LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14300/2013 proposto da:
P.B., P.G., B.M.R., P.I., PR.ID., elettivamente domiciliati in Roma, Via G.
Avezzana n. 5, presso lo studio dell’avvocato Alessandra La Via, rappresentati e difesi dall’avvocato Angelo Scala, giusta procura a margine;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;
– controricorrente –
e nei confronti BARDUCCI ORESTE;
– intimato –
avverso la sentenza n222/39/2012 della Commissione tributaria Regionale di Napoli, depositata l’11/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica dell’11/9/2019 dal Consigliere Dott. Pepe Stefano;
udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica Dott. Giacalone Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, con declaratoria di assorbimento di ogni altra censura;
udito per la controricorrente l’Avvocato Alfonso Peluso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con rogito del Notaio C.R. del 7.7.2006 (Rep. N. 11492/03404), gli odierni ricorrenti cedevano alla Immobiliare Arcobaleno s.r.l. una sala cinematografica con annessi accessori e servizi beneficiando dell’agevolazione prevista dal combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, Parte I, art. 1, comma 6 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 8 bis.
2. Con avviso di liquidazione n. 06/1T/007081 l’Agenzia dell’entrate-Ufficio di Napoli 3 provvedeva, in assenza dei requisiti soggettivi in capo alla parte cedente, trattandosi di trasferimento tra privati, al recupero delle imposte di registro e ipocatastali dovute in misura ordinaria.
3. Entrambe le parti contrattuali impugnavano l’avviso in due distinti giudizi.
4. La CTR Campania, con sentenza n. 222/39/12, riformava la sentenza di primo grado e confermava l’atto impositivo sul presupposto che nella compravendita in esame difettavano i requisiti oggettivi e soggettivi per godere dell’agevolazione richiesta.
5. Nei confronti della suddetta pronuncia P.B., P.G., B.M.R., P.I. e Pr.Id. propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
6. L’Agenzia dell’entrate ha depositato controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Commissione tributaria regionale deciso in modo difforme dal giudicato esterno formatosi a conclusione del giudizio promosso dalla condebitrice solidale Immobiliare Arcobaleno s.r.l. avverso il medesimo atto di rettifica e liquidazione.
2. Il motivo è fondato.
I ricorrenti invocano, nel presente giudizio, il giudicato favorevole alla coobbligata in solido Immobiliare Arcobaleno s.r.l, che aveva autonomamente impugnato l’avviso di liquidazione, producendo la sentenza della CTR della Campania n. 339/08/11, depositata il 7.12.2011 con attestazione di passaggio in giudicato il 4.6.2013.
La questione di diritto sottoposta all’esame del Collegio investe il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario e, in particolare, l’applicabilità all’istituto della solidarietà tributaria dei principi di cui all’art. 1306 c.c., il quale, al comma 2, consente – in deroga ai limiti soggettivi del giudicato – al condebitore di opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra quest’ultimo ed un altro condebitore.
In proposito, l’art. 1306 c.c., comma 1, prevede che “la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori” e ciò nel rispetto del principio secondo cui la sentenza vale solo tra le parti del processo e non ultra partes. In deroga a tale principio, l’art. 1306 c.c., comma 2 prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali).
La giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile l’art. 1306 c.c. ai casi di solidarietà tributaria facendo prevalere l’effetto del giudicato (riguardante un condebitore) sull’avviso di accertamento con il solo limite che il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato altro giudicato (Cass. n. 16560 del 2017 secondo cui “In tema di solidarietà tributaria, in virtù del limite apportato dall’art. 1306 c.c., comma 2 al principio enunciato nel comma 1, il debitore che non ha partecipato al giudizio può opporre al creditore la sentenza a sè favorevole, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa e salvo che nei suoi confronti si sia formato un altro giudicato di segno diverso, trovando in tal caso l’estensione degli effetti favorevoli del giudicato ostacolo nella preclusione maturatasi con l’avvenuta definitività della sua posizione”).
Il collegio non ha ragione di discostarsi da tale indirizzo.
Va, infatti, osservato che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi, di talchè “la sentenza che, accogliendo il ricorso proposto da uno dei coobbligati solidali, annulla – anche parzialmente ratto impositivo, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, con la conseguenza che della statuizione favorevole intervenuta inter alios potrà avvalersi anche il condebitore che abbia impugnato il medesimo atto in un diverso giudizio, ove non si sia formato il giudicato nell’ambito dello stesso” (Cass. 33436/2018).
Il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è, dunque, parziale annullamento dell’unico atto impositivo che sorregge il rapporto ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato.
Nella specie, i contribuenti hanno invocato correttamente nel presente giudizio, nel quale evidentemente non si è ancora formato alcun giudicato nei loro confronti, il giudicato favorevole ottenuto da altro condebitore solidale nel giudizio sullo stesso avviso di liquidazione 3. Il ricorso deve essere conseguentemente accolto, con assorbimento degli altri motivi e la sentenza cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può, ex art. 384 c.p.c., comma 2, essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti.
4. Le spese dell’intero giudizio di merito possono essere compensate in ragione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di estensione del giudicato.
Anche le spese del presente giudizio di legittimità devono essere compensate in considerazione del fatto che il giudicato si è formato nella pendenza del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 19 novembre 2019