LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5226-2018 proposto da:
B.A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA VITALE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, PROCURA GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE;
– intimati –
avverso il decreto n. R.G. 22591/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 28/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Torino del 28.12.2017, reiettivo del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che non svolge difese il Ministero intimato;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
– che il primo motivo deduce l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), e art. 21, comma 1, come convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, e dell’art. 77 Cost., comma 2.
Tali norme, nel disporre l’applicazione del nuovo rito in materia di protezione internazionale ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data in vigore del decreto legge, difetterebbero dei presupposi di necessità ed urgenza prescritti dalla Carta Costituzionale;
– che il secondo motivo deduce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione degli artt. 3, comma 1, dell’art. 24, commi 1 e 2; dell’art. 111, commi 1, 2 e 5, come integrato dall’art. 46, par. 3 Dir. n. 32 del 2013 e dagli artt. 6 e 13CEDU, per la previsione dell’applicazione del rito camerale ex artt. 737 ss. c.p.c. nelle controversie in materia di protezione internazionale;
– che il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, come introdotti dalle disposizioni della L. n. 46 del 2017, art. 6, lett. g);
– che la prima doglianza manifestamente infondata;
– che questa Corte ha già chiarito come la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza, sia manifestamente infondata “poichè la disposizione transitoria – che (10 lisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime” (Cass. 17717/2018);
– che il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato, poichè “il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte” (Cass. 17717/2018);
– che il terzo motivo è fondato;
– che il Tribunale ha ritenuto come l’udienza di comparizione delle pur richiesta dal ricorrente, non dovesse essere fissata, attesa la sufficienza della verbalizzazione delle sue dichiarazioni dinanzi alla Commissione territoriale, in mancanza della videoregistrazione;
– che questa Corte ha, però, ora chiarito come “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 33-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente., i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire ai giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (C a ss. 17717/2018);
– che il quarto motivo resta assorbito;
– che, dunque, il decreto impugnato va cassato con rinvio a Tribunale, in diversa composizione, il quale provvederà a decidere sulla domanda proposta, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, respinti il primo e il secondo, assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019