Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23023 del 21/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10114-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

R.C.D.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 117/2018 del TRIBUNALE di PAVIA, depositato il 02/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Pavia, in sede di procedimento (RG n. 117/2018) ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato, con riguardo a R.C.D., “l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione dal CTU nominato che ha riconosciuto il ricorrente persona invalida nella misura del 75% dal luglio 2017, nonchè persona handicappata ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 1.” ed aveva condannato l’Inps al pagamento delle spese della procedura a favore del procuratore antistatario, liquidate in complessivi Euro 1.314,00 oltre accessori di legge, anche ponendo a carico dell’Istituto le spese per l’accertamento peritale. Avverso tale decisione l’Inps aveva proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. affidato ad un solo motivo.

R.C.D. era rimasto intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 152 disp. att. c.p.c., art. 2697 c.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

Deduce parte ricorrente che erroneamente il tribunale aveva condannato l’Inps alle spese del giudizio pur essendo quest’ultimo risultato vittorioso.

Precisa che il R. aveva adito il Tribunale per ottenere il “riconoscimento della invalidità pari al 100% utile alla pensione di inabilità, nonchè il riconoscimento dello status di handicap grave L. n. 104 del 1992, ex art. 3, comma 3”, e che il CTU, in sede di ATP, aveva concluso l’indagine peritale statuendo che il periziato era affetto da patologie invalidanti nella misura del 75% con handicap non grave.

A fronte di tali circostanze risultava quindi errata la condanna alle spese poichè l’accertamento peritale aveva confermato la originaria valutazione fatta dalla Commissione medica.

Il motivo risulta fondato.

Deve premettersi che questa Corte ha chiarito che “In materia di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., anche la statuizione sulle spese, contenuta nella sentenza che chiude il procedimento instaurato a seguito del dissenso della parte ricorrente, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi di provvedimento non appellabile ma per il quale non è precluso il ricorso per cassazione”(Cass.n. 13550/2015).

Posta quindi l’ammissibilità del ricorso si osserva ancora che ” In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445-bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte” (Cass.n. 12028/2016).

Nel caso di specie il Tribunale ha genericamente omologato il requisito sanitario richiamando le risultanze della CTU, e quindi rimettendo alla stessa quale fonte integrativa del provvedimento adottato.

In concreto la valutazione del ctu risulta confermativa del giudizio reso dalla Commissione medica nella fase amministrativa, sicchè alcun accoglimento della domanda è stato deciso ed alcuna soccombenza è riscontrabile a carico dell’Inps tale da determinare la condanna alle spese.

Il ricorso deve quindi essere accolto e cassata sul punto la sentenza, con rinvio al Tribunale di Pavia perchè decida la controversia, con riguardo al motivo accolto, conformandosi ai principi sopra esposti. Rinvia anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Pavia, diverso Giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

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