Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27371 del 24/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20477-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE *****, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 129/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

CHE:

C.G. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 2103/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso preavviso di iscrizione di fermo amministrativo intimato da Equitalia Sud S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) per conto dell’Agenzia delle Entrate;

l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione resistono con controricorso, il MEF è rimasto intimato.

CONSIDERATO

CHE:

1. va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, difettante di legittimazione, spettando essa, in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999, istitutivo delle Agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1^ gennaio 2001, data di operatività della disciplina, senza pronuncia sulle spese di lite stante la mancata costituzione del Ministero;

2.1 con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 denunciando, in rubrica, “violazione delle norme di diritto di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36” per “motivazione apparente” essendosi limitata la CTR a motivare per relationem alla sentenza di primo grado senza disvelare il percorso logico-giuridico seguito per risolvere le questioni poste nel giudizio;

2.2. il motivo è fondato, avendo questa Corte già affermato il condivisibile principio secondo cui “deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello” (cfr. Cass. nn. 22022/2017; in senso conforme Cass. nn. 15483/2008, 2201/2007, 2268/2006);

2.3. nel caso di specie la sentenza impugnata, in poche righe di motivazione, afferma di condividere le argomentazioni adottate dal giudice di primo grado in merito al rigetto delle censure circa l’omessa verifica della regolarità delle notifiche degli atti prodromici al preavviso di fermo impugnato, alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 2, ed alla irregolarità della documentazione prodotta solo in copia dall’Agenzia delle Entrate e da Equitalia, limitandosi a riferire che i Giudici di primo grado “avevano ampiamente motivato sul punto della regolarità delle notifiche richiamando… la documentazione prodotta in giudizio dall’Agenzia delle Entrate e la regolarità della procedura di notifica ex art. 140 c.p.c.” ed a richiamare la giurisprudenza di legittimità sul mancato obbligo di produrre gli originali degli atti prodromici al preavviso di fermo impugnato, salvo che il contribuente non provi la difformità delle copie o non ne intenda dimostrare la falsità con querela di falso;

2.4. nè nella parte introduttiva, nè in quella motiva si fa cenno alcuno alle argomentazioni dei Giudici di primo grado per il rigetto delle suddette censure (in particolar modo sulla violazione dell’art. 86 cit.), di talchè rispetto ai motivi di appello del contribuente, che pure la sentenza riporta in maniera analitica, non v’è alcuna possibilità di ritenere che il semplice rinvio possa ritenersi equipollente a una loro confutazione;

2.5. va altresì evidenziato che la motivazione in parola, nel rimandare alla sentenza di primo grado senza esplicitare le valutazioni operate sulla documentazione prodotta dal contribuente, risulta parimenti apparente anche a fronte delle specifiche censure circa l’irregolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali e dell’avviso di accertamento, essendosi limitata la CTR a fare generico rinvio alla documentazione che si assumeva esaminata dalla CTR circa la procedura di notifica ex art. 140 c.p.c., senza indicare quindi le ragioni del proprio convincimento ma rinviando, genericamente e “per relationem”, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, nè disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (conforme Cass. n. 12664/2012);

2.6. la sentenza è quindi parimenti affetta da error in procedendo, atteso che, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, con riguardo alle censure circa il mancato deposito degli atti presupposti in originale con specifica contestazione, innanzi alla CTP, della regolarità della documentazione prodotta in copia (come puntualmente riportate in ricorso alle pagg. 20 ss.), avendo la CTR meramente richiamato la giurisprudenza dianzi citata circa l’onere a carico della parte di provare la difformità delle copie rispetto agli originali, risultando del tutto priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la CTP a disattenderle;

3. all’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento delle restanti censure con cui si denuncia: a) la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 2, sull’impignorabilità dei beni mobili quando sono strumentali all’attività di impresa o alla professione; b) violazione degli artt. 2697 e 2719 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, dell’art. 139 c.p.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54, 55 e 57 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in relazione al mancato deposito in originale degli atti presupposti, alla regolarità del procedimento notificatorio, alla nullità o inesistenza degli atti presupposti ed alla decadenza dell’Ente dall’accertamento;

4.1. va invece respinto il quarto motivo di ricorso con cui si lamenta omessa pronuncia della CTR in merito alla mancata notifica dell’avviso bonario di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2;

4.2. nel silenzio della sentenza impugnata, è infatti inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del Giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi, come nella fattispecie, non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr. Cass. nn. 17049/2015, 14561/2012);

5. il primo motivo ricorso va dunque accolto, respinto il quarto ed assorbiti i rimanenti, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero delle Finanze; accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il quarto motivo ed assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472