Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10019 del 28/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9366-2018 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 121, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE VETERE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IDA STEFANIA QUAGLIO;

– controricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DORIA, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELA BARRETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

RILEVATO

che:

C.L. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza S.B.A. e Fondiaria SAI SpA per sentir dichiarare il primo esclusivo responsabile del sinistro stradale verificatosi il ***** e, per l’effetto, condannare entrambi in solido al risarcimento del subito danno.

A sostegno della domanda espose che nella detta data percorreva, alla guida della propria autovettura Citroen C3, ad andatura moderata la s.s. *****, allorchè, per evitare l’impatto con l’autovettura Lancia Y, assicurata con Fondiaria SAI SpA e di proprietà e condotta dallo S. (che aveva compiuto una brusca ed improvvisa manovra di svolta a sinistra per superare una macchina ferma al semaforo), aveva a sua volta effettuato una manovra di emergenza, spostandosi ancora più a sinistra ed andando ad impattare sul cordolo di cemento (parzialmente divelto) che separava le due corsie, per poi rovinare lungo la scarpata ed arrestarsi contro un muro di cemento; con conseguenti gravi lesioni personali e postumi invalidanti nonchè danni al mezzo.

Si costituirono i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza 27-6-2016 l’adito Tribunale rigettò la domanda; in particolare ritenne non dimostrato che lo S. avesse eseguito la detta improvvisa manovra di svolta a sinistra ed evidenziò, invece, le numerose violazioni del codice della strada addebitabili al C.; nello specifico: la velocità eccessiva e comunque incongrua rispetto alle condizioni di tempo (orario notturno) e di luogo (crocevia); i valori alterati del tasso alcolemico e la presenza di metaboliti legati all’uso di cocaina, cannabinoidi e benzodiazepine, per come riscontrati nell’immediatezza al Pronto Soccorso.

Con sentenza 158/2018 del 19-1-2018 la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto dal C.; in particolare la Corte territoriale, dopo avere premesso che nel caso in cui sia mancato un urto tra veicoli (come nella specie) non opera la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, e la fattispecie risulta disciplinata dall’art. 2054 c.c., comma 1, ha ribadito l’assoluta mancanza di prova in ordine alla immissione dell’autovettura Lancia Y dello S. nella corsia su cui viaggiava il C. (alcuni testi avevano, infatti, riferito solo di un leggero spostamento del S. verso sinistra), senza quindi alcuna possibilità di ipotizzare un concorso di colpa dello S.; ha poi evidenziato che, anche a tenere in disparte le menzionate risultanze delle analisi cliniche, era stato accertato che il C. viaggiava ad una velocità di circa 107 Km/h (più che doppia rispetto a quella consentita), sicchè poteva affermarsi che il C. non solo non aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma, anzi, aveva tenuto una condotta gravemente imprudente ed in aperta violazione delle prescrizioni relative alla circolazione stradale; lo stesso CTU aveva rilevato che, anche ad ipotizzare lo spostamento della Lancia Y sulla corsia di sorpasso, una corretta condotta di guida del C. avrebbe comunque evitato il danno.

Avverso detta sentenza C.L. propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Resistono con separati controricorsi S.B. ed UnipolSai Assicurazioni SpA (già Fondiaria Sai SpA) Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 145, e art. 2054 c.c., comma 1, si duole che la Corte non abbia considerato che la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, prevista nel caso di “scontro” tra veicoli, si applica, al fine di graduare la colpa tra i vari corresponsabili, anche quando manchi una collisione diretta tra i veicoli stessi, sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro; il ricorrente si duole, inoltre, che la Corte, non utilizzando (o erroneamente utilizzando) le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c., e non considerando che anche una leggera sterzata poteva costituire una manovra di intralcio alla circolazione, abbia ritenuto non provata l’invasione di carreggiata da parte dello S..

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1, nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5, – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte d’Appello, basandosi peraltro anche sulle considerazioni del CTU e senza provvedere sul richiesto rinnovo della consulenza, non abbia considerato che l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente per superare la presunzione di colpa concorrente dell’altro, occorrendo che quest’ultimo dimostri di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale.

Il primo motivo è, in parte, infondato e, in parte inammissibile..

Come già precisato da questa S.C., il principio della presunzione di uguale concorso di colpa, di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, si applica, di regola, ai soli conducenti dei veicoli scontratisi, e non riguarda, invece, un veicolo che non sia stato coinvolto nello scontro. Tale principio, peraltro, è estensivamente applicabile anche all’ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, ma sempre che tale concorso sia accertato in concreto, e dunque sia accertato anche il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (Cass. 19197/2018; Cass. 3704/2012; Cass. 10751/2002).

La Corte territoriale, pur affermando la non operatività della presunzione per mancanza di scontro tra veicoli, è poi pervenuta, sulla base dell’esame delle risultanze istruttorie, e quindi in base ad una ricostruzione della questio facti (di per sè non sindacabile in sede di legittimità), ad escludere in concreto qualsiasi rilevanza causale della condotta del conducente del veicolo antagonista (la Lancia Y dello S.), e quindi in sostanza ha applicato il su riportato principio giurisprudenziale, implicitamente considerando l’eccezione sollevata dal ricorrente; in tal senso, pertanto, ai sensi dell’art. 384 c.c., u.c., va corretta la detta affermazione della Corte d’Appello.

Il primo motivo, quanto al resto, ed il secondo, sono inammissibili, in quanto, pur denunziando violazioni di legge, si risolvono in una critica, con consentita in sede di legittimità, all’accertamento in fatto compiuto dal Giudice territoriale in ordine alla dinamica del sinistro ed alla condotta di guida dei due veicoli coinvolti; al riguardo è sufficiente rilevare che la Corte d’Appello, in esito (come detto) alla discrezionale valutazione degli elementi istruttori (e, tra questi, anche della CTU espletata in primo grado), ha ritenuto, da una parte, non provata l’invasione di corsia da parte dello S. (e quindi non dimostrato il nesso di causalità tra la condotta di guida dello S. e l’incidente occorso al C., con assenza, in capo allo S., di un qualsiasi concorso di colpa) e, dall’altra, ha evidenziato la condotta di guida dello stesso C., che, anche a prescindere dalle risultanze delle analisi del Pronto Soccorso, era risultato viaggiare ad una velocità assolutamente non rispettosa del limite imposto e delle condizioni di tempo e luogo in cui era avvenuto il sinistro.

In particolare, poi, il denunciato vizio motivazionale è inammissibile in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a contestare la conclusione cui era giunta la Corte in relazione alla dinamica dell’incidente in questione In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, per ciascuno dei resistenti, in Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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