Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30974 del 27/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2024-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 35, presso lo studio dell’avvocato GIANMARIA PIERLUIGI, rappresentata e difesa dagli avvocati CINTIMI MAURIZIO, PARENTE GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBIRELLI 31, presso lo studio dell’avvocato RIBALDONE MARIA ELENA, rappresentato e difeso dall’avvocato SPINELLO OSCAR;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE, VITA SCIPLINO ESTER ADA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 425/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 5.7.2017, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali fatto valere da Equitalia Nord s.p.a. nei confronti di B.A.;

che avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che B.A. ha resistito con controricorso, mentre l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che il credito portato dalla cartella opposta di prescrivesse in cinque anni;

che, con il secondo e il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e rispettivamente degli artt. 2697 e 2729 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, , per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulle doglianze mosse avverso la sentenza di prime cure;

che, con riguardo al primo motivo, si è ormai chiarito che il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, di talchè, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede la L. n. 335 del 1995, art. 3, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018); che, non offrendo parte ricorrente argomenti idonei a rimeditare il suesposto principio di diritto, limitandosi a prospettare ragioni giuridiche già esaurientemente vagliate dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. in particolare p. 18.1, 19.3 e 19.6 della parte motiva), il motivo va dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1;

che, avendo la Corte di merito accertato che alla data di notifica dell’intimazione di pagamento era comunque decorso il termine prescrizionale proprio dei crediti iscritti a ruolo (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), gli ulteriori motivi di censura restano logicamente assorbiti, così come già ritenuto dalla pronuncia impugnata;

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore della parte controricorrente, non avendo l’INPS svolto attività difensiva apprezzabile al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificato;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro: 3.500,00 per compensi, e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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