Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.29901 del 18/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7524/2016 proposto da:

D.D.L., D.D.S., in qualità di eredi di G.C., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Saracino, Domenico Romito, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Credito Emiliano s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Dei Colli Portuensi 536, presso lo studio dell’avvocato Revelli Francesca Luisa, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferrari Paolo, Ferrari Enrico, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso incidentale proposto da:

Credito Emiliano s.p.a., come sopra rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

D.D.L., D.D.S., in qualità di eredi di G.C., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Saracino, Domenico Romito, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 120/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 08/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2019 dal Dott. SOLAINI LUCA udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del quarto, quinto, sesto motivo del ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato Romito per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento;

udito l’Avvocato Ferrari Enrico per il controricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale.

FATTI DI CAUSA

D.G.C. conveniva in giudizio il Credito Emiliano SpA esponendo di essere stata indotta dal personale dell’istituto all’acquisto di obbligazioni ***** con scadenza 2004 per l’importo di Euro 50.000,00. Chiedeva, in via principale, la nullità del contratto di acquisto dei titoli in quanto in contrasto con le norme imperative del T.U.F. e del regolamento Consob che impongono all’intermediario obblighi di trasparenza, diligenza e correttezza nonchè di informazione che la Banca aveva violato per non aver fornito al risparmiatore tutte le informazioni relative alla utilità e ai rischi derivanti dalla sottoscrizione del contratto. Inoltre la D.G. deduceva la violazione – da parte della banca – dell’obbligo di astensione dal compimento dell’operazione per inadeguatezza al profilo dell’investitore e difetto di forma scritta del contratto-quadro. In subordine, deduceva l’annullabilità del contratto per aver agito la banca con dolo nel corso delle trattative precedenti la stipula del contratto d’intermediazione e in conflitto d’interessi essendo creditrice del gruppo *****. Rilevava, ancora, come il comportamento della banca integrasse, altresì, un’ipotesi di responsabilità precontrattuale per avere sollecitato la sottoscrizione di obbligazioni pur conoscendo la scarsa affidabilità delle società emittenti.

Nella resistenza della banca, il Tribunale di Lecce, rigettava la domanda della D.G..

D.G.C. proponeva gravame che la Corte d’Appello di Lecce respingeva unitamente all’appello incidentale della banca (relativo alla compensazione delle spese del primo grado) con sentenza n. 120/16 pubblicata il giorno 8.2.2016, ritenendo che l’Istituto di credito non avesse violato alcuna delle norme di comportamento denunciate dall’investitore. Nè sussisteva il difetto di forma scritta, avendo la banca prodotto in giudizio una copia del contratto anche se sottoscritta dal solo investitore.

Gli eredi di D.G.C. ricorrono per cassazione contro la predetta sentenza della Corte d’Appello di Lecce affidando l’impugnazione a sei motivi. Resiste la banca con controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro motivi al quale resistono i ricorrentì con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria, ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, nonchè il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., in quanto, la Corte d’Appello erroneamente aveva ritenuto formulata per la prima volta in appello la domanda di nullità del contratto-quadro, ed erroneamente aveva qualificato la domanda proposta dall’investitore di natura precontrattuale invece che contrattuale, e pertanto, aveva dichiarato tale domanda inammissibile per novità, con conseguente omissione di pronuncia nel merito.

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione del medesimo disposto normativo di cui al precedente motivo, oltre che dell’art. 23 TUF e dell’art. 30 del reg. Consob, in tema di forma del contratto, in relazione agli stessi motivi di censura (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5), in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello aveva ritenuto che la domanda di nullità del contratto quadro, per difetto di sottoscrizione della banca, oltre che per mancanza dei requisiti essenziali del contratto (in particolare dell’oggetto), fosse stata proposta dall’investitore per la prima volta solo in appello.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, da un lato, il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 23, comma 6 del TUF, dell’art. 21 del TUF, degli artt. 27 e 32 reg. Consob n. 11522/98 e dell’art. 8 reg. Consob n. 11678/98, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dall’altro, il vizio di omesso esame, sul medesimo profilo di censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello aveva ritenuto che la vendita dei titoli da parte della Banca in contropartita diretta non fosse stata effettuata in conflitto d’interessi.

Con il quarto motivo, i ricorrenti prospettano, da una parte, il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 23 comma 6 e art. 21 del TUF, degli artt. 26 e 28 del reg. Consob n. 11522/98, in tema d’informazione attiva e passiva, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dall’altro, il vizio di omesso esame, sul medesimo profilo di censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la Corte d’Appello aveva errato nella valutazione della natura degli obblighi informativi facenti capo all’intermediario (che non aveva assunto informazioni sul titolo che andava negoziando e non aveva fornito informazioni per una scelta consapevole del risparmiatore) e aveva ritenuto che l’operazione a cui quest’ultimo aveva dato corso, fosse adeguata al profilo di rischio dell’investitore.

Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano, da una parte, il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 23 comma 6 e art. 21 del TUF, degli artt. 26 e 29 del reg. Consob n. 11522/98, in tema di informazione sull’adeguatezza dell’operazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dall’altro, il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto, la Corte distrettuale non aveva rilevato che la banca non aveva fornito alcuna informazione sul rischio default, con violazione degli obblighi alla stessa facenti capo, ritenendo, inoltre, che la D.G. originaria investitrice, in quanto amministratore unico di srl, fosse soggetto sufficientemente esperta.

Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 23 comma 6 e art. 21 del TUF, degli artt. 26-29 del regolamento Consob 11522/98, degli artt. 1218, 1337, 1375 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 e 5, perchè erroneamente, la Corte territoriale non aveva accolto sia la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale relativa al contratto quadro, che quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale con riferimento agli ordini d’investimento.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, la banca deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 5 TUF, degli artt. 30,32 e 37 del reg. Consob n. 11522/98, oltre che dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla qualificazione del contratto quadro, che erroneamente, ad avviso della ricorrente incidentale, la Corte d’Appello aveva qualificato come di “gestione patrimoniale” mentre invece era di mera “negoziazione titoli”.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, la banca prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 345 c.p.c. e del D.Lgs. n. 5 del 2003, artt. 9 e 10, sull’inammissibilità della domanda di nullità in relazione alla mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca, perchè, pure se non proposto per la prima volta in appello era stato, in ogni caso, proposto fuori termine, con la memoria conclusionale.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, condizionato anch’esso all’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, la banca denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1175, 1366, 1375, in relazione all’art. 2 Cost.. Sul presupposta dell’infondatezza della richiesta di nullità del contratto quadro, proposta dai ricorrenti, in relazione alla mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca, quest’ultima ritiene che ricorra una ipotesi di abuso del diritto. Secondo la banca infatti la pluriennale e regolare esecuzione del contratto rende manifesto come la proposizione della domanda di nullità sia in contrasto con il canone generale di buona fede e di solidarietà economica e sociale.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del sesto motivo di ricorso principale, la banca deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 345 c.p.c., del D.Lgs. n. 5 del 2003, artt. 9 e 10, dell’art. 21 del TUF, nonchè degli artt. 26, 27, 28 e 32 del reg. Consob n. 11522/98, in quanto, la domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale era stata proposta per la prima volta, nell’istanza di fissazione di udienza in primo grado, quindi, oltre che infondata, come ritenuto dalla Corte d’Appello (perchè riferita all’ordine d’investimento e non al contratto quadro), era comunque stata proposta fuori termine e, quindi, tardiva. In via preliminare, va disattesa l’eccezione della banca controricorrente, di difetto di prova della qualità di unici eredi della Sig.ra D.G.C. da parte dei ricorrenti. Va inoltre respinta l’ulteriore eccezione di invalidità della procura speciale in calce al ricorso perchè sottoscritta dal solo D.D.S.. Vi è sufficiente documentazione in atti idonea a comprovare la qualità di unici eredi di D.G.C.. Per altro verso la sottoscrizione della procura è avvenuta da parte di D.D.S. anche quale procuratore speciale di D.D.L. e, in ogni caso, il concreditore solidale può agire disgiuntamente per la tutela del credito comune, ex art. 1292 c.c. (vedi, Cass. civ., sez. VI-2, ord. n. 27417 del 20.11.2017, in tema di richiesta di pagamento del credito ereditario, da parte di ciascun coerede, e Cass. civ., sez. III n. 14530 del 22.6.2009, in tema di richiesta di adempimento al conduttore, da parte di ciascuno dei più locatori).

I primi due motivi del ricorso principale, che possono essere oggetto di un esame congiunto perchè connessi, sono infondati, con assorbimento del secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, in quanto, i ricorrenti non hanno superato il rilievo della Corte d’Appello di novità della domanda. Infatti le conclusioni dell’atto introduttivo fanno riferimento ai singoli contratti d’investimento (o contratti di borsa) e non sono dirette alla dichiarazione di nullità del contratto quadro. Nè vi è errata qualificazione della domanda da parte della Corte d’Appello e, d’altra parte, anche la richiesta di declaratoria di nullità del contratto quadro per difetto di sottoscrizione da parte della banca non era inserita nelle conclusioni dell’atto introduttivo, oltre ad essere comunque infondata nel merito (Cass. civ. Sez. un. 898 del 16.1.2018).

Il terzo motivo di ricorso sul conflitto d’interessi è infondato, sia perchè risulta documentalmente che la D.G. era stata espressamente informata che l’operazione d’investimento sarebbe stata posta in essere con la banca in posizione di conflitto d’interessi (v. p. 8 della sentenza impugnata), sia perchè la Corte d’Appello ha, comunque, accertato, che la banca non aveva, nel proprio portafoglio-titoli, le obbligazioni *****, che quindi, non furono vendute in “contropartita diretta” ma erano state preventivamente acquistate sul mercato per soddisfare le richieste della cliente.

Il quarto e quinto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, e sono fondati.

Secondo l’orientamento di questa Corte, “In materia di servizi di investimento mobiliare, l’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell’emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 15936 del 18.6.2018).

Nel caso di specie, manca la prova positiva della diligenza della Banca, in ordine al rispetto degli obblighi informativi specifici del prodotto oggetto dell’ordine d’investimento, infatti, non risultano tracce documentali informative in merito alle caratteristiche del titolo ***** che la banca abbia consegnato alla parte investitrice, neppure sull’unica caratteristica di cui la banca era sicuramente a conoscenza, cioè, che il titolo fosse privo di rating, oltre che a tutte le informazioni contenute nell’offering Circular (documento riservato agli investitori istituzionali e nel quale veniva indicata l’assenza di garanzie di restituzione del capitale investito, v. p. 33 del ricorso – nota 13 -).

Il sesto motivo di ricorso è fondato e conseguentemente va rigettato il quarto motivo di ricorso incidentale.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benchè esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest’ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento non può rinvenirsi nel contratto quadro.” (Cass. civ., sez. I, n. 16861 del 7.7.2017, n. 8394 del 27.4.2016, n. 12937 del 23.5.2017, n. 16820 del 9.8.2016 e Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 3261 del 9.2.2018).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello erroneamente non ha dichiarato la risoluzione dei contratti esecutivi del contratto-quadro nonostante fosse stato dedotto da parte della D.G. l’inadempimento agli obblighi informativi relativamente a specifici ordini di acquisto. Va ribadito infatti che le singole operazioni d’investimento hanno piena autonomia negoziale rispetto al contratto quadro stipulato dall’investitore e il requisito della non scarsa importanza dell’inadempimento deve essere valutato alla stregua della singola operazione d’investimento denunziata.

Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile. La Corte d’Appello non ha affermato espressamente (nè può desumersi con certezza che lo abbia fatto implicitamente) che il servizio prestato in favore della D.G. fosse di gestione patrimoniale piuttosto che di mera negoziazione di titoli. Tuttavia anche questo rilievo è ininfluente perchè il motivo manca di decisività, in quanto, l’esito del giudizio è indifferente alla qualificazione del rapporto come gestione o semplice negoziazione, per le ragioni sin qui esposte in ordine agli obblighi informativi gravanti sull’intermediario non solo al momento della stipulazione del contratto quadro ma anche successivamente in relazione ai singoli ordini di acquisto.

Vanno pertanto accolti il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso principale, mentre vanno rigettati il primo, secondo e terzo motivo dello stesso ricorso nonchè il ricorso incidentale. La sentenza va cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Lecce, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; accoglie il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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