Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.31091 del 28/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14704-2013 proposto da:

COMPANIE D’HOTELLERIE SUISSE SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato DANIELA GIAMPORTONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO DI MARIA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SESTRI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati GIOVANNI CALISI, ERSILIO GAVINO con studio in GENOVA VIA MARAGLIANO 10/6 giusta delega in calce (ex art. 135);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2012 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 20/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2019 dal Consigliere Dott.ssa CAPRIOLI MAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO FRANCESCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI MARIA che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PAPA MALATESTA per delega dell’Avvocato CALISI che si riporta agli atti.

Con sentenza n. 50 del 2012 la CTR di Genova accoglieva parzialmente l’appello proposto da Companie D’Hotellerie Suisse nei confronti di Equitalia Nord s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Genova n. 8/2010 ed annullava totalmente l’intimazione 96582 ed in parte nella misura di Euro 7.043,31 l’intimazione n. ***** dichiarando inammissibile per difetto di giurisdizione le intimazioni n. *****, ***** e *****.

Avverso tale sentenza Companie D’Hotellerie Suisse propone ricorso per cassazione affidato a 13 motivi cui resiste con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso.

La controricorrente Equitalia Nord ha depositato memoria illustrativa.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5 violazione del principio del ” ne bis in idem”.

Lamenta infatti di aver prodotto la sentenza n. 318/2006 della CTP di Genova passata in giudicato la quale in relazione agli avvisi 3495418 e 3495420 avrebbe rilevato l’esistenza di un precedente giudizio.

Con un secondo motivo la contribuente si duole della violazione e falsa applicazione della norma di diritto e dell’insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto controverso quale è la giurisdizione del giudice tributario.

Sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe fatto buon governo dei principi giurisdizionali richiamati con decisione n. 3171/2008.

Con il terzo motivo denuncia l’omessa motivazione sull’eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dalla resistente (360 n. 5).

Afferma di aver contestato la regolarità formale della produzione documentale senza che su tale aspetto sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della CTR Con il quinto motivo denuncia la falsa applicazione delle norme sulla notifica degli atti a persona giuridica.

Lamenta infatti che anche a voler ritenere ammissibile la produzione delle fotocopie l’ente di riscossione ha affidato il recapito degli atti ad un servizio di consegna privato rendendo in tal modo illegittimo il procedimento.

Da qui l’inesistenza degli atti impugnati sotto tale profilo.

Con il sesto motivo denuncia l’omessa pronuncia circa un decisivo per il giudizio.

Osserva richiamando quanto dedotto nel giudizio di appello la notifica deve essere eseguita da un Ufficiale giudiziario o come nel caso di specie dall’Ufficiale della riscossione a tale fine abilitato il mancato rispetto di tali norme comporta l’inesistenza dell’atto Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 139 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 145 c.p.c. Lamenta che, nel caso di specie la consegna degli atti impugnati è avvenuta a mani del portiere dello stabile ove la ricorrente ha la sua sede secondaria senza l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario con ciò inficiando la regolarità del procedimento notificatorio.

Con l’VII motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c (360 c.p.c., n. 3). e l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo (360 c.p.c., n. 5) sostenendo che la notifica delle cartelle effettuate in luogo sconosciuto all’appellante a Genova in via XX settembre e non già presso la sede in Francia avrebbe comportato la nullità delle notifiche.

Con l’VIII motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c..). e l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

Lamenta infatti che l’ente di riscossione avrebbe prodotto solo copie di cartoline di ricevimento che non recano alcuna relata di notifica e questo avrebbe comportato l’inesistenza della notifica senza possibilità di sanatoria. Con il IX motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione delle norme diritto in relazione al mancato rispetto del contenuto minimo degli atti impugnati e violazione dell’onere della prova; violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 in combinato disposto della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell’art. 2697 c.c. ed omessa motivazione circa un punto controverso.

Lamenta in particolare che non essendo stati allegati gli originali degli atti degli enti impositori e neppure le cartelle con le relate di notifica gli atti impugnati dovrebbero considerarsi inesistenti e privi di efficacia.

Con il X motivo deduce la violazione del D.L. 1 gennaio 2009, n. 78, art. 15 convertito in L. n. 102 del 2009 per la mancata sottoscrizione della cartelle di pagamento indicate nell’estratto ruolo impugnato.

Con XI motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 156 del 2005, l’omessa l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo e la decadenza della pretesa erariale per la notifica delle cartelle entro i termini di decadenza previsti dalla legge.

Con il XII motivo deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 481 c.p.c. sostenendo che sarebbero decorsi da tempo i termini per iniziare l’esecuzione.

Da ultimo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.

Sostiene che la mancata notifica di un avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell’ente creditore renderebbe nulla la cartella e tutti gli conseguenti. Il ricorso è inammissibile in quanto privo dell’esposizione, ancorchè sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla mera riproduzione di una parte della motivazione della sentenza impugnata; esso quindi non soddisfa i requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

In particolare, il ricorso va ascritto al genere dei c.d. ricorsi assemblati, ossia ai ricorsi nei quali l’esposizione dei fatti di causa avviene attraverso la mera interpolazione grafica o la testuale riproduzione degli atti dei gradi di merito. Tale modalità di confezionamento dei ricorso non risponde ai requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 c.p.c.. Infatti, il ricorso per cassazione redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3), che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771). Ciò in quanto la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza (Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551).

Tale elaborazione giurisprudenziale è peraltro conforme a quanto già ritenuto dalle Sezioni unite, secondo cui, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813).

Nella specie, peraltro, l’esposizione dei fatti tramite la già criticata tecnica dell’assemblaggio è anche carente, in quanto vi è la totale omissione – anche meramente grafica – delle vicende del giudizio di primo grado e dei motivi di appello(Cass. 2018 n. 10853).

Sotto altro profilo la ricorrente ha omesso di indicare, con il dovuto tasso di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, negli 11 motivi i fatti decisivi e controversi sui la CTR non avrebbe adeguatamente svolto il loro esame.

In particolare nel primo motivo la ricorrente invoca un giudicato che sarebbe intervenuto in relazione alla pronuncia 318/2006 che non è allegata agli atti del giudizio.

Occorre peraltro osservare che la decisione qui impugnata aveva spiegato le ragioni per le quali i due avvisi di mora (n. 3495418 e 3495420) menzionati nel ricorso non potevano essere annullati e che le medesime non sono state in alcun modo scalfite dal ricorrente con la predetta censura.

Con il secondo motivo la contribuente si limita a contestare il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente alle intimazioni *****,***** e ***** con il mero richiamo ad una sentenza della cassazione senza descrivere la natura del credito.

Sulla pretesa inutilizzabilità degli atti prodotti dal concessionario (terzo motivo) è completamente omessa l’individuazione degli atti in violazione del principio di specificità.

Peraltro va rilevato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo resa evidente nella specie dalla valutazione nel merito da parte della CTR valutato dei motivi posti a fondamento del gravame.

Relativamente al quarto motivo la ricorrente non specifica quale siano le notifiche affette dal vizio denunciato (in quanto eseguite da un soggetto non abilitato) così precludendo a questa Corte l’esame della fondatezza della censura Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine al motivo n. 5, 6 e 7 ove si denuncia, sulla scorta di una produzione documentale ritenuta inattendibile (fotocopie di fotocopie) il mancato rispetto della normativa in tema di notifica a mezzo posta senza indicare alcuna delle varie notifiche eseguite.

Con riferimento al motivo n. 8 alla genericità della contestazione si accompagna l’infondatezza nel merito della deduzione.

Va infatti ricordato che la L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20, modificando la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, ha aggiunto, per quanto qui interessa, la previsione che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, fermo rimanendo, “ove ciò risulti impossibile”, che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima L. n. 890 del 1982, (resta poi salvo, fra l’altro, il ricorso alle modalità di notifica previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, o dalle singole leggi d’imposta).

Ne consegue che, a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della citata L. n. 146 del 1998, gli uffici finanziari hanno la facoltà di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario e mediante spedizione a mezzo del servizio postale.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Sezione (cfr. Cass. sez. V, n. 15284 del 2008; Cass. sez. V, 06.06.2012, n. 9111; Cass. sez. V, 04.07.2014, n. 15315; Cass. sez. V, 15.07.2016, n. 14501), quando l’Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale “ordinario” per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle della L. n. 890 del 1982, in quanto attinenti la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., (o, eventualmente, dai messi comunali e dai messi speciali autorizzati); pertanto, in tale ipotesi, il procedimento notificatorio non può dirsi inficiato per il fatto che lo stesso si sia svolto senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario o degli altri soggetti sopra indicati, ovvero per la mera mancanza della relata di notificazione della L. n. 890 del 1982, ex art. 3, (ai sensi del quale l’Ufficiale giudiziario fa menzione dell’Ufficio postale per mezzo del quale l’atto è stato spedito) o degli altri adempimenti di cui il ricorrente lamenta la mancanza, laddove è pacifico che l’avviso di accertamento sia pervenuto al contribuente(Cass. 2019 n. 20738).

Parimenti deve ritenersi connotato da una estrema genericità il motivo n. 9.

La ricorrente non indica il provvedimento che assume non motivato e neppure precisa quale sarebbe il suo contenuto presente nell’atto e quale avrebbe dovuto essere Quanto alla mancata sottoscrizione degli atti di riscossione a prescindere dalla genericità anche in questo caso della denuncia il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi in parola, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi a una generica contestazione (Cass., 30/10/2018, n. 27561, Cass., 29/08/2018, n. 21290; Cass. 2019 n. 19691).

Per quanto riguarda la prospettata tardività della notifica delle cartelle censurata con il motivo n. 11 va osservato che l’impugnativa proposta dalla contribuente aveva ad oggetto unicamente atti di sollecito (avvisi di mora ed intimazioni di pagamento) sicchè la censura avrebbe dovuto semmai essere proposta nei riguardi delle cartelle.

In ogni caso la ricorrente non indica le cartelle della cui tardata notifica si duole limitandosi ad enunciare in termini generici un mero principio di diritto.

Quanto al motivo n. 12 e alla lamentata perdita di efficacia del titolo per lo spirare dei termini di cui all’art. 481 c.p.c. la genericità della contestazione sollevata non consente alla Corte di valutare la fondatezza del rilievo.

Pere quanto riguarda l’ultimo motivo va premesso che la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 prevede che “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta”; infine, secondo il seguente della stessa L. n. 212 del 2000, art. 7 (chiarezza e motivazione degli atti), “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione Il successivo della stessa L. n. 212 del 2000, art. 7 (chiarezza e motivazione degli atti) stabilisce che “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Pertanto, gli artt. 6 e 7, non impongono l’obbligo di un avviso bonario o del contraddittorio prima dell’emissione di qualsiasi cartella di pagamento ma solo f per quelle che derivino da una dichiarazione del contribuente e solo nel caso in cui sussistano rilevanti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. 21 novembre 2017, n. 27716; Cass. 2018 n. 11051).

Nel ricorso della società, manca un’argomentata evidenziazione che nel caso di specie “sussistessero incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, tali da imporre la comunicazione del detto invito bonario.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

La ricorrente va condanna al pagamento delle spese relative alla fase di legittimità che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della spese della presente fase che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 novembre 2019

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