Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21065 del 02/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10610/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

N.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, n. 3205/04/2018, depositata in data 30 ottobre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 settembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

CHE:

La contribuente N.A. ha impugnato un avviso di accertamento con metodo induttivo a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d) con il quale, in relazione al periodo di imposta dell’anno 2008, venivano recuperati a tassazione IRES e IRAP e IVA a fronte del disconoscimento di componenti negativi di reddito.

La CTP di Bari ha accolto il ricorso e la CTR della Puglia, con sentenza in data 30 ottobre 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; la contribuente non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendosi che la sentenza è inidonea a disvelare il percorso logico-argomentativo che ha condotto il giudice ad annullare l’accertamento.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 (TUIR) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto congrui e inerenti i costi sostenuti dalla contribuente.

2 – Il primo motivo è fondato.

2.1 – La sentenza impugnata si limita a dare conto del contenzioso riguardante la indeducibilità di costi e il disconoscimento della detrazione sulla base di risultanze rinvenienti dall’anagrafe tributaria nei confronti di un terzo (GSI Group Soc. Coop.) con cui la contribuente aveva intrattenuto rapporti commerciali, così non individuando con chiarezza la causa petendi. In motivazione, la Commissione Regionale osserva che “non è contestabile che la N. abbia conseguito ricavi (…) ai quali evidentemente devono collegarsi una serie di costi che nel caso di specie appaiono congrui, nè la N. poteva sapere che la GSI Group fosse un evasore totale (…) tali aspetti non possono incidere sull’effettiva esistenza dei rapporti commerciali tra i due soggetti (…) nessuna responsabilità può essere addebitata alla ricorrente per il comportamento illegittimo dei suoi fornitori”.

La motivazione non dà, pertanto, in alcun modo conto delle ragioni per le quali i suddetti costi sono stati ritenuti “evidentemente” inerenti e congrui, così come non appare esservi nesso alcuno tra l’annullamento della detrazione IVA e il richiamato comportamento “illegittimo dei fornitori”.

2.1 – Sotto il primo profilo, la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto insufficiente, mancando gli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali i costi sono stati ritenuti congrui e inerenti, motivazione insanabilmente mancante perchè non consente in alcun modo di ricostruire l’iter argomentativo che ha condotto alla decisione (Cass., Sez. I, 17 dicembre 2019, n. 33360), nonchè la correlazione con la causa petendi (Cass., Sez. Lav., 17 ottobre 2018, n. 26018).

2.2 – Sotto il secondo profilo, la motivazione appare, invece, perplessa o apparente in quanto, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 13977).

3 – L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo. La sentenza va, pertanto, cassata, con rinvio al giudice a quo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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