Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29935 del 18/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23610-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato MONICA ROCCATO;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 2321/2016 del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Latina, in sede di procedimento, (RG n. 2321/2016), ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato, quale requisito sanitario, “invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%” ed aveva condannato l’Inps al pagamento delle spese della procedura in favore del procuratore antistatario, liquidate in complessivi E. 606,00 per compensi, oltre accessori di legge, anche ponendo a carico dell’Istituto le spese per l’accertamento peritale.

Avverso tale decisione, con riguardo alle spese, l’Inps aveva proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. affidato a due motivi cui aveva resistito con controricorso F.C..

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

1) Con primo motivo l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92-113-116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).

Deduce parte ricorrente che erroneamente il tribunale aveva condannato l’Inps alle spese del giudizio pur essendo quest’ultimo risultato vittorioso. Precisa che parte ricorrente aveva adito il Tribunale per il riconoscimento della invalidità civile nella misura del 74% al fine di ottenere l’assegno mensile di assistenza e, comunque, nella misura del 67% per il riconoscimento del diritto all’esenzione dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) L. n. 638 del 1983 ex art. 10.

Il CTU, in sede di ATP, aveva concluso l’indagine peritale statuendo che il periziato era affetto da patologie invalidanti nella misura del 68%. A fronte di tali circostanze parte ricorrente lamenta la erroneità della condanna alle spese poichè l’accertamento peritale aveva escluso la fondatezza delle pretese nei confronti dell’Inps (assegno), attesa l’estraneità dell’istituto al procedimento amministrativo di concessione della prestazione relativa alla esenzione dal pagamento del ticket.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., del D.L. n. 112 del 1998, art. 130, della L. n. 248 del 2005 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Con tale motivo l’Istituto rileva la mancata condanna alle spese degli altri soggetti chiamati in giudizio e legittimati passivi (ASL) ai fini della prestazione relativa all’esenzione dal pagamento del ticket.

La definizione della controversia postula un necessario approfondimento di natura nomofilattica volto ad indagare se l’accertamento tecnico preventivo, di cui all’art. 445 bis c.p.c., espressamente previsto per le “controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222”, possa essere utilizzato anche nelle controversie, come quella in esame, dirette ad accertare il requisito sanitario utile a conseguire l’esenzione dal pagamento al ticket sanitario ed altresì a valutare, eventualmente, i soggetti legittimati passivi in tali controversie.

il Collegio ritiene pertanto necessaria la rimessione della causa alla Quarta Sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia alla IV Sezione per la trattazione della causa alla pubblica udienza, come da ordinanza.

Così deciso in Roma, alla adunanza, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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