Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26969 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1086-2018 proposto da:

C.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERIA’ 13, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO GESSINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANMARCO PAROLA;

– ricorrente –

contro

P.G.L., P.I., P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAVASOLA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIO GUGLIELMINO;

– controricorrenti –

contro

G.P., G.B., G.A., nella qualità di eredi di GJ.AN., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2317/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 27/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

La Corte.

RILEVATO

che:

P.G., P.I. e P.A. proponevano appello avverso sentenza n. 831/2016 del Tribunale di Cuneo, che aveva rigettato le loro domande di risarcimento dei danni proposte nei confronti di C.M.G. (direttrice dei lavori e progettista) e l’impresa individuale Gj.An. Costruzioni Edili quali solidali responsabili per la causazione di un incendio che aveva investito un immobile di loro proprietà.

Resistevano la C. e gli eredi del titolare della impresa, cioè G.P., G.B. e G.A..

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 27 ottobre 2017, ritenuta sussistente la responsabilità per “il nuovo stato del tetto a seguito dei lavori di ristrutturazione” effettuati dall’impresa sul progetto e sotto la direzione dei lavori della C., accoglieva la domanda di condanna risarcitoria condannando conseguentemente.

Ha presentato ricorso la C. sulla base di un unico motivo, che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

P.G., P.I. e P.A. si sono difesi con controricorso, depositando poi anche memoria.

RITENUTO

che:

L’unico motivo del ricorso, come si è visto, richiama nella rubrica la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3. Il suo effettivo contenuto, peraltro, non corrisponde a una siffatta invocazione.

Il motivo prende le mosse dalla trascrizione di un passo della sentenza impugnata con il quale la corte territoriale ha sorretto la corresponsabilità sia dell’attuale ricorrente sia della ditta appaltatrice nella causazione dei danni subiti dagli appellanti per l’incendio. La motivazione viene censurata per avere “da un lato posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti” (il che, semmai, sarebbe riconducibile al paradigma dell’art. 395 c.p.c., n. 4), e dall’altro “considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione”. Segue uno stralcio – alquanto ampio – tratto dalla motivazione della sentenza del giudice di prime cure (il quale, si ricorda, aveva rigettato la domanda risarcitoria degli attuali controricorrenti) per scendere infine, incentrandosi sulla questione della sussistenza o meno del nesso causale tra la condotta dell’attuale ricorrente e l’insorgenza dell’incendio, ad una valutazione alternativa del compendio probatorio e in particolare al vaglio, proprio di una cognizione di merito, degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio. Il motivo perviene, quindi, a propugnare una coincidenza tra le considerazioni del giudice di prime cure e le conclusioni del consulente rese in sede di accertamento tecnico preventivo, deducendone che, “proprio alla luce di tale imprescindibile chiarimento”, sarebbe possibile “meglio cogliere” l’infrazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale rispetto agli artt. 115 e 116 c.p.c.. E a questo dà seguito un’analisi dell’accertamento di merito sul nesso causale così come emergerebbe dalla sentenza impugnata, per concludere che il giudice d’appello non avrebbe “correttamente valutato le risultanze della CTU… circa le possibili cause dell’incendio in alcun modo riconducibili all’operato” dell’attuale ricorrente. Infine, vengono prospettate una nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, come conseguenza della violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che sarebbe stata illustrata, una nuova fattispecie di violazione o falsa applicazione in riferimento questa volta a norme sostanziali – artt. 1218,1223,1667 e 1669 c.c., – sempre “per avere la Corte d’Appello ritenuto sussistente un nesso causale tra la condotta dell’Arch. C. e l’evento dannoso, nonchè, “ad abundantiam”, una censura per non aver la corte accolto un’eccezione di nullità ex art. 246 c.p.c., della deposizione del teste R.G., ancora in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

E’ del tutto evidente che questa congerie di argomentazioni confluisce in realtà, integralmente, nella proposizione di una valutazione alternativa degli esiti del compendio probatorio per quanto concerne la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell’attuale ricorrente e, appunto, l’accadimento dell’incendio. Completamente al di fuori, dunque, dei paradigmi normativi invocati (come si è visto, tanto processuali quanto sostanziali, e miscelati in modo eterogeneo), il motivo persegue, inammissibilmente, un terzo grado di merito, travalicando i limiti che configurano la cognizione del giudice di legittimità. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è dedotta del tutto al di fuori dei criteri indicati da Cass. 11892 del 2016 e ridetti da Cass. Sez. Un. N. 16598 del 2016 in motivazione.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – ai controricorrenti; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 7300, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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