Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.26950 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18047-2015 proposto da:

C.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato VALERIO DONATO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Criscuolo in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 99;

– ricorrente –

contro

CO.SA., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANGELO POLACCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Anna Rita Manna in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

C.D., + ALTRI OMESSI e A.R.S.A.C. (Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura in Calabria);

– intimati –

avverso la sentenza n. 744/2014 della CORTE d’APPELLO di CATANZARO depositata il 21/05/2014:

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento dell’incidentale;

udito l’Avv. CLAUDIO PAOLETTI con delega dell’Avv. DONATO VALERIO per la ricorrente principale che ha concluso come in atti.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 19.10.1992, C.L. conveniva in giudizio il fratello CO.SA., deducendo: che in data ***** C.G., assegnatario dell’unità fondiaria *****, la quale gli era stata attribuita dall’Opera di Valorizzazione della Sila (poi E.S.A.C. e A.R.S.A.C.) con contratto di compravendita con patto di riservato dominio del 27.2.1957; che al medesimo erano succeduti i figli L., R., D. e SA., nonchè i nipoti G., A. e C., per rappresentazione di Gi. premorto; che l’E.S.A.C. aveva disposto il subingresso in favore di L., la quale aveva provveduto a riscattare definitivamente il fondo; che tra gli eredi, il solo Co.Sa. aveva rifiutato di rilasciare il fondo alla sorella.

Ciò premesso, l’attrice chiedeva l’immediato rilascio dell’appezzamento di terreno, quota parte del fondo *****, con il fabbricato colonico ivi ubicato, oltre al risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio Co.Sa., il quale eccepiva: che il defunto genitore, con scrittura privata del 10.11.1978, aveva donato ai figli il podere assegnatogli dall’O.V.S.; che il terreno, diviso in cinque quote, era divenuto edificatorio, tanto che R., D. e L. vi avevano realizzato dei fabbricati; che, con dichiarazione del 7.8.1987, C.L. aveva confermato la divisione operata dal padre; che l’E.S.A.C. era incorso in violazione di legge nel procedimento di designazione dell’avente diritto al subingresso. In via subordinata, il convenuto – che eccepiva la nullità dell’atto di assegnazione in favore della attrice – proponeva domanda riconvenzionale diretta a ottenere il riconoscimento del valore attuale della quota assegnata e dei fabbricati esistenti (trasformazione di una casa colonica in abitazione), oltre al risarcimento del danno per la rinuncia ai diritti sugli immobili di cui erano proprietari i genitori, per un valore di 550 milioni di Lire.

In corso di causa veniva ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di R., D., G., A. e C.C. e dell’A.R.S.A.C. Tutte le parti chiamate rimanevano contumaci.

Con sentenza non definitiva n. 744/2003, depositata il 5.6.2003, il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda di rilascio avanzata da C.L., ritenendo inopponibile all’A.R.S.A.C. la volontà manifestata dall’originario assegnatario in ordine al frazionamento del fondo tra i figli con l’atto di donazione del 1978, in un momento in cui il fondo non era stato ancora riscattato. Rilevava, però il Tribunale, che C.L., con la scrittura privata del 7.8.1987, con la quale si era vista riconoscere dai coeredi il diritto al subingresso nel rapporto con l’ente pubblico, si era nel contempo obbligata a rinunciare alle quote vantate dai coeredi sul fondo, trattenendo solo la propria e impegnandosi per la divisione del bene, una volta riscattato. Il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale di Co.Sa. di risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione dell’accordo, rimettendo la causa in istruttoria per la determinazione del valore della quota del fondo e dei fabbricati su di esso esistenti.

Avverso detta sentenza non definitiva proponeva appello C.L. e appello incidentale Co.Sa..

Si costituivano D. e C.R. resistendo al gravame principale restavano contumaci le altre parti.

Con sentenza definitiva n. 159/2009, depositata in data 4.11.2009, il Tribunale di Catanzaro condannava C.L. al pagamento in favore di Co.Sa. della somma di Euro 230.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Anche contro questa sentenza proponeva appello C.L. e appello incidentale Co.Sa. avverso la compensazione delle spese di lite.

Anche C.D. resisteva all’appello principale.

Riuniti i due giudizi, con sentenza n. 744/2014, depositata in data 21.5.2014, la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava gli appelli principali e incidentali, confermando le sentenze impugnate e dichiarando compensate le spese di lite.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione C.L. sulla base di 5 motivi; resiste Co.Sa. con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di 3 motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso principale, C.L. lamenta la “Violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 379 del 1967, artt. 4 e 6 della L. n. 1078 del 1940, art. 16 e dell’art. 1442 c.c., comma 3 (prescrizione dell’azione di annullamento)”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la validità della scrittura privata del 7.8.1987 non potesse considerarsi inficiata dal “vincolo di indivisibilità perpetua, all’epoca previsto per i terreni assegnati a norma della legge di riforma agraria” (pag. 23 sentenza). Del resto, il vincolo di indivisibilità perpetua sul fondo era stato riconosciuto anche dalla sentenza impugnata. Pertanto, la scrittura privata del 7.8.1987 era stata predisposta dai coeredi C. in dispregio della disciplina imperativa di cui alla L. n. 1078 del 1940, là dove era finalizzata a conseguire il frazionamento del fondo, in realtà non frazionabile; la conseguenza, dunque, sarebbe dovuta essere la nullità della scrittura privata, mentre il Giudice d’Appello aveva affermato che l’indivisibilità perpetua fosse irrilevante, in quanto il divieto di frazionamento era sanzionato non con la nullità, bensì con l’annullabilità degli atti divisionali, come tale soggetta a prescrizione quinquennale della relativa azione.

1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente principale deduce la “Violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 1420 c.c. (nullità del contratto plurilaterale), là dove la Corte d’appello ha ritenuto la scrittura privata de qua quale atto adottato “in vista dell’assetto da dare alle aspettative successorie” e allo scopo di consentire a C.L. di “riscattare il fondo nell’interesse di tutti” gli altri eredi (pag. 21 sentenza). Viceversa la Corte distrettuale avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1420 c.c., e cioè se il venire meno del vincolo contrattuale nei confronti degli altri coeredi, derivato dalla mancata e insanata sottoscrizione dell’atto, avesse avuto effetti anche sul vincolo relativo a Co.Sa., sì da renderlo privo di autonomo rilievo.

1.3. – Con il terzo motivo, la ricorrente principale eccepisce la “Violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) delle norme sull’interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. – Erronea disapplicazione del criterio dell’interpretazione sistematica delle clausole ex art. 1363 c.c.”, in quanto la Corte di merito ha erroneamente affermato come i coeredi della ricorrente fossero tutti in possesso dei requisiti legittimanti il subingresso nell’assegnazione del fondo, basandosi esclusivamente sulla dichiarazione negoziale, contenuta nella scrittura privata, a tenore della quale “gli eredi del sig. C.G. hanno eguale diritto di sub-ingresso nel rapporto di assegnazione” (pag. 21 sentenza). Osserva la ricorrente che il Giudicante ha attribuito rilievo esclusivo a questa dichiarazione negoziale e non anche al contenuto contrattuale complessivamente inteso. Al contrario, il significato della dichiarazione negoziale citata poteva essere esattamente individuato solo se valutato alla luce della successiva clausola, per la quale i coeredi “accettano di far subentrare nel rapporto di assegnazione (…) la propria sorella L., in quanto la stessa possiede la qualifica di coltivatrice diretta, altra condizione richiesta dalla legge”; la qual cosa avrebbe comportato che non tutti i coeredi fossero in possesso del requisito di “lavoratore manuale della terra”; in particolare Co.Sa., alla data della morte del padre, si dedicava solo saltuariamente alla coltivazione della terra e non possedeva la suddetta qualifica richiesta dalla legge per il subingresso nell’assegnazione del fondo (in data 28.10.1991 l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Catanzaro verificava la natura saltuaria dell’attività di coltivazione svolta da Co.Sa. e l’insussistenza della qualifica di “lavoratore manuale della terra”).

1.4. – Con il quarto motivo, la ricorrente principale lamenta la “Violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) di norme di legge. Erronea applicazione delle norme ex artt. 1418,1420 c.c. e art. 1218 c.c. e ss. e della L. n. 379 del 1967, art. 7, comma 4”, in quanto l’inesistenza originaria del diritto di Co.Sa. a chiedere il subingresso nell’assegnazione del fondo, condurrebbe, secondo una radicale opzione ermeneutica, a ritenere la scrittura privata in oggetto affetta da nullità ex art. 1420 c.c. Ed ove pure si ritenesse di non dichiarare la nullità della scrittura privata, la sua efficacia – circa i rapporti tra la ricorrente e Co.Sa. potrebbe essere rinvenuta solo ove fosse qualificata come atto di regolamentazione dei diritti ereditari tra i coeredi del resistente, nel qual caso la posizione di Co.Sa. potrebbe risultare meritevole di autonomo apprezzamento. In tale caso, gli accordi tra la ricorrente e Co.Sa. si dovrebbero ritenere atti esecutivi della disciplina contenuta nella L. n. 379 del 1967, art. 7, comma 4, secondo il quale i coeredi esclusi dall’assegnazione, per la soddisfazione della quota di eredità di loro spettante, hanno credito verso l’assegnatario del fondo, nei limiti della somma risultante dalle annualità versate dal dante causa, aumentate dall’incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

1.5. – Con il quinto motivo, la ricorrente principale deduce la “Violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) di norme di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c.. Erronea applicazione dei criteri di quantificazione delle somme dovute”, in quanto l’impossibilità di qualificare la prestazione dovuta dalla ricorrente quale corrispettivo per la rinuncia del fratello Sa. all’esercizio del diritto al subingresso, comporta la abnormità della quantificazione delle somme operata dalla Corte d’appello, la quale, nel confermare la decisione di primo grado, ancorava la commisurazione dell’indennizzo al valore di mercato attuale del terreno (pag. 24 sentenza), calcolato anche alla luce delle migliorie e trasformazioni apportate dal fratello Sa. nel periodo di disponibilità del terreno.

2.1. – A sua volta, con il primo motivo di ricorso incidentale, Co.Sa. lamenta la “Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, là dove la sentenza impugnata aveva disposto il rilascio, in favore della sorella L., della parte di terreno occupata e coltivata dal resistente, unitamente alla casa colonica su di esso insistente.

Tale rilascio sarebbe stato disposto sull’erronea considerazione che l’assegnazione effettuata dall’ESAC fosse ormai inoppugnabile, poichè legittimo il comportamento con cui l’Ente aveva designato C.L. quale unica avente diritto al subingresso nel fondo.

2.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale deduce la “Violazione della L. n. 1078 del 1940, art. 10 Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. – Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, evidenziando che il terreno in oggetto non era più terreno agricolo, bensì suolo edificatorio, fin dagli anni ‘70, e che ai sensi della L. n. 1078 del 1940, art. 10 il vincolo di indivisibilità poderale viene meno quando, per sopravvenute circostanze, il fondo risulti divisibile in più unità fondiarie organiche. Il fondo, già dal 1970 era stato dotato di un valido strumento urbanistico ed era stato frazionato dall’11.11.1978, data in cui il padre aveva diviso il fondo in cinque parti attribuite ai propri figli e alla moglie. Chiedeva, perciò, che fosse confermata la validità della divisione del 10.11.1978.

2.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente incidentale denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 799 c.c. e della L. n. 379 del 1967, art. 7 (art. 360 c.p.c., n. 3)”, in quanto la Corte di merito ha confermato il capo della sentenza del Tribunale (anche con riferimento alla considerazione che, rispetto alla scrittura del 10.1.1978 e a quella del 7.8.1987, i beneficiari potessero richiamarsi solo a meri obblighi morali), confermando la sentenza di primo grado, ed asserendo che essa avrebbe correttamente negato efficacia traslativa alla scrittura di donazione/divisione sottoscritta dal padre G. e da alcuni dei fratelli nel 1978, trattandosi di atto avente a oggetto un bene di cui il padre non poteva disporre non essendone proprietario.

3. – In via del tutto pregiudiziale, il controricorrente (ricorrente incidentale) ha dedotto la tardività della notifica del ricorso principale e quindi l’inammissibilità del medesimo atto, per violazione dell’art. 327 c.p.c. e della L. n. 69 del 2009, art. 58 e D.L. n. 132 del 2014, art. 16 (convertito in L. n. 162 del 2014 (art. 360 c.p.c., n. 3).

3.1. – L’eccezione non è fondata.

3.2. – Al giudizio in oggetto, per il ricorso in Cassazione avverso sentenza depositata il 21 maggio 2014, si applica, ratione temporis, il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, in base al testo originario dell’art. 327 c.p.c., al quale va aggiunto il periodo di sospensione feriale che, nella fattispecie, contrariamene a quanto dedotto dal controricorrente, è di 46 giorni, in ragione di quanto disposto dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1 (conv. con modificazioni nella L. n. 162 del 2014), che prevede che: “alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 le parole “dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti “dal 1 al 31 agosto di ciascun anno””.

Il comma 3 di detto articolo statuisce che tale disposizione acquista efficacia solo a partire dall’anno 2015, senza prevedere una disciplina transitoria. Da qui la tempestività della notifica del presente ricorso per cassazione, effettuata a mezzo del servizio postale in data 6 luglio 2015, come da relata in atti.

4. – Il primo motivo di ricorso incidentale va esaminato con priorità. Infatti, il ricorso incidentale non condizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l’ordine logico e giuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale – tanto più quando sia fondato su una ragione più liquida che consenta di modificare l’ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. n. 9671 del 2018) – va esaminato con priorità rispetto a quest’ultimo, indipendentemente dalla rilevabilità d’ufficio delle questioni proposte, poichè l’interesse concreto all’impugnazione a tale tipo di pronuncia (ai sensi dell’evocato art. 112 c.p.c.) sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguita sul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non già dalla sua eventuale fondatezza (Cass. n. 23271 del 2014; conf. Cass. n. 23113 del 2008).

4.1. – Il motivo è fondato.

4.2. – La Corte distrettuale (sentenza impugnata, pagine 13 e segg.) ha sottolineato che il resistente aveva spiegato appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, censurando in primo luogo la sentenza non definitiva del Tribunale di Catanzaro, nella parte in cui aveva disposto il rilascio, in favore della sorella L., della parte di terreno occupata e coltivata dal medesimo unitamente alla casa colonica su di esso insistente; e che tale rilascio sarebbe stato disposto sull’erroneo assunto che l’assegnazione effettuata dall’ESAC fosse ormai inoppugnabile, in quanto legittimo il comportamento con cui l’Ente aveva designato C.L. quale unica avente diritto al subingresso nel fondo.

Sempre la Corte distrettuale ha rilevato che, a sostegno del motivo, l’odierno controricorrente aveva esposto: a) che tale assegnazione fosse viziata da illiceità, in quanto emanata in totale carenza di potere, non potendo l’Ente scegliere l’erede subentrante nel rapporto di assegnazione di C.G.; b) che la L. n. 379 del 1967, art. 7 stabilisce che, ove l’originario assegnatario muoia prima del riscatto, l’assegnazione è fatta all’avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi e che in caso di disaccordo tra coeredi, decide l’autorità giudiziaria; c) che, invece, l’Ente “del tutto arbitrariamente” aveva scelto l’erede subentrante nonostante il disaccordo, quanto meno, del resistente, il quale nell’anno 1989, a due anni dalla morte del padre, era coltivatore diretto del fondo; d) che la violazione della normativa suddetta avrebbe dovuto portare alla disapplicazione da parte del Tribunale del provvedimento di assegnazione adottato in favore della ricorrente, previa declaratoria della sua nullità, nonchè la disapplicazione di tutti gli atti consequenziali, con l’effetto del rigetto della pretesa di rilascio.

Ed ha rilevato altresì che Co.Sa. aveva richiamato la sentenza inter partes n. 12/93 del 5.12.2002 del TAR Calabria, pronunciata su ricorso proposto dal medesimo, la quale aveva distinto le controversie relative al rapporto concessorio, che vanno devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, da ogni altra questione attinente ai diritti patrimoniali discendenti dalla concessione e aventi consistenza di diritti soggettivi, che va devoluta alla giurisdizione dell’AGO, ivi compresa quella relativa al disaccordo tra coeredi nell’individuazione del discendente (in caso di decesso dell’assegnatario prima del versamento dell’intero prezzo e senza designazione, da parte sua, del discendente in linea retta destinato a subentrargli nel rapporto). Secondo il TAR, dunque, il provvedimento con il quale l’Ente assegnante scelga direttamente l’erede è affetto da carenza di potere (Cass. n. 3956 del 1989; nonchè Cass. sez. un. 6064 del 1993; Cass. sez. un. 5831 del 1991; Cass. sez. un. 4515 del 1991; nonchè Cass. sez. un. 12889 del 1992).

4.3. – Orbene, va ritenuto che la Corte d’appello, evocando i principi della citata sentenza del TAR Calabria, abbia sì recepito la tesi della carenza di potere in capo all’ESAC in ordine all’assegnazione in favore della ricorrente, ma non ne abbia contemporaneamente tratto le dovute conseguenze e non ha rigettato la richiesta di rilascio.

Infatti, la Corte di merito, ha affermato (erroneamente esercitando il potere di interpretazione e qualificazione della domanda, mediante la doverosa individuazione del contenuto sostanziale della pretesa: Cass. n. 21087 del 2015; Cass. n. 26159 del 2014) che non sussistesse la necessità di disapplicare (rectius: di non applicare) l’atto di assegnazione per difetto di interesse alla pronunzia, dal momento che il resistente non aveva impugnato l’atto di assegnazione e il riscatto e non aveva chiesto l’assegnazione in suo favore. Invero, Co.Sa. (v. conclusioni nell’atto di costituzione davanti al Tribunale) aveva chiesto la pronuncia di rigetto della domanda di rilascio spiegata da C.L., per essere viziato da assoluta carenza di potere il provvedimento di assegnazione adottato in favore della ricorrente, da cui derivava la nullità dello stesso ed il conseguente difetto in capo a C.L. di ogni potere di disposizione del fondo sulla base di tale atto (radicalmente nullo per carenza di potere dell’autorità emanante: Cons. Stato n. 948 del 1999).

Nella fattispecie, dunque il resistente, in via subordinata, aveva chiesto di disapplicare l’atto amministrativo e di dichiararne la nullità e illiceità, per cui aveva interesse concreto, ex art. 112 c.p.c., a tale tipo di pronuncia, che determinasse la mancanza del diritto di disporre del fondo in capo alla ricorrente, con rigetto della domanda di rilascio.

5. – Alla stregua di tali argomentazioni (assorbite le restanti doglianze dedotte, in via gradata, nel secondo e nel terzo motivo di ricorso incidentale, nonchè nei cinque motivi di ricorso principale) si impone, dunque, l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale e la cassazione della sentenza impugnata.

5.1. – Non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto delle domande proposte da C.L.. Attesa la complessità e la peculiarità delle questioni trattate e dei principi affermati rispetto a questione dirimente, questa Corte reputa che concorrano, ex art. 92 c.p.c. (applicabile nel testo vigente ratione temporis al momento della proposizione del giudizio) i requisiti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intera lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo e terzo motivo di ricorso incidentale e dei motivi tutti del ricorso principale. Cassa e, decidendo nel merito, rigetta i motivi proposti da C.L. e compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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