Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25091 del 09/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Anton – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Frances – Consigliere –

Dott. CROLLA Cos – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Luc – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Ri – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8999/2019 R.G. proposto da:

P.M., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Rosario GUGLIELMOTTI, ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Giancarlo DI GENIO, sito in Roma, alla via delle Acacie, n. 13-15, centro CAF;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7270/09/2018 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il 14/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione dell’estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento emessa per recupero ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2011, che P.M. sosteneva non essergli stata regolarmente notificata, quest’ultimo ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, nei confronti dell’agente della riscossione, che replica con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l’appello avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando la regolarità della notifica della cartella di pagamento in quanto effettuata nelle mani del padre convivente.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, art. 7, del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater, convertito con modificazioni dalla L. n. 31 del 2008 e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Sostiene il ricorrente che la CTR era incorsa nella violazione delle disposizioni censurate per avere ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento, effettuata nelle mani di un familiare convivente del destinatario, nonostante l’omesso invio della raccomandata informativa.

2. Il motivo è inammissibile oltre che infondato.

3. E’ inammissibile per difetto di autosufficienza. Invero, mutuando il principio affermato da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18472 del 21/09/2016, nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, dell’estratto di ruolo per l’invalidità della notificazione della cartella di pagamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione della cartella di pagamento non costituisce atto del processo tributario, potendo l’iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente della relativa cartella.

3.1. Pertanto, in assenza di un potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione solo nel caso, qui non ricorrente, di deduzione di un error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte, ove contesti, come nel motivo in esame, la rituale notifica della cartella di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, deve necessariamente provvedere alla trascrizione integrale degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018).

4. A tali arresti giurisprudenziali non si è attenuto il ricorrente che non ha avuto cura nè di riprodurre nel ricorso il contenuto di quegli atti, nè di allegarli allo stesso, come avrebbe potuto fare in ossequio alle “raccomandazioni” contenute nel Protocollo d’intesa tra questa Corte ed il CNF del 17/12/2015. Adempimento, questo, nel caso in esame assolutamente necessario per consentire a questa Corte la verifica della fondatezza del motivo di ricorso, essendovi assoluta incertezza circa l’effettiva modalità di notifica della cartella utilizzata dall’agente della riscossione, e cioè se attraverso l’ufficiale della riscossione (o altri soggetti previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prima parte), come sostiene il ricorrente nella memoria, piuttosto che direttamente con raccomandata postale, come sostiene invece la controricorrente, che ha fatto espresso riferimento al citato art. 26, comma 1, seconda parte, peraltro richiamato dallo stesso ricorrente a pag. 5 del ricorso in esame (pag. 5), ed in concreto applicato dalla CTR.

5. E ciò sul rilievo, assolutamente pacifico tra le parti, che in caso di notifica diretta della cartella di pagamento, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario di cui alla L. n. 890 del 1982 (art. 7, comma 3, vigente ratione temporis, anteriormente alla modifica apportata a tale ultima disposizione dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 813, lett. c), non avente efficacia retroattiva), con esclusione quindi dell’obbligo di invio della raccomandata informativa allorquando il plico postale sia stato consegnato, come nel caso di specie, ad un familiare convivente del destinatario dell’atto (cfr., ex multis, Cass. n. 28872 del 2018, Cass. n. 10037 del 2019 e Cass. n. 10131 del 2020, in cui si fa espresso richiamo alla sentenza della Corte n. 175 del 2018 che ha dichiarato la conformità a Costituzione della disposizione in esame rilevando che “la semplificazione insita nella notificazione diretta”, consistente “nella mancanza della relazione di notificazione di cui all’art. 148 c.p.c., ed alla L. n. 890 del 1982, art. 3” e nella “mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)”, “anche se (..) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all’ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (…) è comunque garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1”, precisando altresì che la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell’atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto”).

6. Conclusivamente, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

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