Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.31439 del 02/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30590-2018 proposto da:

Z.L., rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO DE DOMENICO;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA, 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

FATTO E DIRITTO

Z.L. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 23 marzo 2018, n. 291/2018, resa dalla Corte d’Appello di Messina.

Resiste con controricorso C.C..

La Corte d’Appello di Messina ha respinto l’appello formulato da Z.L. contro la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Messina l’8 giugno 2011. E’ stata così rigettata la domanda proposta da Z.L. nei confronti di C.C. per ottenere il rilascio di un fabbricato sito in *****, oggetto di legato in testamento olografo datato 5 gennaio 2006 della defunta C.L.. A tale causa era stata poi riunita la causa promossa da C.C., il quale aveva disconosciuto l’autenticità della scheda testamentaria ed impugnato il medesimo testamento per dolo e circonvenzione di incapace. La Corte d’appello ha evidenziato come Z.L. avesse prodotto in giudizio una “mera fotocopia della scheda testamentaria”, con timbro notarile di conformità all’originale e firma illeggibile. Avendo poi Z.L. richiesto la verificazione dell’autenticità del testamento, a seguito del disconoscimento operato da C.C., la sentenza impugnata, in adesione alla decisione del Tribunale, ha osservato come la legataria non avesse tuttavia prodotto l’originale del documento, presupposto di ogni successivo accertamento.

Il primo motivo del ricorso di Z.L. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 214,215 e 216 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., nonchè del “principio di diritto reso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12307/2015”. Si assume che C.C. avrebbe dovuto proporre domanda di accertamento negativo di autenticità della scheda testamentaria, assumendone la conseguente prova.

Il secondo motivo del ricorso di Z.L. denuncia l’omesso esame di un fatto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendosi rilevare che nessuna delle parti abbia provveduto a depositare in giudizio l’originale del testamento di C.L., onere peraltro incombente su C.C..

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, mentre la ricorrente ha presentato memoria in data 18 novembre 2019, senza rispettare il termine stabilito da tale norma.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c., comma 1, numero 5, in relazione alla questione di diritto attinente all’onere di produrre l’originale del documento allorchè in un giudizio debba essere provata l’esistenza e la validità di un testamento olografo, se dello stesso sia stata prodotta una fotocopia, la cui conformità all’originale sia stata contestata.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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