LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33351/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
P.M.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, n. 283/05/2018 depositata in data 24 maggio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 giugno 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.
RILEVATO
CHE:
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa agli anni di imposta 2010 e 2011, emessa a seguito della notificazione di due avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2005 e 2006 e di un atto di contestazione, asserendo l’inesistenza della notificazione degli atti presupposti e l’insussistenza nel merito della pretesa tributaria.
La CTP di Macerata ha accolto il ricorso del contribuente e la CTR delle Marche, con sentenza in data 24 maggio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, osservando come le relate di notificazione degli atti impositivi presupposti fossero non esaustive, in quanto prive della indicazione dell’attività di ricerca espletata in concreto dall’Ufficiale Giudiziario, con conseguente invalidità derivata della cartella.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; l’intimato non si è costituito in giudizio.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1. – Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 150 e 156 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, rilevando che la notificazione degli atti impositivi presupposti, avvenuta a termini dell’art. 140 c.p.c., fosse non “esaustiva”, in quanto priva della descrizione delle ricerche del destinatario nei luoghi previsti dall’art. 139 c.p.c.. Deduce il ricorrente che tale statuizione violi l’art. 156 c.p.c., posto che, una volta che l’atto sia stato posto a disposizione del contribuente mediante deposito presso la casa comunale, le eventuali irregolarità dell’atto debbano ritenersi sanate dal raggiungimento dello scopo.
1.1 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e art. 2700 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto sufficiente la mera dichiarazione del messo notificatore, laddove dichiara di avere esperito le opportune ricerche. Deduce il ricorrente – che riproduce per specificità una delle relate di notificazione degli atti presupposti – che l’art. 140 c.p.c. non specifica il grado di dettaglio delle ricerche, ritenendo che l’attestazione delle opportune ricerche non deve necessariamente essere affidato a formule sacramentali. Deduce, inoltre, che la pronuncia di appello si ponga in contrasto con la funzione fidefaciente delle relate di notificazione, laddove ha attestato, sia pur sinteticamente, l’esecuzione delle ricerche.
2 – I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
2.1 – La notificazione degli atti impositivi impone al messo notificatore o all’ufficiale giudiziario di eseguire le opportune ricerche del destinatario, al fine della consegna a mani proprie, presso l’indirizzo risultante dall’anagrafe del Comune del domicilio fiscale del contribuente, ricerche che non possono ritenersi compiute per effetto della generica attestazione di mancato reperimento del destinatario, dovendo l’ufficiale notificante indicare il luogo nel quale si è effettivamente recato per verificarne l’irreperibilità (Cass. Sez. V, 27 dicembre 2018, n. 33464).
2.2 – Nel qual caso l’ufficiale giudiziario, ove si sia recato nel luogo di residenza indicato e non abbia rinvenuto il destinatario, può eseguire la notificazione a termini dell’art. 139 c.p.c., dando atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; detto accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita (Cass., Sez. V, 27 settembre 2013, n. 22151). Si è, pertanto, ritenuto che l’attestazione di avere “rilasciato avviso sul luogo del destinatario” vada interpretata nel senso che detto avviso è stato rilasciato nelle forme di legge e cioè mediante affissione sulla porta del destinatario medesimo (Cass., Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 3426), così come deve ritenersi sufficiente, ai fini della consegna a mani di persona diversa dal destinatario (es. portiere), l’esecuzione delle ricerche con attestazione “domiciliatario e familiari al momento assenti” (Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24536), purchè sia attestato il mancato rinvenimento delle persone via via indicate nella norma citata (Cass., Sez. U., 30 maggio 2005, n. 11332).
2.3 – Nella specie, risulta dalle relate di notificazione, allegate al ricorso guardare e riportate per specificità, che la notificazione è stata eseguita ex art. 140 c.p.c. “esperite le ricerche nei luoghi previsti ex lege”, all’esito delle quali “sono risultate irreperibili le persone legittimate a ricevere l’atto”.
2.4 – La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che gli impositivi presupposti fossero privi di esaustiva indicazione dell’attività di ricerca espletata dall’Ufficiale Giudiziario, non si è attenuta a tali principi. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.
Depositato in cancelleria il 5 agosto 2020