Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.11092 del 10/06/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18848/2018 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 32, presso lo studio dell’avvocato LUCA VALENTINOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO SUTTI, ROBERTO SPELTA;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del procuratore Dott. G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI NERLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE CATTANEO;

– controricorrente –

e contro

M.M., L.G., FALLIMENTO ***** SRL, FALLIMENO ***** SRL, CONDOMINIO *****;

– intimati –

sul ricorso 19002-2018 proposto da:

L.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO MORANDI;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del Procuratore Dott. G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, 95, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI NERLI, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA CATTANEO;

– controricorrente –

e contro

M.M., V.R., FALLIMENTO ***** SRL FALLIMENTO ***** SRL, CONDOMINIO *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5277/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15/12/2017 la Corte d’Appello di Milano, pronunziando sui riuniti giudizi, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. V.R. e L.G. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Como n. 677/2015, ha rideterminato in diminuzione le somme liquidate dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento a carico dei medesimi, nella loro rispettiva qualità di progettista e direttore dei lavori, dovuti in favore dei sigg. M.M. ed altri in ragione di vizi e difetti emersi all’esito di lavori di ristrutturazione eseguiti nell’immobile nelle parti di rispettiva proprietà siti nel Condominio *****.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il V. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Zurich Insurance p.l.c., che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con separato atto il L. propone ricorso per cassazione affidato a 11 motivi.

Resiste con controricorso la società Zurich Insurance p.l.c., che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente disposta la riunione del ricorso sub R.G. n. 19002/2018 al ricorso sub R.G. n. 18848/2018.

Con il 1 motivo il ricorrente V. denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 1362,1363 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole essersi dalla corte di merito esclusa l’operatività della polizza assicurativa stipulata con la Zurich erroneamente ritenendola operante solo in caso di rovina totale o parziale dell’immobile, asseritamente non sussistenti nella specie, laddove nel caso “i danni alle opere hanno causato non solo il pericolo di rovina, come avveniva per il muro della limonaia… ma anche la rovina e il distacco di alcuni elementi come i pavimenti in quanto “spercolavano portate d’acqua non trascurabili che andavano ad inumidire e a gonfiare i pavimenti di legno” o la scala che portava al piano superiore in quanto “era stata gettata direttamente sul terreno senza opere di fondazione e che non era stata in alcun modo impermeabilizzata”, al punto che questa ha dovuto essere completamente demolita e rifatta a regola d’arte”.

Lamenta che “i vizi descritti sono… già letteralmente ricompresi nella comune accezione di “rovina totale” o, almeno, “rovina parziale””, come invero risulta dalla CTU, che “descrive chiaramente dei vizi che incidono sulla stabilità dell’opera e delinea le spese che sono state sostenute per limitarli”.

Con il 2 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole essersi dalla corte di merito esclusa l’operatività della polizza assicurativa erroneamente affermando che la sua attività possa qualificarsi di mera “consulenza in ambito di progettazione”, laddove gli è stato affidato l’incarico di “progettare la ristrutturazione dell’intero locale “ex limonaia” e di supervisione generale dell’intero cantiere”, come risulta dalla CTU.

Con il 3 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 1322,1341,1914,1917 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che le clausole delle condizioni generali di contratto che limitano la garanzia alle ipotesi di rovina totale o parziale dell’immobile non risultano specificamente approvate per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c..

Con il 1 motivo il ricorrente L. denunzia violazione degli artt. 1362,1363 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia violazione degli artt. 1362,1366,1367 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 7 motivo denunzia violazione degli artt. 1341,1342 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia escluso l’operatività della polizza assicurativa in ragione della “circostanza che i premi integrativi di polizza sarebbero stati pagati in ritardo omettendo di indagare quale fosse l’effettiva intenzione dei paciscenti al momento di pagamento dei premi, e di interpretare le clausole in modo complessivo, tenendo conto anche di quanto dedotto espressamente nelle appendici”.

Lamenta che “le appendici di assicurazione hanno comportato espressamente l’efficacia retroattiva del contratto al periodo pregresso”, e non essersi dalla corte di merito considerato che “l’accettazione di tale pagamento senza riserve da parte dell’assicurazione costituisca rinuncia tacita all’asserita inefficacia del contratto nel periodo pregresso allorquando è stato denunciato il sinistro”, sicchè, “negando che l’accettazione del pagamento senza riserve costituisse una rinuncia tacita alla presunta inoperatività del contratto di assicurazione nel periodo pregresso, ha dato un’interpretazione del rapporto assicurativo inter partes che, ad un’attenta analisi, è incompatibile con il principio di buona fede oggettiva e con il divieto di venire contra factum proprium”.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto efficace “la clausola inerente le ipotesi di rovina totale o parziale contenuta nelle condizioni generali di assicurazione… nonostante essa sia vessatoria e non risulti sottoscritta per specifica approvazione dall’arch. L.G.”.

Con il 2 e il 9 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con l’8 motivo denunzia violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente “trascurato che l’avvenuto pagamento dei premi… avesse efficacia retroattiva al periodo pregresso, in cui è stato denunciato il sinistro”.

Lamenta che la corte di merito ha “omesso ogni esame circa il riparto interno di responsabilità tra l’arch. L.G. e l’arch. V.R., nonchè tra lo stesso arch. L.G. e le imprese appaltatrici”.

Si duole che la corte di merito abbia omesso di pronunziarsi sulla domanda subordinata implicita di veder accertata la percentuale interna di responsabilità tra lo stesso e l’arch. V.R..

Con il 3, il 5 e l’11 motivo denunzia violazione degli artt. 115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente valutato le emergenze processuali.

Con il 9 motivo denunzia violazione dell’art. 268 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si duole che l’intervento del Condominio sia stato qualificato come adesivo dipendente anzichè come litisconsortile e autonomo.

I motivi dei due ricorsi in tema di interpretazione del contratto sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Va anzitutto osservato che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296).

Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto) non già la ricostruzione della volontà delle partii bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495).

Deve quindi porsi in rilievo che, pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso (v., Cass., 10/10/2003, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758), come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di interpretazione del contratto, risponde ad orientamento consolidato che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate.

Si è al riguardo peraltro precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacchè per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).

Va d’altro canto sottolineato che, pur assumendo l’elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve invero a tal fine necessariamente riguardarlo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli (quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., 6/7/2018, n. 17718; Cass., 22/11/2016, n. 23701; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295; e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882).

Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta.

L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., quale criterio d’interpretazione del contratto (fondato sull’esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale”) si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628).

A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).

Giusta principio recentemente suggellato dalle Sezioni Unite di questa Corte nel superare il c.d. principio del gradualismo (v. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882, sul punto peraltro non massimata), il contratto deve essere dunque imprescindibilmente interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale (v. Cass., 6/7/2018, n. 17718; Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass., 22/11/2016, n. 23701), con convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale (art. 1372 c.c.).

Orbene, la corte di merito è nel caso pervenuta ad un’interpretazione del negozio de quo in termini non consentanei con i suindicati principi.

Oltre a risultare apoditticamente formulate, non venendo indicato sulla base di quali elementi esse risultino suffragate, le affermazioni contenute nell’impugnata sentenza si appalesano invero come del tutto illogiche e, soprattutto, contrastanti con la ragione pratica (ratio) del contratto.

In particolare là dove nell’affermare che “il preciso dettato delle condizioni generali di contratto” è stato dalla corte di merito ravvisato nel senso di limitare “la garanzia assicurativa alle ipotesi di rovina totale o parziale”, e, pur dando atto che “nel caso in esame si sia in presenza di vizi di “impatto devastante””, ha escluso che sia stata dall’allora appellante ed odierno ricorrente segnalata “alcuna rovina dell’edificio o di sua parte che consenta di ricondurre l’ipotesi alla previsione contrattuale”.

Ancora, nella parte in cui ha aggiunto che “identicamente deve dirsi per la previsione che richiama il “grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera”.

Là dove ha infine escluso “che l’attività del V. possa rientrare nelle mere ipotesi di “consulenza in ambito di progettazione””.

Del pari deve dirsi, con riferimento alla parte relativa ai “rapporti tra L. e la Zurich”, là dove ha ritenuto “non provata la sussistenza del rapporto assicurativo per il periodo interessato” senza invero spiegare – e di ciò l’odierno ricorrente si è espressamente doluto – come la conclusione raggiunta nell’impugnata sentenza possa trovare logica e coerente spiegazione avuto riguardo al comportamento nel caso dalle parti successivamente mantenuto, avuto in particolare riguardo all’accettazione per anni (oltre dieci) da parte della Zurich dei premi assicurativi senza invero muovere obiezione alcuna al riguardo.

Comportamento invero deponente per la evidentemente ritenuta regolarità della stipulata polizza in argomento avuto riguardo alla situazione (giuridica e di fatto) degli immobili costituenti il relativo oggetto, con correlativa assunzione – in base ad un’interpretazione di buona fede (art. 1366 c.c.) – del relativo rischio, appalesandosi per converso contrario a correttezza ex artt. 1337, 1358 e 1375 c.c., il segnalato comportamento della medesima consistito nell’aver stipulato il contratto con la previsione dell’ammontare dei premi poi per tanti anni incassati senza darsi invero carico di segnalare quantomeno nel corso di rapporto – che lo stipulato contratto assicurativo de quo asseritamente non copriva il rischio in argomento.

Emerge dunque evidente come i giudici di merito siano pervenuti ad interpretare la polizza assicurativa antincendio de qua limitandosi invero a un’interpretazione meramente atomistica e formalistica della clausola contrattuale in argomento, omettendo invero di riguardarne il tenore letterale alla stregua dei richiamati primari criteri di interpretazione soggettiva dell’interpretazione globale (art. 1362 c.c., comma 2), sistematica (art. 1363 c.c.), funzionale (art. 1369 c.c.) e secondo buona fede (art. 1366 c.c.), avuto specificamente riguardo alla causa concreta dello stipulato contratto.

Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi nonchè ogni altra e diversa questione, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi nei sensi di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

Codice Civile > Articolo 1322 - Autonomia contrattuale | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1337 - Trattative e responsabilita' precontrattuale | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1341 - Condizioni generali di contratto | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1358 - Comportamento delle parti nello stato di pendenza | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1363 - Interpretazione complessiva delle clausole | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1366 - Interpretazione di buona fede | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1367 - Conservazione del contratto | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1369 - Espressioni con piu' sensi | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1372 - Efficacia del contratto | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1375 - Esecuzione di buona fede | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1914 - Obbligo di salvataggio | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1917 - Assicurazione della responsabilita' civile | Codice Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 99 - Principio della domanda | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 112 - Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 268 - Termine per l'intervento | Codice Procedura Civile

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472