LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 20942/17) proposto da:
L.B., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Carmine Lauri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Alessandro Ferrara, in Roma, v. Sardegna, 29;
– ricorrente –
contro
D.G., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Gaetano Bruno ed elettivamente domiciliato presso Benevento Raffaele, in Roma, v. A. Volta, 45;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1858/2016, depositata il 12 luglio 2016 (non notificata);
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 ottobre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità dei primi due motivi del ricorso e per l’accoglimento del terzo.
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza n. 3435/2008 il Giudice di pace di Nola condannava il convenuto D.G. al pagamento – ai sensi dell’art. 1492 c.c. – della somma di Euro 1.800,00, quale minore valore del veicolo tipo Alfa Romeo 147 targ. ***** venduto a L.B., siccome riconosciuto affetto da vizi (taciuti al momento dell’acquisto), oltre che dell’importo di Euro 500,00 a titolo di risarcimento dei danni in relazione all’art. 1494 c.c..
Decidendo sull’appello formulato dal soccombente D. e nella costituzione dell’appellato, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1858/2016, accoglieva il gravame e, per l’effetto, riformava l’impugnata sentenza, regolando le complessive spese giudiziali.
A fondamento dell’adottata decisione il suddetto Tribunale rilevava che – per quanto emergente dall’istruzione della causa e, segnatamente, dalle risultanze della c.t.u. – si era potuto evincere che, in effetti, i vizi lamentati dal L. erano facilmente da lui riconoscibili al momento dell’acquisto, donde l’insussistenza dell’operatività della garanzia prevista dall’art. 1492 c.c. e delle condizioni per il riconoscimento del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1494 c.c..
Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il L.B., resistito con controricorso dall’intimato D.G..
Il ricorso veniva, in un primo momento, avviato per la sua definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dinanzi alla VI sezione civile, ma, all’esito della relativa adunanza camerale, il collegio ravvisava la sussistenza dei presupposti per la sua rimessione alla odierna pubblica udienza della Sezione ordinaria, in prossimità della quale il difensore del controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione dell’art. 342 c.p.c., sul rilievo che l’atto di appello del D. avrebbe dovuto considerarsi privo di specificità, essendosi limitato a prospettare la mera erroneità della sentenza del giudice di primo grado, senza esprimere alcuna specifica censura alla stessa e alle argomentazioni poste a sostegno della medesima decisione.
1.1. Con la seconda doglianza il ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione dell’art. 116 c.p.c., sul presupposto che il giudice di appello aveva omesso di esercitare il potere valutativo delle complessive prove acquisite secondo il suo prudente apprezzamento, essendosi limitato a recepire acriticamente le valutazioni discrezionali del c.t.u. sulla ritenuta riconoscibilità dei vizi da cui era affetto il veicolo compravenduto.
1.2. Con la terza ed ultima censura il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 1491 c.c., nella parte in cui, con l’impugnata sentenza, il Tribunale nolano aveva escluso l’operatività della garanzia di cui all’art. 1492 c.c., non considerando che il venditore, quanto meno in relazione al vizio “autovettura non integra perchè riparata al lato destro”, aveva espressamente dichiarato che la cosa era esente da tale vizio.
2. Rileva il collegio che il primo motivo è manifestamente infondato in virtù della evidente sufficiente specificità dei motivi – come proposti a sostegno dell’appello dal D. – ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per come emerge sia dal loro contenuto riportato alle pagg. 14-16 dello stesso ricorso che dalla sintesi di essi richiamata adeguatamente a pag. 2 dell’impugnata sentenza.
In particolare, è incontestabile – proprio sulla scorta dei contenuti appena richiamati – che l’odierno controricorrente avesse adeguatamente contestato, nell’atto di appello, che il L. aveva fornito la prova che il costo dei lavori necessari per eliminare i vizi denunciati ammontasse ad Euro 1800,00, dedotto che i vizi oggetto di causa erano conosciuti dal L. o, comunque, dallo stesso facilmente riconoscibili e, infine, che lo stesso appellato non aveva fornito la prova di aver subito alcun danno ulteriore da risarcire ai sensi dell’art. 1494 c.c..
Del resto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l’art. 342 (sia nel testo antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, che in quello testo introdotto da quest’ultimo intervento normativo) va interpretato nel senso che l’appello – al fine di non incorrere nella sanzione dell’inammissibilità – contenga una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che sia necessario l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., per tutte, prima dell’innovazione normativa sopravvenuta nel 2012, Cass. SU n. 16/2000 e, dopo l’entrata in vigore della citata modifica, Cass. SU n. 27199/2017).
3. Anche il secondo motivo è privo di fondamento e va respinto poichè la supposta violazione dell’art. 116 c.p.c., ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è insussistente (cfr. Cass. n. 27000/2016, ord., e Cass. n. 23940/2017), dal momento che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ossia abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
Orbene, nel caso di specie, con la formulata censura, oltre a contestare – ma inammissibilmente – in generale le valutazioni di merito relative alle risultanze istruttorie come compiute dal giudice di appello, ha inteso confutare specificamente l’impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale nolano aveva inteso aderire al contenuto e alle conclusioni della svolta c.t.u..
Tuttavia, detto giudice ha, in effetti, giustificato e fornito una congrua motivazione circa le ragioni per cui ha aderito alle risultanze della c.t.u., di cui ha evidenziato la coerenza logico-scientifica del percorso ricostruttivo al fine di desumerne la natura e la riconoscibilità dei vizi del veicolo compravenduto, fondato su accertamenti rigorosi e degni di essere recepiti.
4. Parimenti infondato si prospetta il terzo ed ultimo motivo.
Anche questa censura afferisce, infatti, ad insindacabili valutazioni di merito del giudice di appello in ordine all’accertata riconoscibilità dei vizi del bene oggetto di controversia e alla motivata condivisione delle risultanze della c.t.u.. In ogni caso, con riferimento al profilo della mancata valutazione relativa all’operatività della garanzia per vizi in ordine all’assicurazione data dal venditore circa l’assenza degli stessi quantomeno con riguardo alla circostanza che l’auto non aveva subito incidenti, il ricorrente non avrebbe dovuto denunciare – come ha, invece, inammissibilmente fatto – la violazione dell’art. 1491 c.c., ma piuttosto l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, il quale non è interscambiabile con il vizio di violazione di legge, sostanziale o processuale (cfr., con riferimento alla mancata deduzione del precedente vizio di omessa od insufficiente motivazione in luogo della violazione di legge, Cass. SU n. 17931/2013 e, da ultimo, Cass. n. 10862/2018).
5. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019
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Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile
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