LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1106-2018 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONU DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE, VITA SCIPLINO ESTER ADA;
– ricorrente –
contro
D.M., nella qualità di erede di M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SANTI APOSTOLI 66, presso lo STUDIO LEGALE DETTORI E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato CUCCARU TULLIO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 164/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 26/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO LUIGI.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 26.6.2017, la Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato M.A. a pagare all’INPS i contributi omessi in danno di una collaboratrice coordinata e continuativa ritenuta sua dipendente, nei limiti della prescrizione quinquennale;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che D.M., n. q. di erede di M.A., ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su due motivi; che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. e art. 2909 c.c. per avere la Corte di merito accolto l’eccezione di prescrizione dei contributi nonostante che essa fosse stata implicitamente rigettata in prime cure e la parte soccombente non avesse impugnato detta pronuncia con appello incidentale, essendosi anzi tardivamente costituita in appello;
che, con il secondo motivo del ricorso principale, l’IN PS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 436 c.p.c. per avere la Corte territoriale accolto l’eccezione di prescrizione nonostante la tardività della costituzione in appello della parte appellata;
che, con il primo motivo del ricorso incidentale, si deduce violazione dell’art. 435 c.p.c. per avere la Corte territoriale deciso l’appello nel merito nonostante che l’INPS avesse notificato il gravame oltre i dieci giorni dal deposito del decreto di fissazione dell’udienza;
che, con il secondo motivo del ricorso incidentale, si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1362 ss. c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la collaborazione prestata da L.M. a beneficio di M.A. avesse natura subordinata, nonostante che le domande che la stessa L. aveva proposto in proprio nei confronti della presunta datrice di lavoro fossero state rigettate con sentenza del Tribunale di Sassari n. 943/2014, passata in giudicato, e che lo stesso giudice di prime cure avesse congruamente argomentato per la natura autonoma della collaborazione;
che i due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte;
che, al riguardo, va premesso che è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, fermo restando che, in tal caso, la mancanza della riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione ove il potere della sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se compete anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2 (cfr. da ult. Cass. S.U. n. 11799 del 2017);
che, sotto altro ma concorrente profilo, è parimenti consolidato il principio secondo cui, in materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti e la prescrizione opera di diritto, potendo pertanto essere rilevata anche d’ufficio dal giudice (cfr. Cass. n. 23116 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 21830 del 2014); che, nella specie, non avendo la sentenza di prime cure (per come debitamente trascritta a pagg. 4-5 del ricorso principale) reso alcuna pronuncia esplicita sull’eccezione di prescrizione nè potendo configurarsi alcun rigetto implicito di essa, non essendo l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (interamente costruita sulla natura subordinata o meno della precorsa collaborazione)incompatibile con il fondamento dell’eccezione stessa, affatto correttamente la Corte di merito ha rilevato la maturazione della prescrizione quinquennale nonostante la costituzione tardiva dell’appellata, il principio d’indisponibilità della prescrizione implicando il divieto per l’ente previdenziale di riceversi contributi prescritti indipendentemente dall’eccezione di parte (Cass. n. 23116 del 2004, cit.);
che, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso principale si rivela manifestamente infondato;
che è invece inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 2, il primo motivo del ricorso incidentale, essendosi chiarito che la violazione del termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di discussione non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione, il che nella specie non è stato nemmeno baluginato da parte ricorrente;
che parimenti inammissibile è il secondo motivo, dissimulando sub.specie di violazione di norme processuali e sostanziali una plateale richiesta di riesame del materiale istruttorio alla cui stregua i giudici territoriali hanno ritenuto la natura subordinata della collaborazione prestata da L.M. in favore della dante causa dell’odierno controricorrente e ricorrente incidentale (cfr. in particolare pagg. 6-7 del controricorso), ovviamente non possibile in questa sede di legittimità (Cass. n. 8758 del 2017);
che il ricorso incidentale va pertanto dichiarato inammissibile;
che le spese del processo di legittimità vanno senz’altro compensate tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca;
che, in considerazione del rigetto del ricorso principale, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, non altrettanto potendo statuirsi per il controricorrente, in considerazione della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. fra le tante Cass. nn. 18523 del 2014, 7368 del 2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019
Codice Civile > Articolo 2909 - Cosa giudicata | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 435 - Decreto del presidente | Codice Procedura Civile