Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.28945 del 08/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15681-2018 proposto da:

REGIONE ABRUZZO 80003170661, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO CERRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 277/2018 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 24 marzo 2016, B.D. evocava in giudizio la Regione Abruzzo davanti al Giudice di pace di Pescara per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro del 18 settembre 2015 verificatosi in San Valentino mentre, alla guida del proprio veicolo, investiva un cinghiale che proveniva dall’attigua collina sovrastante, attraversando improvvisamente la strada;

si costituiva in giudizio la Regione Abruzzo, eccependo il difetto di legittimazione passiva, poichè la responsabilità avrebbe dovuto essere attribuita alla Provincia o all’ente proprietario della strada. Deduceva l’assenza dei presupposti per la responsabilità aquiliana dell’amministrazione evidenziando la mancanza del nesso causale e del comportamento colpevole dell’ente pubblico;

il Giudice di pace di Pescara con sentenza del 20 dicembre 2006 affermava la responsabilità della Regione, in quanto la normativa vigente aveva delegato a tali enti territoriali l’esercizio dei poteri di gestione, di tutela e di controllo della fauna selvatica, mentre alle Province spettava la funzione amministrativa in materia di caccia e protezione della fauna. Pertanto, erano le Regioni i soggetti obbligati a predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici provocassero danni alle persone;

avverso tale decisione proponeva impugnazione la Regione Abruzzo e si costituiva l’appellata chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Regione ribadiva il difetto di legittimazione passiva, perchè alla Provincia erano stati delegati compiti concreti di protezione;

con sentenza del 30 marzo 2018 il Tribunale di L’Aquila rigettava l’impugnazione rilevando che la giurisprudenza di legittimità riconosceva la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., dell’ente al quale erano stati concretamente affidati, tramite delega, i poteri sul territorio e sulla gestione della fauna locale. L’autonomia decisionale non sussisteva in capo alle Province in quanto la legge regionale n. 10 del 2004 non attribuiva a tali enti le funzioni di controllo sulla fauna selvatica. Le risultanze processuali avevano correttamente ricostruito la dinamica del sinistro determinato dall’improvviso attraversamento del tratto stradale da parte del cinghiale, così come era avvenuto in altri precedenti episodi analoghi;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Regione Abruzzo, affidandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso B.D..

Considerato che:

con l’unico motivo si lamenta la violazione della L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1 e 9 e dell’art. 2043 c.c., e l’errata imputazione della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica alla Regione ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, Parte ricorrente rileva che secondo un indirizzo giurisprudenziale di legittimità la Regione sarebbe l’ente preposto alla tutela dei terzi danneggiati dagli animali selvatici, ma secondo un più recente e prevalente orientamento non sarebbe possibile imputare a uno o all’altro ente pubblico la responsabilità, ma occorre individuare il responsabile in quello al quale sono stati concretamente affidati i poteri di gestione e controllo del territorio e della fauna selvatica. Sulla base di tale giurisprudenza sarebbe stata affermata la responsabilità della Provincia alla quale apparteneva la strada ove si era verificato il sinistro e non della Regione, titolare solo del potere normativo per la gestione della fauna selvatica ai sensi della L. n. 157 del 1992;

rileva la Corte che, ad un più approfondito esame, non sussistono le condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nn. 1 o 5, con conseguente trasmissione alla pubblica udienza della Terza sezione.

P.Q.M.

La Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione in data 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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