LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31110/2018 proposto da:
D.I., nato in *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Tacito 23, presso lo studio dell’avvocato Simon Savini che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Berardo Cerulli;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– resistente –
avverso la sentenza n. 992/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 25/05/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
FATTI DI CAUSA
1. – D.I., cittadino del Mali, chiese il riconoscimento della protezione internazionale.
La Commissione Territoriale di Bari rigettò la domanda, con decisione che venne impugnata dinanzi al Tribunale di L’Aquila.
L’adito Tribunale confermò la decisione della Commissione territoriale.
2. – Sul gravame proposto dal richiedente, la Corte di Appello di L’Aquila dichiarò inammissibile l’appello, ritenendolo tardivo.
Rilevò la Corte territoriale che l’appello era stato proposto con ricorso depositato telematicamente l’8/9/2017, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di rigetto pronunciata dal Tribunale; ritenne tuttavia che l’atto di appello avrebbe dovuto essere proposto con citazione (e non con ricorso) e che la notificazione di esso alla controparte era tardiva, essendo stata effettuata il 12/2/2018, oltre la scadenza del termine per impugnare.
3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso D.I. sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, che vanno esaminati unitariamente in quanto strettamente connessi, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la Corte di Appello errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello. Deduce il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte di Appello, il D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 19, comma 9, prevede che l’appello si proponga con ricorso; in ogni caso il giudice di appello, avendo mutato imprevedibilmente orientamento rispetto alla sua precedente costante giurisprudenza, avrebbe dovuto concedere all’appellante la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., onde tutelarne l’affidamento e consentirgli l’esercizio delle sue facoltà processuali.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
La Corte territoriale ha fatto applicazione del principio affermato da Cass., Sez. 6-1, n. 17420 del 13/07/2017, secondo cui l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del Tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.
Tale principio, tuttavia, è stato superato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, avendo le Sezioni Unite affermato il contrario principio secondo cui, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass., Sez. Un., n. 28575 del 08/11/2018).
In applicazione di tale principio, che il Collegio condivide, l’appello proposto dal richiedente risulta tempestivo, in quanto il ricorso in appello è stato depositato per via telematica – come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale – in data 8/9/2017, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale.
L’appello, dunque, va ritenuto ammissibile.
Non rimane che cassare la sentenza impugnata e rinviare alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, per lo svolgimento del giudizio di appello.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019