LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29335-2018 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– ricorrente –
contro
B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RUSSO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIA COCCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 101/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da B.C. di accertamento negativo dell’obbligo contributivo, con riferimento all’anno 2009, in relazione all’attività libero-professionale di avvocato svolta dalla predetta professionista;
per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa dell’INPS, comunicata il 2.7.2015, fosse prescritta in guanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali (che nel caso in esame scadeva incontestabilmente il 16.6.2010);
avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese con controricorso B.C.;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
l’INPS ha depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo, l’INPS ha dedotto -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26- 31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13,18 e successive modifiche, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, e successive modifiche, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, e successive modifiche, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. f) e art. 36 ter;
le censure investono l’affermazione di decorrenza del termine prescrizionale, fissata alla data di scadenza del debito contributivo, giacchè l’Istituto non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto ai contributi prima che fosse decorso il termine (del 31.10.2010) per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica;
nella memoria depositata prima dell’adunanza camerale l’INPS ha, nondimeno, rilevato come il ricorso proposto lamentasse tra l’altro la violazione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, che espressamente stabilisce che il versamento dei contributi deve avvenire entro il 16 giugno dell’anno della presentazione della dichiarazione dei redditi; e che detto termine, però, per l’anno in questione, fosse stato differito al 6.7.2010 con il D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19.6.2010); di talchè da quella data (e non già dal 16 giugno 2010, come rilevato dalla Corte di merito) era iniziato a decorrere il termine di prescrizione; con la conseguenza che i 5 anni di prescrizione non fossero ancora decorsi alla data di notificazione da parte dell’Inps dell’atto interruttivo, avvenuto il 2 luglio 2015;
un’analoga questione di rilevanza, in materia di contributi, del differimento del termine per effettuare il versamento, ai fini della maturazione della prescrizione contributiva (sia pure prospettata con riferimento allo slittamento del termine di pagamento dei contributi relativi all’anno 2010 con il D.P.C.M. pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2011), è stata ritenuta, da questa Corte, di valore nomofilattico e, di conseguenza, rimessa alla sezione ordinaria per la decisione alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c. (v. Cass., sez.VI, n. 7609 del 2020);
medesima statuizione va assunta in relazione alla presente causa che va, pertanto, rimessa alla quarta sezione.
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa alla quarta sezione della Corte.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 giugno 2020.
Depositato in cancelleria il 3 agosto 2020