LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21322-2018 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTIRA 24, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO PERITO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
UNIPOLS ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 738/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.
RILEVATO
che, con sentenza resa in data 6/2/2018, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Unipol Assicurazioni s.p.a. (già Navale Assicurazioni s.p.a.), e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rideterminato (in diminuzione) l’importo dell’indennità dovuta dalla Unipol Assicurazioni s.p.a. in favore di A.A. a seguito del furto dell’autovettura di proprietà di quest’ultimo, con la condanna della compagnia assicurativa al pagamento, in favore della controparte, della somma di Euro 1.878,00, inferiore a quella liquidata dal primo giudice;
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base della corretta interpretazione del contratto di assicurazione concluso tra le parti, la compagnia convenuta fosse obbligata a commisurare l’importo dell’indennità dovuta in favore dell’ A. (vittima del furto della propria autovettura, successivamente ritrovata e riconsegnatagli) ai soli costi di riparazione dell’automobile recuperata, necessari per il relativo ripristino alle condizioni in cui veicolo si sarebbe trovato se non fosse stato sottratto, tenuto conto del degrado scontato a quel tempo, e non già al valore commerciale del mezzo corrispondente al prezzo di acquisto diminuito del valore di recupero, come viceversa preteso dall’ A.;
che, avverso la sentenza d’appello, A.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
che la Unipol Assicurazioni s.p.a. non ha svolto difese in questa sede;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.
CONSIDERATO
preliminarmente, di dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente omesso di procedere al deposito dell’avviso di ricevimento della relativa notificazione;
che, al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;
che da tale premessa consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2;
che, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008, Rv. 600790 – 01, e succ. conf.; più di recente v. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018, Rv. 649461 – 01);
che, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
che, non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la società intimata svolto difese in questa sede;
che dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 11 dicembre 2019