Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.32193 del 10/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. POLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorso 3721-2013 proposto da:

INDUSTRIA DELLA POLTRONA PIZZETTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ROMA VIA AURELIANA 63, presso lo studio dell’avvocato SARA DI CUNZOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA BAREERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II ROMA;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I ROMA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 713/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 12/12/2011;

udita la relazione causa svolta nella pubblica udienza del 08/19/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

udito il P.I. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per rigetto del ricorso;

udito per resistente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PAPA MALATESTA che riporta al controricorso e insiste per il rigetto del ricorso.

FATTI DELLA CAUSA 1, In controversia vertente sulla legittimità di un preavviso di fermo di autoveicolo notificato il 19 marzo 2008 dalla spa Equitalia Sud alla srl Industria della Poltrona Pizzetti, a garanzia del pagamento di alcune cartelle relative a crediti tributari, seguite da avvisi di mora, la prima sezione della commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza in data 12 dicembre 2011, n. 713, confermando la decisione di primo grado, dichiarava che l’avvenuta notifica delle cartelle, negata dalla contribuente, era dimostrata dai documenti prodotti dall’agente della riscossione e che, quindi, le contestazioni sollevate nell’originario ricorso e riproposte in appello, dovevano essere disattese in quanto, non afferendo a vizi propri del preavviso di fermo, avrebbero dovuto essere sollevate mediante l’impugnazione delle cartelle.

2. La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza sopradetta.

3. Equitalia Sud resiste con controricorso.

4. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardivo al solo fine di poter partecipare all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del introdotto nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 10 bis, dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 265 e la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, per avere la commissione tributaria regionale del Lazio negato la possibilità di far valere il disposto del suddetto comma 10 bis in sede di impugnazione del preavviso di fermo, malgrado detto articolo fosse entrato in vigore dopo la scadenza del termine per l’impugnazione degli avvisi di mora, notificati tra il 20 settembre 1990 e il 23 settembre 2002 (v. pagine 10 e 11 del ricorso per cassazione).

2. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia sul motivo di appello volto a denunciare il mancato esame, da parte dei primi giudici, della dedotta contrarietà dell’atto impugnato al citato del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 10 bis.

3. I motivi in esame vanno disattesi. Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 10-bis, prevede che “entro il 31 dicembre 2002, l’ente creditore procede automaticamente all’annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001: a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione; b) non siano scaduti i termini di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 77, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruolì’. La ricorrente assume che gli avvisi di mora indicati nel preavviso di fermo e il preavviso di fermo siano illegittimi in quanto relativi a pretese impositive non più esigibili perchè portate in ruoli che, in forza della disposizione citata, avrebbero dovuto essere annullati. Al di là del fatto che la contribuente si è limitata a dare conto delle date di notifica degli avvisi e ad affermare che tutte le pretese impositive tranne una (relativa all’anno 1995) si riferiscono a periodi precedenti al 1994 ma non ha specificato se e quali pretese siano portate in ruoli rese esecutivi prima del 31 dicembre 1994, l’assunto è giuridicamente infondato: la disposizione, come si ricava dalla relativa interpretazione letterale, non stabilisce che tutti i ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi sono privi di effetto dal 31 dicembre 2002 con conseguente estinzione automatica delle pretese impositive iscritte in quei ruoli; la disposizione è rivolta all’ente creditore a cui viene imposto di annullare i ruoli a determinate condizioni e sempre che, come previsto, dal medesimo art. 36, comma 10 quater l’annullamento non comporti oneri a carico del bilancio dello Stato. Quanto sopra considerato, la prospettata violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (ai sensi del comma 3 del quale, ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri; la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo) e il dedotto difetto di pronuncia non comportano la cassazione della sentenza con rinvio della causa al giudice del merito perchè questi si pronunci su quanto dedotto dalla contribuente giacchè, come questa Corte ha avuto modo di precisare, “alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass. n. 16171/2017).

4. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, viene lamentato, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e art. 2697 c.c., che i giudici di appello non hanno spiegato come abbiano potuto ritenere le cartelle sottese all’avviso di fermo “regolarmente notificate, come documentato dal concessionario della riscossione”, malgrado Equitalia Sud avesse depositato in giudizio solo gli avvisi di ricevimento di quelle che la stessa Equitalia aveva affermato essere le notifiche delle cartelle in questione e non anche la copia conforme delle stesse cartelle.

5. Con il quinto e il sesto motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 3 e 14, in combinato disposto con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, per avere la commissione regionale ritenuto regolare la notifica delle cartelle a base del preavviso di fermo nonostante la mancata produzione delle relative retate e nonostante che, proprio a causa di tale mancanza, non fosse possibile individuare l’agente notificatore.

6. I quattro sopradetti motivi, suscettivi di esame congiunto perchè connessi, sono infondati. “La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”(Cass. n. 6395/2014; n. 4275/2018; n. 19270/2018). La commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, ha asserito di aver verificato, in base ai documenti depositati dal concessionario -documenti che la ricorrente afferma essere gli avvisi di ricevimento delle notifiche- la regolare effettuazione delle notifiche stesse con ciò implicitamente anche asserendo trattarsi di notifiche eseguite, appunto, ai sensi della seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (il chè la ricorrente non ha mai contestato). Aggiungasi, con riguardo alla eccepita mancata produzione delle “copie conformi” delle cartelle, che “in tema di notifica della cartella esattoriale e del D.P.R. n. 602 del 1973, x art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. n. 33563/2018).

7. In ragione di tutto ciò che precede il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente a rifondere alla spa Equitalia Sud le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

condanna la società ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 dicembre 2019

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