LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20057/2018 R.G. proposto da:
DOGRE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. N.M., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. FUMAROLA Stefano, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Muzio Clementi, n. 9, presso lo studio legale dell’avv. RAGUSO Giuseppe;
– ricorrente –
contro
DEDEM s.p.a. (già Dedem Automatica s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, R.R., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. BIZZARRI Giovanni, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lavinio, n. 15, presso lo studio legale del predetto difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5664/08/2017 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 29/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
RILEVATO
Che:
1. La Dogre s.r.l., concessionaria per il Comune di Sesto San Giovanni, propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui resiste l’intimata con controricorso, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello proposto dalla società Dedem Automatica s.r.l. avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di accertamento per imposta pubblicitaria dell’anno 2015 relativa ad impianti (nella specie, cabine fototessera) presenti sul territorio del Comune.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la controricorrente ha depositato memorie.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotto un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR omesso l’esame dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente in cui era analiticamente descritto il contenuto dei messaggi pubblicitari presenti sulle cabine per fototessera di proprietà di quest’ultima, diversi da quelli, pure presenti su dette cabine, che invece fungevano da insegna dell’attività, nonchè delle riproduzioni fotografiche di tali impianti, prodotti in corso di causa.
2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso, in violazione delle disposizioni censurate, che la concessionaria avesse dato prova del contenuto dei messaggi presenti sulle cabine per fototessera, riportato nell’avviso di accertamento e mai contestato dalla società contribuente.
3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.
4. Invero, diversamente da quanto risulta dall’impugnata sentenza, la prova del contenuto dei messaggi presenti sulle cabine fototessera risultava pacificamente dall’avviso di accertamento, riprodotto per autosufficienza nel ricorso, in cui era stato analiticamente riportato il contenuto di quelli ritenuti tassabili in quanto aventi esclusiva finalità pubblicitaria, comprensivo dell’indicazione del luogo ove gli impianti erano collocati, con esclusione, quindi, dei messaggi riportanti la scritta “fototessera” che la concessionaria qualificava come “insegna di esercizio”, perciò esente da imposta. Circostanze, queste, che la società contribuente non aveva contestato in sede di impugnazione dell’atto impositivo, con la conseguenza che i giudici di appello hanno, da un lato, violato il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., applicabile anche al processo tributario (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23710 del 01/10/2018, Rv. 650522) e, dall’altro, erroneamente applicato l’esenzione d’imposta alle insegne di attività commerciali e di produzione di beni aventi anche finalità pubblicitaria (c.d. “insegne miste”), male interpretando il principio espresso da questa Corte nella sentenza n. 23021 del 2009 (ribadito da Cass. n. 26174 del 2011).
5. Invero, proprio con riferimento a tale ultimo aspetto della vicenda processuale la ricorrente deduce, con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, commi 1-bis e art. 5, sostenendo che nel caso di specie non si verteva nell’ipotesi di insegne c.d. miste, ovvero di quelle che, oltre ad indicare la sede ove si svolge l’attività commerciale e di produzione di beni o servizi, hanno anche finalità pubblicitarie (ad esempio perchè contengono indicazioni relative ai simboli e ai marchi dei prodotti venduti), purchè rientranti nel limite dimensionale di 5 metri quadrati di superficie complessiva, in quanto i messaggi pubblicitari erano contenuti in un diverso mezzo, separato dall’insegna.
6. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1-bis, per avere la CTR erroneamente qualificato come sede dell’impresa le cabine fototessera.
7. Tale ultimo motivo, da esaminarsi preliminarmente, è fondato e va accolto.
7.1. Invero, questa Corte ha più volte affermato, proprio con riferimento alle cabine fototessera e in giudizi che vedevano parte la stessa società controricorrente, il principio, che qui va ribadito non essendovi regioni per discostarsene, secondo cui “In tema di imposta sulla pubblicità, l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1-bis, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, non trova applicazione per i pannelli apposti su distributori automatici i quali non possono considerarsi nè sede legale, nè sede effettiva di svolgimento dell’attività commerciale, e neppure pertinenze delle stesse, in ragione della loro ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale. (Fattispecie in tema di cabine per fototessera o postazioni di distribuzione di cibi e bevande)”(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7778 del 20/03/2019, Rv. 653053; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15460 del 07/06/2019, Rv. 65450; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27497 del 30/12/2014, Rv. 634248; Cass. n. 29086/2018, Cass. n. 13023/2015 e, da ultimo, Cass. n. 19067 del 16/07/2019, non massimata).
8. L’accoglimento del predetto quarto motivo determina l’assorbimento del terzo.
9. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, vanno accolti il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata e, non richiedendosi per la risoluzione della controversia alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;
10. Poichè l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, si è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali dei gradi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge, restando compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019