LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31309-2018 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI 9, presso lo studio dell’avvocato SCARINGELLA MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL -BABUINO, presso lo studio dell’avvocato FORTINI SILVIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BIASI ANTONIO, LANDOLFO ISABELLA;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza 7072/2017 R.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
Che:
1. Nel 2014, M.M. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Roma, M.R., al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al reato di calunnia.
M.R. si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dall’attore e l’integrale rigetto della domanda perchè infondata in fatto e in diritto, oltre alla condanna dell’attore ex art. 96 c.p.c..
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda attorea dichiarando la prescrizione dell’azione e condannava la parte attrice alla refusione delle spese in favore della controparte.
2. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza n. 7072/17 del 12 aprile 2018, ha dichiarato inammissibile il gravame ex art. 348-bis c.p.c., per assenza di ragionevole probabilità di essere accolto.
La Corte ha ritenuto che il termine prescrizionale sia per il reato di calunnia sia per l’azione civile di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3, decorrano dalla stessa data, ovvero quella in cui il giudice viene a conoscenza direttamente o indirettamente della falsa denuncia e non già dalla data di inizio dell’azione penale, poichè il reato di calunnia si consuma appena giunge all’autorità giudiziaria, oppure ad altra autorità obbligata a riferire ad essa.
Da quel momento la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto (Cass. n. 21534 del 15/09/2017).
Inoltre, la Corte precisava che, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, come nell’ipotesi del reato di calunnia, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno (Cass. S.U. 23763/2011), e quindi con l’avvio del procedimento penale e non dall’accertamento del fatto reato produttivo di danno, come invece sostenuto dall’appellante.
3. Avverso tale decisione, M.M. propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.
4. M.R. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
5. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2947 e 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere nell’individuare il dies a quo del termine prescrizionale dalla prima manifestazione del danno e quindi con l’avvio del procedimento penale e non dall’accertamento del fatto-reato produttivo di danno. Dal combinato disposto dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 3, il termine sarebbe dovuto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che ne rappresenta il presupposto per il risarcimento del danno in sede civilistica.
6. Innanzitutto il ricorso è inammissibile in quanto rivolto contro un’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. al di fuori dei ristretti limiti in cui Cass., Sez. Un., n. 1914 del 2016 ne consente l’impugnazione per c.d. vizi propri.
Infatti l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazionè.
7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020