LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7202/2019 R.G. proposto da:
P.R. (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. MARCO MARCELLI e dall’Avv. WILMA PRINI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. GIUSEPPE POMPEO PINTO in Roma, Via della Mendola, 32;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 1064/2018, depositata in data 25 luglio 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 settembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.
RILEVATO
CHE:
Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente P.R. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2008 per IRPEF, con cui veniva accertato a carico del ricorrente, sulla base di evidenze documentali bancarie, un maggior reddito di capitale conseguente alle partecipazioni societarie nella società A.P.E. SAS di C.G. & C..
La CTP di Savona ha accolto parzialmente il ricorso e la CTR della Liguria, con sentenza in data 25 luglio 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello, nel merito, insufficiente il quadro probatorio offerto dal contribuente, fondato su ricognizioni di debito fornite da terzi, utilizzate dal giudice di primo grado per giustificare alcuni versamenti del contribuente, atteso che la modestia dei redditi dichiarati non può giustificare significative movimentazioni bancarie, quali erogazioni di mutui per oltre Euro 200.000,00. Ha, inoltre, rilevato che le scritture prodotte non hanno data certa e possono essere utilizzate solo come elementi indiziari.
Ha proposto ricorso il contribuente affidato a due motivi; l’Ufficio resiste con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
CONSIDERATO
CHE:
1.1 – Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 2, nonchè nullità della sentenza per motivazione apparente, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, osservando come il contribuente avrebbe indicato analiticamente per ciascun conto corrente bancario le giustificazioni relative ad ogni versamento operato (in numero di cinquantasette) e non ritenuto giustificato dall’Ufficio. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata non reca traccia di questa valutazione “caso per caso” in relazione a ciascun versamento. Censura la valutazione del materiale probatorio in relazione a due versamenti, costituenti asseritamente restituzione di finanziamenti, nonchè l’omessa valutazione del materiale probatorio. Censura la motivazione della sentenza in relazione alla non giustificazione dell’erogazione dei finanziamenti in relazione alla scarsa entità dei redditi dichiarati, non essendo stata condotta una indagine in relazione alla data di accensione dei finanziamenti.
1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 49 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè nullità della sentenza, nella parte in cui il giudice di appello non ha disposto l’integrazione del contraddittorio in grado di appello nei confronti del socio accomandante e del socio accomandatario della società A.P.E. SAS di C.G. & C., già parti del giudizio di primo grado e nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza di prime cure.
2 – Il secondo motivo, riqualificato come error in procedendo, si rivela pregiudiziale ed è fondato.
2.1 – Risulta dall’esame degli atti allegati al ricorso che in primo grado è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, quali il socio accomandatario, la società (essendo il socio accomandatario evocato nella duplice veste di socio accomandatario e di legale rappresentante della società) e l’altro socio. Così come risulta dalla stessa sentenza impugnata (diversamente da quanto sostiene il controricorrente) che oggetto dell’avviso di accertamento fosse anche il reddito del ricorrente derivante dalla partecipazione da questi detenuta nella società A.P.E. SAS di C.G. & C..
2.2 – Va osservato che nel processo tributario, anche in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussistesse il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27616; Cass., Sez. V, 27 maggio 2015, n. 10934).
2.3 – La Commissione Regionale ha omesso di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti litisconsorti necessarie, ritualmente evocate nel giudizio in primo grado.
3 – Va, pertanto, dichiarata, in accoglimento del secondo motivo e con assorbimento del primo, la nullità della sentenza di appello, con rimessione della causa al giudice a quo, in diversa composizione, anche per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti del giudizio di primo grado e per il prosieguo del giudizio, nonchè per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020