Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.26875 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18934/2015 proposto da:

IMMOBILIARE CREVADA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, G.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO GAVA;

– ricorrenti –

contro

ADA AZIENDA DEPURAZIONE ACQUE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CANCRINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MANUELA DE CANDIDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2723/2014 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CALDEROLA Gianluca, con delega orale, difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato FRANCESCONM Marco, con delega dell’Avvocato Manuela DE CANDIDO, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 2723/2014, rigettava le domande di G.P. e Immobiliare Crevada S.r.l..

Con tali domande le medesime parti attrici avevano visto disattese le proprie istanze di negatoria servitutis in ordine alla loro proprietà, di cui in atti, e, quindi, la richiesta declaratoria di inesistenza di ogni servitù a carico della stessa.

Tanto sull’assunto che detta proprietà era lesa dall’illegittima utilizzazione di area contigua da parte della ADA S.r.l..

Le medesime originarie parti attrici impugnavano, pertanto, la suddetta sentenza del Tribunale di prima istanza.

L’adita Corte di Appello di Venezia, con ordinanza ex 348-bis c.p.c. (comunicata a mezzo Pec in data 22.5.2015), dichiarava inammissibile l’appello avverso la suddetta decisione di quel Giudice di prime cure, che – fra l’altro – aveva anche dichiarato costituite, ai sensi dell’art. 1159 c.c., servitù di passaggio carraio e pedonale a favore della parte in origine convenuta in quanto acquisita per usucapione decennale.

Le originarie parti attrici, di poi appellanti, ricorrono oggi innanzi a questa Corte per l’annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso con atto affidato a cinque ordini di motivi e resistito con controricorso dalla ADA S.r.l..

Sia le parti ricorrenti che quella controricorrente hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di legge o falsa applicazione dell’art. 1159 c.c., in relazione al capo della sentenza che dichiara l’intervenuta usucapione di servitù sul mappale n. *****.

Viene, in sostanza, dedotta l’erroneità della gravata decisione in punto di ritenuta intervenuta usucapione, nonchè contestata l’applicabilità, nell’ipotesi, dell’usucapione per acquisto a non domino.

Il motivo non può, nel suo complesso, essere accolto.

Innanzitutto l’applicazione dell’art. 1159 c.c., non è stata effettuata in modo errato dal Giudice del merito, che si è limitato alla rilevazione e constatazione del lasso di tempo in cui era perdurato il dominio uti dominus dell’usucapiente e che, nella fattispecie, era utile al fine della intervenuta declaratoria.

In secondo luogo, è infondata la censura svolta col motivo nella parte in cui si sostiene che il Tribunale di Treviso avrebbe violato la stessa succitata norma per aver riconosciuto, nel caso di specie, la sussistenza in capo all’ADA S.r.l. del requisito soggettivo della buona fede.

Più specificamente viene censurato un particolarissimo aspetto della presupposta vicenda contrattuale inter partes, nonchè della valutazione (in fatto) data dal Giudice.

Quest’ultimo ha ritenuto insussistente la colpa grave dell’acquirente (ADA) e che l'”errore (“o la colpa e/o dolo”) dell’acquisto a non domino”, abilitante sotto il predetto requisito soggettivo l’usucapione abbreviata, “era riconducibile direttamente al venditore (Crevada rappresentata dal G. e non alla convenuta (ADA)”.

Nè può oggi, secondo la prospettazione di cui al ricorso, farsi – in pratica – capo alla odierna controricorrente di essersi rivolta ad un notaio senza esonerarlo dalle verifiche ipocatastali, accontentandosi delle sole garanzie ricevute dall’alienante.

Non vi è, infatti, un obbligo di richiesta di dette visure al fine di sostanziare l’applicabilità dell’usucapione abbreviata quanto alla sussistenza del predetto requisito soggettivo.

Nè la detta usucapione può essere esclusa per colpa grave rinvenibile nel fatto che l’acquirente si sia rivolto al notaio senza richiedere preventivamente le visure.

Il motivo va, dunque, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al capo della sentenza gravata in punto di dichiarata intervenuta usucapione sullo stesso mappate n. *****.

Il motivo qui in esame riprende, in buona sostanza, pur se sotto altro profilo, la medesima questione della applicazione dell’usucapione abbreviata.

Il Tribunale avrebbe – secondo il motivo – errato nella valutazione delle prove risolventesi nella violazione del principio sull’onere probatorio.

La censura è del tutto infondata giacchè – una volta rilevata l’insussistenza di un obbligo dell’acquirente di richiesta di visure notarili – non ricorreva alcuna violazione del principio del suddetto onere.

Tanto a maggior ragione attesa l’accertata sufficienza del tempio di esercizio della servitù al fine della acquisizione della stessa in relazione al minor periodo richiesto nella concreta ipotesi.

3.- Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., quanto al capo della sentenza dichiarativa della servitù di passaggio sul mappale n. ***** (ora *****).

Viene dedotta, insomma, la nullità della gravata decisione. Tuttavia non risulta una modifica del petitum della domanda, tesa senza dubbio alla declaratoria di usucapione, ed in base alla quale il Giudice del merito non poteva che pronunciare col ricorso alle norme in specie applicabili.

Il motivo deve, pertanto, essere respinto.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 1052 c.c., in relazione al capo della sentenza che dichiarava la costituzione di servitù di passaggio sul mappale n. ***** (ora *****).

Con il motivo qui in esame vengono, in concreto, svolte censure di carattere meritale sulla concreta individuazione dell’area in ordine alla quale veniva dichiarata la costituzione di servitù coattiva.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

5.- Con il quinto ed ultimo motivo si deduce la violazione falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in ordine alla disposta liquidazione delle spese di lite.

Con il motivo si contesta la regolamentazione delle spese di lite sia in riferimento alla sua ripartizione inter partes (parziale compensazione e, quindi, aggravio per la parte rimanente alla parte soccombente), che con riguardo al parametro di riferimento utilizzato all’uopo ovvero lo scaglione da 260 mila a 520 mila Euro.

La censura è infondata quando alla valutazione della prevalente soccombenza pur in presenza di parziale compensazione, essendo attribuita tale valutazione – peraltro correttamente svolta – all’attività propria del Giudice del merito.

Viceversa il motivo è fondato nella parte relativa allo scaglione utilizzato per la determinazione delle spese di lite liquidate, scaglione che – per inciso – è stato identificato col valore di causa da 260 mila a 520 mila Euro.

Senonchè per poter addivenire a tale valore si è tenuto conto della domanda risarcitoria per 500mi1a Euro avanzata dall’ADA, ma integralmente rigettata.

Orbene poichè la determinazione del compenso a carico del soccombente è ancorata al valore della causa salvo – come in ipotesi – che “nei giudizi per il pagamento di somme o liquidazioni di danni….(ove) si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” e, poichè le uniche domande accolte sono state quelle in materia di servitù, è evidente l’erronea applicazione dell’anzidetto scaglione.

Il motivo, nel limite testè esposto, va – dunque – accolto con conseguente cassazione della sentenza impuntata e rinvio al Giudice in dispositivo indicato.

PQM

La Corte:

rigetta i primi quattro motivi del ricorso, accoglie nel limite di cui in motivazione il quinto, cassa – in relazione a tale accolto motivo – la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Treviso in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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