Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.16783 del 06/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13693-2019 proposto da:

VARESE IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VERONICA BERTANI;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA, in persona dell’amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 103, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA CHIUMMIENTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO LARENTIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

RILEVATO

che:

con ricorso basato su un unico motivo e illustrato da memoria, Varese Impianti S.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Trento, pubblicata il 19 febbraio 2019, con cui è stato rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di quel grado, l’appello proposto dall’attuale ricorrente, nei confronti di Autostrada del Brennero S.p.a. e avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 105/2018, che aveva rigettato la domanda ex art. 2041 c.c. proposta da Varese Impianti S.r.l.;

Autostrada del Brennero S.p.a. ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

PQM

La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c..

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

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