LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31363-2018 proposto da:
CONDOMINIO *****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI RE DI ROMA 3, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARUSO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO GIORGIANNI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 916/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 21/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
RITENUTO
CHE:
1. C.A. proponeva appello nei confronti della sentenza n. 128/2007 con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto lo aveva condannato, su domanda del Condominio *****, al pagamento della somma di Euro 21.664,24 a titolo di risarcimento dei danni subiti per vizi di costruzione dell’immobile condominiale, anzitutto rigettando le eccezioni del convenuto di legittimazione attiva e passiva, di nullità dell’atto di citazione, nonchè di decadenza dall’azione.
Con sentenza 21 settembre 2017, n. 916, la Corte d’appello di Messina ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta dall’appellante e ha così accolto il gravame e rigettato la domanda del Condominio.
2. Contro la sentenza ricorre per cassazione il Condominio *****, in persona dell’amministratore pro tempore.
Resiste con controricorso C.A..
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
a) Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c..
Il motivo è inammissibile, in quanto con esso si contesta che il giudice d’appello abbia implicitamente accolto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione formulata da controparte senza verificare se, sulla scorta degli atti, potesse ravvisarsi la nullità “attribuita alla inesatta indicazione, in detti atti, del nominativo della parte resistente”, quando invece il giudice si è occupato della questione della nullità dell’atto di citazione, che ha peraltro ritenuto superata, “per erronea formulazione dell’avvertimento al convenuto circa i termini di costituzione” (pp. 2-3 del provvedimento impugnato).
b) Il secondo motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c.: il ricorrente contesta che il giudice d’appello abbia, a fronte della eccezione del convenuto, ritenuta non provata da parte dell’attore la legittimazione passiva del convenuto, così omettendo di considerare che C.A. non aveva contestato la sua legittimazione passiva nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che aveva preceduto il processo, in tal modo violando le norme di cui all’art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c..
Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, che non specifica a quale titolo C. aveva partecipato al procedimento di assunzione preventiva della prova, non considera l’autonomia del procedimento preventivo rispetto al giudizio di cognizione, così che non poteva considerarsi preclusa nel giudizio di cognizione l’eccezione di mancanza di legittimazione passiva, e nulla poi controbatte all’affermazione del giudice d’appello per cui, a fronte della proposizione dell’atto di citazione alla “ditta C.A.” e alla difesa del convenuto di non essere titolare di una ditta individuale e di non avere personalmente costruito l’immobile, non ha fornito prova alcuna, neppure mediante la produzione degli atti di compravendita delle singole unità immobiliari.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
II. La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in Euro 2.500 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020
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