LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32771-2018 proposto da:
D.N.R., P.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LAURA FIRINU;
– ricorrenti –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE GALLO CARRABBA;
– controricorrente –
contro
B.O., B.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1521/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 17/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
RITENUTO
CHE:
1. Con sentenza n. 881/2013 il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda di M.A. volta ad ottenere la condanna di B.C. e B.O., P.L. e D.N.R. al pagamento, pro quota, della somma di Euro 11.616, quale provvigione per l’attività di mediazione svolta in relazione alla compravendita di un immobile.
2. Contro tale sentenza proponeva appello M.A..
La Corte d’appello di Palermo, nella contumacia di P.L. e D.N.R. (già contumaci in primo grado), accoglieva il gravame e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, condannava gli appellati, in solido tra loro, al pagamento della somma richiesta dall’originario attore.
3. Contro la sentenza 17 luglio 2018, n. 1521 D.N.R. e P.L. ricorrono per cassazione.
Resiste con controricorso M.A..
Gli intimati B.C. e B.O. non hanno proposto difese.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115 c.p.c., e art. 2697 c.c.”, per avere il giudice d’appello, nel riformare la pronuncia di primo grado, applicato il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, ai ricorrenti, rimasti contumaci nel giudizio di primo e secondo grado.
Il motivo è inammissibile. La censura, infatti, non si confronta con la ratio della pronuncia impugnata, che non ha ritenuto i fatti costitutivi posti dall’attore a fondamento della sua pretesa non bisognosi di essere provati perchè non contestati dalle controparti contumaci, ma al contrario provati, in particolare sulla base delle ammissioni dei costituiti B. e di prove presuntive (v. pp. 5 -8 della sentenza impugnata).
b) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’ art. 1311 c.c., e art. 112 c.p.c.,” per avere il giudice d’appello pronunciato la condanna in solido di B.C. e B.O., P.L. e D.N.R., quando l’appellante, in primo e secondo grado, aveva chiesto la condanna pro quota e segnatamente nella misura di Euro 5.808 a carico di B.C. e B.O. e di Euro 5.808 a carico a P.L. e D.N.R..
Il motivo è fondato, in quanto “il giudice, al quale sia stata richiesta la condanna di più convenuti, pro quota, al pagamento di una obbligazione solidale, non può, per le combinate norme di diritto sostanziale e processuale dettate rispettivamente dall’art. 1311 c.c., e art. 112 c.p.c., pronunciare condanna dei convenuti medesimi in solido e per l’intero” (in tal senso Cass. 4018/1996).
II. Il ricorso va quindi accolto in relazione al secondo motivo e la sentenza deve essere cassata in relazione alla censura accolta; sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, gli intimati B.C. e B.O. vanno condannati in solido tra loro a corrispondere all’appellante M.A. la somma di Euro 5.808 e i controricorrenti P.L. e D.N.R. vanno condannati a corrispondere in solido tra loro al medesimo M.A. l’ulteriore somma di Euro 5.808. La parziale soccombenza dei ricorrenti comporta la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna B.C. e B.O., in solido tra loro, a corrispondere ad M.A. la somma di Euro 5.880 e condanna altresì P.L. e D.N.R. a corrispondere, in solido tra loro, la somma di Euro 5.880 ad M.A.; conferma per il resto la sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 7 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020
Codice Civile > Articolo 1311 - Rinunzia alla solidarieta' | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 113 - Pronuncia secondo diritto | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile