Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.10100 del 28/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28365-2012 proposto da:

UNISERVE CONSORTILE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA, LUNG.RE RAFFALLO SANZIO 9, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PARISI PRESICCE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIO FILARI giusta delega margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2011 della COMM. TRIB. REG. del Lazio, depositata il 26/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FICARI che ha chiesto raccoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

A seguito di un p.v.c. del 28.6.2004, l’Ufficio di Roma 2 emise un avviso di accertamento nei confronti di Uniserve soc.c.ons. a r.l., notificatole il 6.2.2009, con cui si accertò, per l’anno 2004, maggiore IRES per Euro 16.568,00, maggiore IRAP per Euro 2.133,00 e maggiore IVA per Euro 10.041,00, oltre sanzioni ed interessi, e ciò stante il disconoscimento del costo derivante da una fattura emessa da G.S.S. di G.A. & C. s.a.s. nel mese di gennaio 2004, per un imponibile di Euro 50.206,26, ed IVA relativa, pari ad Euro 10.041,25, nonostante detta ultima società fosse già stata posta in liquidazione dal 29.12.2003. Proposto ricorso da Uniserve soc.c.ons. a r.l., che giustificò l’effettività della prestazione sul rilievo trattarsi di servizi di pulizia conclusivi riconducibili ad un precedente contratto del 2001, la C.T.P. di Roma lo respinse con sentenza del 14.12.2009, confermata dalla C.T.R. del Lazio con successiva sentenza del 26.10.2011. Nel respingere l’appello della società, la C.T.R. osservò che questa non aveva fornito idonea prova della effettiva esistenza del contratto che si pretendeva in essere con la G.S.S., tanto più che quest’ultima non aveva ottemperato ai relativi adempimenti fiscali; conseguentemente, nessun elemento consentiva di ritenere, a parte il provato pagamento, che l’operazione potesse dirsi oggettivamente esistente.

Uniserve soc.c.ons. a r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di otto motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. ha deciso la controversia senza tener conto della prova del contratto, fornita mediante la produzione del verbale del consiglio direttivo di essa ricorrente e del pagamento della prestazione, con conseguente nullità della sentenza.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Secondo la società ricorrente, la mancata valutazione dell’esistenza del contratto e della stessa prestazione in discorso determina l’omissione della motivazione e, dunque, la nullità della sentenza.

1.3 – Con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1350 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente si duole del fatto la C.T.R., nel negare rilevanza alla documentazione prodotta, ha di fatto preteso la produzione di un contratto scritto, benchè non previsto in subiecta materia a pena di nullità, e non ha tenuto conto dell’effettiva volontà delle parti.

1.4 – Con il quarto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 35 e 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ha errato ulteriormente la C.T.R., secondo la ricorrente, nel ritenere che l’operazione in discorso fosse oggettivamente inesistente, nonostante il valore probatorio della documentazione prodotta, e senza considerare che la messa in liquidazione di una società non ne comporta l’immediato arresto dell’attività, tanto più che non si trattava di nuove operazioni, bensì di prestazioni rese dalla consorziata G.S.S. a terzi e da questi pagate al consorzio nel 2003, quale mandatario senza rappresentanza.

1.5 – Con il quinto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, art. 19, comma 1, e art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ancora, si censura la decisione, sostanzialmente per le stesse ragioni già esposte, in relazione alla deducibilità dei costi, ai fini delle II.DD., e della detraibilità dell’IVA relativa.

1.6 – Con il sesto motivo, si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 1705, dell’art. 1414, comma 1 e dell’art. 1415 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3, nonchè dell’art. 115 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente si duole del fatto che, non essendo mai stata contestata l’esistenza oggettiva delle prestazioni rese da G.S.S. nei confronti di terzi, i cui proventi erano stati ottenuti dal consorzio, ha errato la C.T.R. nel ritenere, in sostanza, provata la simulazione del contratto, avendo in realtà essa ricorrente, quale mandatario senza rappresentanza, correttamente adempiuto gli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 633 del 1972.

1.7 – Con il settimo motivo, si denuncia il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di un’operazione oggettivamente inesistente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Assume infatti la ricorrente che la C.T.R. non abbia compiutamente spiegato in che termini la documentazione prodotta non sia idonea a dimostrare l’esistenza oggettiva dell’operazione in discorso.

1.8 – Con l’ottavo motivo, infine, si denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente si duole della violazione della norma in rubrica, non essendo stata prodotta la delega che autorizza il capo area controllo a sottoscrivere l’avviso impugnato, in sostituzione del direttore provinciale.

2.1 – A parte l’ottavo motivo, inammissibile per novità (la relativa questione è stata introdotta, per la prima volta, in questa sede di legittimità), le restanti doglianze possono esaminarsi congiuntamente, perchè connesse, e vanno tutte disattese.

Anzitutto, va osservato che, senza per ciò solo pretendere la produzione di un contratto scritto (come pretenderebbe la contribuente), la C.T.R. ha ritenuto che la documentazione da essa prodotta non fosse idonea a dimostrare l’esistenza di un contratto tra la stessa Uniserve e G.S.S., per l’affidamento dei servizi asseritamente resi a terzi da quest’ultima.

Gran parte delle censure, quindi, consistono in una contestazione sulla valutazione del materiale istruttorio effettuata dal giudice di merito, inammissibile in questa sede (v., ex plurimis, Cass. n. 29404/2017), non essendovi peraltro questione riguardo al mancato utilizzo di prove legali o al fatto che il giudice abbia giudicato sulla base di prove non fornite dalle parti (v. tra le altre Cass. n. 27000/2016).

2.2 – D’altra parte, sulla questione del contratto di affidamento, deve evidenziarsi che dallo stesso verbale del consiglio direttivo – da cui, in tesi, deriverebbe la piena prova dell’esistenza del contratto – si evince che l’affidamento dei lavori era subordinato, ai fini della effettiva decorrenza, al passaggio diretto del personale dipendente dalla precedente affidataria alla G.S.S. (v. ricorso, p. 6), e che lo statuto della consortile prevedeva la redazione, contestuale all’affidamento, di separato e specifico accordo tra il consorzio e l’impresa esecutrice degli appalti (v. controricorso, p. 5).

Non risulta che l’odierna ricorrente abbia addotto alcunchè in proposito, nel corso del giudizio.

2.3 – Quanto alla pretesa violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., poi, e muovendo proprio da tale ultima norma, va qui richiamato il recente insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 1785/2018, che (in motivazione) ha così statuito: “la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, suppone allora un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.

Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c. d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l’evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi”.

E’ evidente che la relativa censura, per come sviluppata dalla ricorrente, non è conforme a tali canoni.

Si aggiunga, riguardo alla questione sulla inversione dell’onere probatorio, che detto vizio è configurabile solo quando il giudice del merito abbia posto l’onere stesso a carico della parte che, per legge, non vi è tenuta.

Ora, a parte quanto già osservato sub par. 2.2, è di tutta evidenza che il solo verbale del consiglio direttivo del 30.11.2001, da cui risulta che in tale data Uniserve affidò l’esecuzione di appalti di pulizie civili ed industriali, in favore di terzi committenti, alla consorziata G.S.S., non può certo dimostrare l’esistenza del contratto (cui, in tesi, sarebbe riconducibile la contestata operazione), potendo al più consistere in una mera proposta contrattuale, della cui accettazione non v’è traccia, benchè essa – come si evince dal verbale (v. p. 5 del ricorso) – sia stata preventivamente acquisita, ciò di cui, nell’esposizione della doglianza in esame, la ricorrente non fa neanche cenno. Nè, del resto, vi è traccia – non avendone la C.T.R. riscontrato l’esistenza – dei lavori che la G.S.S. avrebbe eseguito nei confronti dei terzi, i cui proventi sarebbero stati ribaltati dall’odierna ricorrente nel 2004.

Può anche aggiungersi che la circostanza che il pagamento della prestazione risulti da contabili bancarie non vale, di per sè, a dimostrare l’effettività dell’operazione, noto essendo che “In tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia” (Cass. n. 17619/2018).

Pertanto, avendo la C.T.R. ritenuto, sulla base di un ragionamento esente da vizi logici, che l’Amministrazione abbia assolto, seppure indiziariamente, il proprio onere probatorio, dimostrando l’inesistenza dell’operazione (sia a causa della messa in liquidazione della G.S.S. precedente all’emissione della fattura contestata, sia a causa della mancata presentazione della dichiarazione annuale e del versamento dell’IVA relativa da parte della stessa), costituiva onere dell’odierna ricorrente dimostrare il contrario, ma essa, come correttamente accertato dal giudice d’appello, non l’ha assolto.

3.1 – Infine, pur dovendo darsi atto dell’incidenza innovativa – in via astratta e ai soli fini dell’accertamento delle imposte sui redditi – dello ius superveniens, costituito dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 2, (convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44), secondo cui “Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12 e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 3”, deve tuttavia rilevarsi come detta novella non sia suscettibile di diretta applicazione d’ufficio in questa sede di legittimità, in quanto entrata in vigore ben prima della proposizione del ricorso per cassazione che occupa (si veda, in tal senso, Cass. n. 19617/2018). La ricorrente, dunque, avrebbe dovuto proporre uno specifico motivo di impugnazione al riguardo, il che non ha fatto.

4.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 giugno 2019 e, a seguito di riconvocazione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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