Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.22672 del 19/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5691-2015 proposto da:

AZIENDA AGRARIA EREDI P.D. FU D. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, (Studio Legale ARBIA), rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DIDONNA, unitamente all’avvocato MARGHERITA PEDONE;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO e CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti

e contro

EQUITALIA E.T.R. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1855/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 01/09/2014, R.G.N. 163/2013.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 1.9.14, la corte d’appello di Bari, confermando sentenza del 27.11.12 del Tribunale della stessa sede, ha rigettato l’opposizione – proposta dall’azienda agraria D. indicata in epigrafe, in persona del legale rappresentante – avverso ruolo esattoriale e cartella, con la quale era stato ad essa richiesto il pagamento di Euro 79.432, a titolo di contributi lavoratori dipendenti.

2. In particolare, la corte territoriale riteneva la sussistenza dei crediti contributivi sulla base delle risultanze degli estratti degli archivi informatici dell’INPS, i cui dati riportavano i dati delle denunce contributive datoriali, e affermava che non era stato provato il diritto dell’azienda agli sgravi per adesione ai contratti di riallineamento.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’azienda per tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’INPS.

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 115 c.p.c. e L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1 per avere la sentenza impugnata – nell’affermare che “in nessun modo l’azienda avesse posto in discussione il rapporto giuridico previdenziale (e la stessa presentazione delle denunce trimestrali, con i dati retributivi ivi esposti)” – trascurato che, prima della modifica dell’art. 115, era necessario – al fine di ritenere provato un fatto – l’espressa ammissione dello stesso o la tenuta di un comportamento processuale incompatibile con il disconoscimento del fatto, in quanto solo in quel caso il fatto poteva essere considerato come non contestato.

5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 414 c.p.c., punto 4, art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 115 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto l’esistenza di una non-contestazione sebbene – si legge nel motivo – non fossero “stati prodotti i dati sui cui erano stati calcolati i contributi”, restando così “non allegati i fatti costitutivi della pretesa creditoria” azionata in giudizio dall’INPS.

6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 2712 e 2697 c.c., per aver affermato che gli estratti degli archivi INPS, quali riproduzioni informatiche non tempestivamente disconosciute, avevano efficacia probatoria dei fatti rappresentati, sebbene gli estratti fossero riproduzioni cartacee dei registri informatici INPS e questi non erano affatto la riproduzione meccanica di documenti cartacei (le dichiarazioni aziendali trimestrali di manodopera agricola, c.d. modello DMAG) ma meri atti di parte provenienti dall’INPS privi di efficacia probatoria.

7. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono inammissibili.

8. In primo luogo, i motivi sono volti tutti essenzialmente, al di là del vizio formalmente richiamato, alla rivalutazione del giudizio di non contestazione che i giudici di merito hanno effettuato in modo sostanzialmente conforme.

9. Tale valutazione (come precisato, seppur con riferimento al novellato art. 115 c.p.c., da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019) spetta in via esclusiva al giudice del merito il quale valuta, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte.

10. Inoltre, i motivi sono inammissibili anche in quanto non si parametrano al contenuto della sentenza e censurano aspetti non decisivi nell’argomentare della decisione.

11. Il nucleo centrale della decisione impugnata, infatti, non si basa sulla non contestazione del credito contributivo portato dalla cartella opposta, nè sulla non contestazione della rispondenza dei dati delle dichiarazioni aziendali (non prodotte dall’INPS) alla realtà, ma, come rilevato da questa Corte in altra sentenza su caso analogo (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 26842 del 23.10.18), sulla valutazione complessiva sia della circostanza che la società non avesse mai disconosciuto di aver presentato le dichiarazioni di assunzione citate, sia delle attestazioni degli uffici dell’Istituto che tali denunce avevano riprodotto e che, l’Inps aveva prodotto tempestivamente.

12. In altri termini, il fulcro della decisione è costituito essenzialmente dal carattere formale del sistema previdenziale in agricoltura, basato su un sistema di certificazioni e documentazioni formali dai quali risulta la prestazione lavorativa sia la retribuzione, e dai quali quindi è desumibile l’entità dei contributi correlativamente dovuti dal datore di lavoro.

La corte territoriale, infatti, ha ritenuto che i registri informatici dell’INPS riportavano i dati delle dichiarazioni trimestrali presentati dalla stessa contribuente (modelli DMAG), indicanti gli importi retributivi rilevanti ai fini del calcolo dei contributi, e dunque facevano prova degli stessi, in quanto fatti rappresentati.

13. Tale soluzione è del tutto in linea con il disposto dell’art. 2712 c.c., che prevede quanto ai fatti rappresentati l’efficacia probatoria (fino a prova contraria) della rappresentazione informatica, la cui conformità ai fatti non sia disconosciuta; nella specie, i registri informatici INPS rappresentano – a quanto consta – i dati retributivi delle dichiarazioni trimestrali aziendali (espressamente richiamati) e dunque – non essendovi stato disconoscimento – fanno prova dei detti dati (salvo prova contraria, nella specie non data).

14. Resta fuori dal motivo di ricorso con il quale la parte denuncia la violazione dell’art. 2712 c.c., e come tale è inammissibile, la diversa deduzione – formulata dal ricorrente per la prima volta solo nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. – che il calcolo fatto dall’INPS per determinare i contributi dovuti non si sia basato sui dati delle dichiarazioni aziendali, pur acquisite agli archivi INPS.

15. Le spese seguono la soccombenza.

16. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese, che si liquidano in Euro 7000 per competenze professionali, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

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