Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1818 del 27/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36208-2018 proposto da:

FALLIMENTO ***** SPA, in persona del Curatore pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO PISCITELLI;

– ricorrente –

contro

NEW GREEN PARK SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LEOPOLDO BALSAMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4093/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

RILEVATO

che:

con ricorso basato su un unico motivo e illustrato da memoria, il Fallimento ***** S.p.a. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 12 settembre 2018, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto dalla New Green Park S.p.a. nei confronti dell’attuale ricorrente e avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12650/2014, è stata accolta l’opposizione proposta dalla New Green Park S.p.a. e revocato il d.i. n. 7854/2010, emesso da quel Tribunale, su richiesta della ***** S.p.a., poi fallita, a titolo di finanziamento, per l’importo complessivo di Euro 308.980,00, che tale società assumeva aver effettuato in favore dell’opponente per consentirle l’acquisto di un complesso immobiliare;

ha ritenuto, in particolare, quella Corte territoriale che non è stata fornita la prova della corresponsione, a titolo di mutuo, dell’importo di cui, con il ricorso per decreto ingiuntivo, era stata chiesta la restituzione e che è inammissibile la domanda proposta, in via gradata, con la comparsa di costituzione, in primo grado, dalla parte opposta e ribadita in appello, di condanna dell’opponente al pagamento, ai sensi dell’art. 2041 c.c., di un indennizzo pari alla somma in questione, trattandosi di domanda nuova;

New Green park S.r.l. Unipersonale ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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