 3 maggio 2005 non costituisse preliminare, e quindi aveva rigettato le domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e di risarcimento danni proposte dal T.; aveva dichiarato inoltre le parti sciolte dagli impegni assunti per inadempimento del C. e condannato quest’ultimo alla restituzione della somma di Euro 20 mila, ricevuta all’atto della sottoscrizione della proposta, oltre al pagamento delle spese di lite.

2. Il giudizio di appello, nel quale era intervenuta P.M. resasi nel frattempo acquirente dell’immobile, si è concluso con la conferma della decisione.

2.1. La fattispecie concreta, secondo la Corte territoriale, non era riconducibile allo schema del contratto preliminare, e l’assenza di un vincolo contrattuale imponeva il rigetto della domanda di risarcimento danni da inadempimento formulata dal T., mentre neppure si poteva indagare sull’eventuale danno da responsabilità precontrattuale, in assenza di domanda.

2.2. La Corte d’appello ha accolto il gravame incidentale limitatamente alla cancellazione della trascrizione della domanda, e l’ha invece rigettato nella parte in cui il C. contestava la condanna alla restituzione della somma di Euro 20 mila.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre in via principale T.P., sulla base di sette motivi. C.B. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale a affidato ad un motivo. P.M. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1351 e 2932 c.c., art. 115 c.p.c. e si contesta l’interpretazione dell’atto sull’assunto che la Corte d’appello avrebbe svalutato il dato letterale privilegiando, senza ragione, il criterio secondario della valutazione del comportamento delle parti.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1321,1322,1324,1351,1362 e ss., 2697,2932 c.c. e si contesta il mancato riconoscimento del vincolo che derivava dall’accettazione della proposta irrevocabile di acquisto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (sono richiamate Cass. Sez. U 06/03/2015, n. 4628; Cass. 09/12/2009, n. 25780; Cass. 25/10/2005, n. 20653; Cass. 14/07/2004 n. 13067).

3. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dal tenore dell’accettazione. Il resistente aveva dichiarato “accetto la proposta così come formulata, approvando specificamente ogni clausola e mi obbligo a sottoscrivere il preliminare di vendita e/o l’atto di trasferimento del bene alla data stabilita”, e da tale dichiarazione non potevano non discendere effetti vincolanti.

4. Con il quarto motivo è denunciato ancora omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In assunto del ricorrente in sede di stipula del preliminare non vi sarebbe stata modifica degli elementi essenziali dell’accordo raggiunto con l’accettazione del C. in data 3 maggio 2005, ma soltanto precisazione dei dati catastali, e la Corte d’appello non aveva verificato se l’indicazione dei dati catastali dell’immobile, già perfettamente individuato, nonchè gli esiti delle visure e il controllo dei titoli di provenienza costituissero o non elementi necessari per l’assunzione dell’obbligo di alienare.

5. Con il quinto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2652,2653 e 2668 c.c. e si contesta la pronuncia di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

6. Con il sesto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1227,1354,1453 c.c. e, si contesta il rigetto della domanda risarcitoria come conseguenza dell’errore consistito nella mancata qualificazione dell’atto come contratto preliminare, immediatamente vincolante.

7. Con il settimo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1173,1218,1227 c.c., e si lamenta il rigetto della domanda risarcitoria sotto il diverso profilo dell’inadempimento dell’accordo raggiunto.

Erroneamente la Corte d’appello non aveva considerato il vincolo derivante dall’intesa che le parti avevano raggiunto su alcuni punti della negoziazione, e che non poteva essere rimessa in discussione senza violare l’art. 1173 c.c.

8. I motivi del ricorso principale sono in parte inammissibili e in parte infondati.

8.1. Sono inammissibili il terzo ed il quarto motivo, con i quali è denunciato omesso esame di fatti decisivi al di fuori del paradigma del vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 come enucleato da Sezioni Unite n. 8053 del 2014, e ribadito dalla giurisprudenza successiva.

Il terzo motivo attinge direttamente all’interpretazione che la Corte d’appello ha dato della proposta irrevocabile di acquisto formulata dal T. e accettata dal C., e quindi alla ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa. Oggetto della doglianza è, infatti, la mancata valorizzazione del dato testuale avuto riguardo, in particolare, alla formula utilizzata per l’accettazione della proposta, ma non è segnalato il fatto storico di valenza decisiva che sarebbe stato pretermesso.

Allo stesso modo, la doglianza prospettata con il quarto motivo non investe l’attività ricostruttiva svolta dalla Corte d’appello, bensì valutazioni di diritto – se l’indicazione dei dati catastali fosse o non essenziale ai fini della validità della promessa di vendere.

9. Risultano infondati i motivi primo, secondo e settimo motivo che denunciano, sotto diversi profili, l’interpretazione che la Corte d’appello ha dato della proposta irrevocabile accettata, non riconoscendo a tale atto alcuna efficacia vincolante, in asserito contrasto con la giurisprudenza di legittimità (è richiamata in particolare Cass. Sez. U 06/03/2015, n. 4628).

9.1. In primo luogo va chiarito che non sussistono vizi connessi all’applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. La Corte d’appello, infatti, ha valutato il dato testuale, evidenziando che nell’atto 3 maggio 2005 era prevista la stipula del contratto preliminare entro il successivo 15 giugno 2005 e la corresponsione in quella sede dell’acconto (Euro 130 mila, a fronte del prezzo dell’immobile di Euro 1.500.000,00), e poi ha preso in esame il dato extratestuale, cioè il comportamento delle parti, sottolineando che nella corrispondenza intercorsa dopo il 3 maggio 2005 le parti avevano fatto riferimento esclusivamente alla stipula di un preliminare, ed era pacifica la circostanza che il T. avesse inviato al C. una bozza di contratto preliminare, invitandolo poi formalmente per ben due volte alla stipula del preliminare, mai avvenuta. Ancora, la Corte ha dato atto del messaggio fax inviato dal notaio, contenente la bozza di preliminare, espressamente definita suscettibile di ulteriori variazioni da concordare tra le parti in quanto ancora generica con riferimento sia ai dati catastali, sia alla verifica degli atti di provenienza.

Dalla valutazione complessiva del dato testuale e del comportamento delle parti, la Corte territoriale ha tratto la conclusione che non fosse stato stipulato un contratto preliminare e che le parti fossero rimaste nell’ambito della trattativa, pure giunta ad uno sviluppo rilevante.

La decisione è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo la quale il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto, concorrono in via paritaria a definire la comune volontà dei contraenti, con la conseguenza che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è da solo decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sè non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un’espressione prima facie chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (ex plurimis, Cass. 01/12/2016, n. 24560; 03/06/2014, n. 12360; 11/01/2006, n. 261).

Una volta esclusa la violazione delle regole di ermeneutica, l’esito dell’interpretazione non è ulteriormente sindacabile giacchè il sistema non esige che quella data dal giudice di merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, essendo sufficiente che essa sia una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre, Cass. 12/07/2007, n. 15604; 22/02/2007, n. 4178), come certamente è a dirsi nel caso in esame.

9.2. Non sussiste contrasto tra le conclusioni cui è pervenuta la Corte d’appello e il principio enucleato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4628 del 2015, pubblicata dopo la definizione del giudizio di appello.

Nel risolvere la questione della validità ed efficacia del “preliminare di preliminare”, l’organo di nomofilachia ha sostanzialmente ripudiato l’alternativa secca preliminare-definitivo, riconoscendo che la procedimentalizzazione delle fasi contrattuali non può di per sè essere connotata da disvalore, se corrisponde ad un complesso di interessi che stanno realmente alla base dell’operazione negoziale (pag. 16).

Ulteriormente e di conseguenza, le Sezioni Unite hanno affermato che nella fase della trattativa, tipicamente precontrattuale, è ben possibile la formazione di intese ovvero pattuizioni intermedie, limitate ad una o più parti del regolamento di interessi, e che tali intese hanno effetto vincolante sicchè la relativa violazione dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento dell’obbligazione “a contrattare”, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell’art. 1173 c.c. (pag. 17).

Le stesse Sezioni Unite hanno poi concluso nel senso che spetta al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, se le parti abbiano raggiunto un accordo che, pur prevedendo la stipula di successivo contratto preliminare, presenti in realtà tutte le caratteristiche di un contratto preliminare completo, o se invece le parti abbiano voluto “rinviare il momento in cui operano sia l’integrazione suppletiva ex art. 1374 c.c., sia la cogenza del meccanismo proprio del preliminare ex artt. 1351 e 2932 c.c.” (pag. 17).

Venendo alla vicenda qui in esame, si è già detto che la Corte d’appello ha escluso, con argomentazioni plausibili, che fosse stato concluso il contratto preliminare, ritenendo che le parti fossero ancora nella fase delle trattative, seppure avanzate, ed ha chiarito poi che neppure si poteva discutere di risarcimento del danno per la mancata stipula del preliminare, giacchè l’appellante, odierno ricorrente, non aveva formulato domanda di risarcimento del danno precontrattuale.

E in effetti è vero che nelle conclusioni rassegnate in appello dal T., come riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria è prospettata sempre in relazione all’inadempimento del “promittente venditore” per la mancata conclusione del contratto definitivo, e pertanto il tema del risarcimento danni da violazione dell’impegno a contrattare non era stato introdotto e non può essere “recuperato” in questa sede.

10. Il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale sono infondati in via consequenziale, giacchè muovono entrambi dal presupposto dell’erroneità della decisione rispettivamente nella parte in cui ha rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica e nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria per inadempimento del preliminare.

11. Con l’unico motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 e si contesta l’apparenza della motivazione, ovvero la carenza di logicità della motivazione con cui la Corte d’appello ha confermato la condanna del C. alla restituzione della somma di Euro 20 mila. Il ricorrente incidentale ribadisce di non aver ricevuto l’importo assumendo di avere contestato il punto anche prima della introduzione del giudizio, allegando tale circostanza fin dal giudizio di primo grado.

11.1. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha argomentato il rigetto, l’avvenuto versamento della somma da parte del T. si desumeva dalla valutazione congiunta del testo della proposta del 3 maggio 2005, nel quale era indicato l’assegno bancario versato lo stesso giorno corrisposto il 3 maggio 2005 a titolo di caparra, e dell’assenza di contestazioni circa il mancato pagamento della caparra nella pur copiosa successiva corrispondenza intervenuta tra le parti e i rispettivi difensori, nella quale erano stati discussi numerosi profili del rapporto negoziale.

Il convincimento raggiunto sulla base di elementi indiziari risulta adeguatamente esposto nella sentenza impugnata, e quindi non sussistono all’evidenza le lacune motivazionali denunciate dal ricorrente incidentale.

12. I ricorsi sono rigettati a spese compensate, stante la reciproca soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei entrambe le parto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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