LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorso 2654-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, ressa l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.A., ASSIARNO SRL, D.C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BARBUTO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza 65/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 05/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2020 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.
FATTI DI CAUSA
1. La società contribuente riceveva avviso bonario per aver utilizzato e non aver attribuito ai due soci i crediti di imposta relativi all’anno fiscale 2005, in violazione al dovere proprio della trasparenza delle società di capitali a ristretta base azionaria. La richiesta di annullamento veniva respinta e la società richiedeva il 4 marzo 2010 istanza di rimborso delle ritenute subite nell’anno 2005 che però era respinta in quanto successiva al termine di quarantotto mesi(48). Nelle more il 19 maggio 2008 le era notificata cartella di pagamento relativa all’iscrizione a ruolo avvenuta nel 2006 per l’utilizzo del credito su ritenute di imposta spettanti a soci.
2. Avverso la cartella proponevano ricorso la società ed i soci esitando un rigetto che appellavano sotto plurimi motivi, sia nel merito dei doveri di trasparenza delle società di capitali a ristretta base azionaria, sia -per quanto qui interessa- in ordine alla procedura di notifica della cartella, lamentandone l’assenza di relazione di notifica e di procedura adottata direttamente dal concessionario. Questo motivo era accolto dalla CTR con carattere assorbente ed in integrale riforma della sentenza di primo grado.
Avverso la pronuncia d’appello propone ricorso l’Ufficio affidandosi a quattro motivi, cui controdeduce il patrono delle parti contribuenti, società e due soci.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti quattro motivi di ricorso.
1. Con il primo motivo viene prospettata censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 112, avendo la CTR pronunciato ultra petita, poichè tra le parti era pacifico fosse pervenuta la raccomandata contenente la cartella, ma veniva contestata la legittimazione del concessionario a procedere direttamente con spedizione a mezzo servizio postale, invece di servirsi di agente autorizzato, mentre innovando sulla domanda la CTR avrebbe riformato la sentenza di primo grado perchè la notificazione era prilitia di relata che l’Ufficio avrebbe dovuto richiedere al concessionario.
2. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 per indebita introduzione di ius novorurn in appello, dove la parte contribuente avrebbe cripticamente introdotto a fianco dell’illegittimità della notifica diretta da parte del concessionario anche l’assenza della relata di notifica quale inesistenza della notifica stessa.
3. Con il terzo motivo si solleva censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, dell’art. 1335 c.c. e degli artt. 140,149,156,160 c.p.c., per aver ritenuto necessaria la presenza della relata di notifica e, su tale assorbente motivo, annullato gli atti impositivi.
4. Con il quarto motivo si contesta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa motivazione su fatto decisivo e controverso, individuato nella circostanza che precede, ovvero la necessità della relazione di notifica nel caso all’esame.
5. In ossequio all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, occorre procedere con l’esame del motivo “più liquido”, ovvero di pronta soluzione, capace di determinare l’esito del giudizio che può essere individuato nel terzo. Ed infatti, per pacifico orientamento di questa Corte l’avviso di liquidazione o di accertamento, nonchè la cartella esattoriale possono essere notificati direttamente, anche dal concessionario -per quanto qui interessa- in plico raccomandato mediante il servizio postale, senza quindi bisogno di relazione di notifica (Cfr. Cass. V, n. 9111/2012; n. 14501/2016; n. 25095/2016).
Investito della questione il Giudice delle leggi, l’orientamento è stato confermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 175/2018.
A tali principi non si è adeguata la gravata sentenza, sicchè il terzo motivo risulta fondato ed assorbente.
Il ricorso è quindi fondato e dev’essere accolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020
Codice Civile > Articolo 1335 - Presunzione di conoscenza | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 156 - Rilevanza della nullita' | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 160 - Nullita' della notificazione | Codice Procedura Civile