LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorse 23722-2012 proposto da:
EURASIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce;
– ricorrente –
contro
AGEZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presse l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA NOMOS SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 44/2011 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 15/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2019 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI;
udito P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO DE MATTEIS come ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e per l’assorbimento dei restanti;
udito per il controricorrente l’Avvocato LARACI che ha chiesto il rigetto del ricorso e in subordine la compensazione delle spese.
Con sentenza nr 44/2011 la CTR di Torino rigettava l’appello proposto da Eurasia s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Torino del 29.1.2009 con cui era stato rigettata l’impugnativa della cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate relativa alle spese di giudizio per complessivi Euro 509,65.
La società Eurasia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR nonchè nei confronti del diniego della definizione della lite pendente notificato dall’Agenzia delle Entrate.
Si è costituita l’Agenzia dell’Entrate contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis e artt. 69 e 62 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Osserva che in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis e art. 69 il requisito richiesto per l’iscrizione a ruolo è il passaggio in giudicato della sentenza che non sussisteva alla data dell’11 settembre 2007 in cui è stato reso esecutivo il ruolo poi notificato alla contribuente dal Concessionario della riscossione per il tramite della cartella esattoriale.
Con un secondo motivo denuncia la violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 1 e 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19,comma 3 e della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 129,denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
In particolare contesta la decisione nella parte in cui a fronte dell’eccepita illegittimità del ruolo per la mancata sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio e per mancanza di una valida delega non avrebbe fornito una adeguata risposta.
Con un terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Lamenta in relazione all’eccepita illegittimità del ruolo per mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento che il Giudice di appello si sarebbe limitato ad escludere la rilevanza del vizio richiamando precedenti giurisprudenziali sfavorevoli alla tesi della contribuente senza riportarne gli estremi.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 e del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4, comma 2, violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 300, 1999, artt. 19 e 53; violazione e mancata applicazione dell’art. 2697 c.c., denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Lamenta poi che il ruolo sarebbe da ritenere viziato per la sottoscrizione da parte di un soggetto privo della qualifica dirigenziale.
Con un quinto motivo deduce la violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 602, 1973, art. 26, comma 1, periodo 2 e mancata applicazione dell’art. 148 c.p.c. denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Critica la decisione che in merito al prospettato vizio di notifica per mancata sottoscrizione da parte del notificante dell’avvenuta notificazione tramite servizio postale avrebbe fornito una motivazione apparente o per relationem carente degli elementi di riferimento.
Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
La ricorrente lamenta che in relazione alle contestazioni mosse in merito alla qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che ha notificato l’iscrizione a ruolo la motivazione è carente o fornita per relationem senza indicazione nel corpo della sentenze delle pronunce di riferimento poste a base del suo convincimento.
Con il VII motivo deduce la violazione e la mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, periodo 2 e della L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 2, denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 nr 3 e nr 5 c.p.c.
Afferma che dalla lettura della busta non compare nè la sottoscrizione nè il registro cronologico nè il sigillo dell’ente di riscossione, irregolarità che non potrebbero essere sanate con la proposizione del ricorso introduttivo Con motivo denuncia la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 1 denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Sostiene che la spettanza dell’aggio sarebbe subordinata al fatto che tali ammontari siano stati effettivamente incassati e soltanto in quel caso il concessionario è titolato a rivalersi nei confronti del debitore di imposta.
Con l’ultimo motivo la ricorrente si duole della violazione e mancata applicazione dell’art. 91 c.p.c. rilevando che il giudice di appello avrebbe dovuto precisare in relazione alla liquidazione delle spese di lite operata dalla CTP in modo forfettario l’importo dovuto a titolo di onorari e quello per diritti e per le spese Il primo motivo è infondato.
Va preliminarmente chiarito che le spese di giudizio iscritte a ruolo si riferiscono a quelle liquidate dalla sentenza emessa dalla CTP di Torino in data 28.6.2002 e dalla CTR Piemonte in data 23.6.2005 in favore dell’Ufficio di Rivoli convenuto in causa dalla società Eurasia s.p.a. nell’ambito di un giudizio proposto da quest’ultima avverso cartella di pagamento notificata alla stessa sulla base di un avviso di liquidazione di una imposta di registro relativa all’anno d’imposta 1988.
Entrambi i giudici di merito avevano rilevato la carenza di legittimazione passiva in capo all’Ufficio di Rivoli ed avevano emesso a carico della contribuente la relativa statuizione di condanna delle spese di giudizio liquidate per il primo grado in Euro 260,00 e per il secondo in Euro 211,07.
La sentenza della CTR del 23.6.2005 relativamente a tale aspetto, come si evince dalla sentenza di Cassazione nr 6616/2011 non ha formato oggetto di impugnativa avanti alla Suprema Corte ed è pertanto divenuta definitiva all’atto dell’iscrizione del procedimento di cassazione rubricato con il numero rg 31243/2006.
Ne consegue che al momento in cui l’Agenzia fiscale delle Entrate ufficio di Rivoli procedeva a rendere esecutivo in data 11.9.2007 il ruolo nr 2007/1177 e procedeva per il tramite della concessionaria della riscossione alla notifica della cartella esattoriale il titolo azionato era passato in giudicato.
Relativamente ai motivi secondo, terzo e quarto con cui si contesta rispettivamente la mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’ufficio o di un suo delegato nonchè la mancata indicazione del responsabile del procedimento e della sottoscrizione dell’atto impugnato da parte di un soggetto privo della qualifica dirigenziale si osserva che la doglianza della ricorrente non tiene conto del fatto che, secondo un costante insegnamento di questa Corte, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’Ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo, poichè si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, per la quale neppure è prescritta la sottoscrizione del titolare dell’Ufficio (Cass. n. 26053 del 30/12/2015; Cass. 6610 del 15/3/2013).
Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede, peraltro, alcuna sanzione per l’ipotesi di mancata sottoscrizione del ruolo, sicchè non può che ritenersi che operi la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova dell’insussistenza del potere e della provenienza a carico del contribuente (Cass. n. 24322 del 14/11/2014; Cass. 2019 nr 3637).
L’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’agente della riscossione poi non è richiesta della L. n. 212 del 2000, art. 7 (cd. Statuto del contribuente) a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, conv., con modif., in L. n. 31 del 2008 (Cass. nr 2019 nr 16559; n. 1150/2019; n. 11856 del 2017 Rv. 644115 – 01, N. 4516 del 2012).
Con riguardo ai prospettati vizi della notifica i motivi V,VI e VII che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione dette irregolarità non potrebbero dar luogo ad una eventuale dichiarazione di nullità, in quanto la contribuente ha proposto rituale e tempestivo ricorso avverso la cartella di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, sanando, come correttamente rilevato dalla C.T.R., ogni eventuale nullità, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. il quale rinvia, a sua volta, alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, quale logica conseguenza, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato per la notifica dell’avviso di accertamento.
Questa Corte si è già espressa in tal senso con le pronunce nn. 8321 del 4/4/2013 e 6613 del 15/3/2013, che hanno dato continuità al principio, già affermato da Cass. n. 2272 del 31/1/2011 e da Cass. Sez. U., n. 19854 del 5/10/2004, che può estendersi al caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, per cui la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo a questi nella disciplina tributaria. Di conseguenza il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, (dettato in materia di notifica della cartella di pagamento), al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (dettato in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale rinvia, a sua volta, alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, quale logica conseguenza, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato pe I quale rinvia, a sua volta, alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, quale logica conseguenza, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato per la notifica dell’avviso di accertamento.
Poichè la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alla notificazione della cartella di pagamento (Cass. 19563 del 17/9/2014; Cass. 27561 del 30/10/2018).
Con riguardo al motivo nr 8 se ne deve rilevare l’inammissibilità esulando la censura peraltro dedotta in termini poco chiari dall’ambito del giudizio di n7 impugnazione della cartella di pagamento Va poi ricordato che è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate – come nel caso di specie – questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al motivo nr 9 con cui la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia in merito alla censura che sarebbe stata svolta nell’atto di appello e non vagliata dalla CTR.
Va peraltro osservato che agli atti manca disciplina delle spese nei termini in cui erano state liquidate dalla CTP la cui decisione non è agli atti di causa Da ultimo con riguardo all’impugnativa del diniego di definizione della lite se ne deve rilevare l’inammissibilità non essendo stato contestato tale atto nelle forme e nei termini previsti dalla legge dal D.Lgs. n. 546 del 1992 ma impugnato direttamente per saltum in cassazione.
Il ricorso va rigettato.
La ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di legittimità in favore della controricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 500,00 oltre accessori di legge; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 23 ottobre 2019
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