LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28463/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
S.G. (C. F. *****), rappresentata e difesa dall’Avv. MARIA GRAZIA LEONE, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana, 5;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, n. 688/18 depositata in data 26 febbraio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.
RILEVATO
CHE:
La contribuente S.G. ha impugnato un avviso di accertamento con il quale, a termini della L. 30 dicembre 2014, n. 311, art. 1, comma 335, si era proceduto alla rettifica del classamento catastale di un immobile in Comune di Lecce.
La CTP di Lecce ha accolto il ricorso e la CTR della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, con sentenza in data 26 febbraio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, evidenziando che, nel rispetto dell’obbligo di motivazione degli atti di imposizione tributaria di cui alla L. 27 aprile 2000, n. 212, art. 7, l’atto impositivo non può essere motivato genericamente con un rinvio agli atti prodromici del classamento, ovvero con un rinvio generico all’ubicazione dell’immobile nella microzona oggetto di revisione catastale e alla riqualificazione urbana della stessa microzona; il che si riflette sulla validità dell’avviso di accertamento, in quanto lo stesso non contiene riferimenti specifici a fatti e circostanze che hanno determinato la rettifica del classamento.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi, la contribuente resiste con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1.1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 1992, art. 39, per non avere la sentenza impugnata sospeso il giudizio pendente presso il giudice amministrativo relativo alla legittimità degli atti a monte dell’avviso di classamento.
1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento per carenza di motivazione. Deduce parte ricorrente che l’avviso di accertamento è stato motivato per relationem con rinvio agli atti presupposti.
1.3 – Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente la motivazione della rettifica del classamento a causa del significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale, come indicato nella motivazione degli atti della fase prodromica, ritenendo illegittima la revisione massiva e generalizzata dei classamenti degli immobili di proprietà. Deduce il ricorrente che il procedimento di revisione del classamento generalizzato per microzone comunali costituisce procedimento di revisione catastale diverso da quello che procede all’aggiornamento del singolo immobile. Deduce, infine, la legittimità del classamento massivo e generalizzato per microzone anche in funzione del principio di equità fiscale.
2.1 – Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, posto che le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72, possono avvalersi, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ex art. 43, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, senza bisogno di mandato, essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio; ne consegue che l’atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l’atto (Cass., Sez. V, 30 maggio 2018, n. 13627; Cass., Sez. V, 28 marzo 2012, n. 4950), così come è irrilevante se l’avvocato sia stato o meno a segnatario dell’affare contenzioso.
2.2 – Va, invece, accolta l’eccezione di inammissibilità, ma unicamente con riferimento al primo motivo, per carenza di specificità del primo motivo di ricorso rispetto alle statuizioni contenute in sentenza. Nella sentenza impugnata non si rinviene, difatti, alcuna statuizione che si riferisca al contenzioso amministrativo dedotto dal ricorrente; nè il ricorrente ha fornito elementi nel ricorso per ritenere che tale questione sia stata precedentemente trattata e non sia, pertanto, nuova e, in ogni caso, non puntuale rispetto alle statuizioni della sentenza impugnata.
Il primo motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile.
2.3 – L’eccezione va, invece, rigettata per gli altri due motivi, che attengono a specifiche statuizioni della sentenza impugnata. Così come va rigettata l’eccezione di inammissibilità degli ulteriori motivi di ricorso per non avere il ricorrente offerto elementi per confermare l’orientamento di questa Corte, essendo la stessa congruamente articolata.
3 – Il secondo e il terzo motivo di ricorso, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno rigettati.
3.1 – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, “la ragione giustificativa della rettifica del classamento non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339” (Cass. Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665), dovendosi considerare, oltre al fattore posizionale, anche le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 7; circostanza che assume valore rilevante in sede di motivazione dell’atto (Cass., Sez. V, 28 novembre 2019, n. 31112). Nè può essere sufficiente il mero richiamo al fattore posizionale, quale l’inserimento in una microzona, atteso il carattere diffuso e indifferenziato di una riclassificazione catastale di questo tipo (Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29988; Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. VI, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156), come anche non può essere sufficiente fare riferimento soltanto ai presupposti di legge (Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, n. 16378).
3.2 – Non è, quindi, sufficiente, ai fini della corretta motivazione dell’atto impugnato, il richiamo agli atti presupposti, nè è sufficiente il generico richiamo agli incrementi di valore delle microzone e al fattore posizionale, posto che una lettura costituzionalmente orientata della suddetta disposizione impone “l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento” (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249).
4 – La sentenza impugnata ha fatto buon uso di tali principi. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese soggette a compensazione, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara integralmente compensate le spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020