Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.29980 del 31/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21106/2016 proposto da:

A.R.S.S.A. – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Ripetta n. 70, presso lo studio dell’avvocato Achille Borrelli, rappresentata e difesa dall’Avvocato Carmela Perri, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Difesa, in persona del ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1057/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha concluso per il rigetto;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Borrelli, che si riporta.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto 13 marzo 1989, n. 27, su proposta del Ministero della difesa veniva dichiarata la pubblica utilità ed urgenza delle opere di ampliamento dell’area aeroportuale di Crotone, “Località *****” del territorio di *****, che avrebbe dovuto ospitare il 401 stormo aereo dell’USAF (Aeronautica militare degli Stati Uniti d’America).

Tra i terreni interessati rientrava un’area di 131.13.30 ettari di proprietà dell’A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura), d’ora in poi per brevità A.R.S.S.A. o Agenzia, di cui veniva autorizzata l’occupazione in via d’urgenza con decreto 22 giugno 1990 ed interveniva immissione in possesso come da verbale del 4 luglio 1990.

Con convenzione formalizzata il 15 ottobre 1990 il Ministero della difesa e l’Agenzia concordavano l’indennità di esproprio che veniva erogata nell’importo di Lire 3.824.746.000.

1.1. Gli organi NATO nel dicembre 1991, in ragione della mutata situazione internazionale, decidevano di abbandonare il progetto di realizzazione della base aerea ed il Ministero con D.P.R. 22 aprile 1993, n. 817, revocava il precedente Decreto n. 27 del 1990, di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera progettata e con successive note del 16 dicembre 1994 invitava l’Agenzia a comparire sui terreni espropriati per rientrarne nel possesso e restituire le somme percepite a titolo di indennità di esproprio, detratta l’indennità di occupazione temporanea.

1.2. Con decreto del Tribunale di Crotone del 9 gennaio 1996 adottato in un procedimento per offerta reale i beni venivano consegnati al terzo sequestratario.

1.3. Per successiva citazione notificata il 21 maggio 1998 il Ministero della difesa conveniva l’Agenzia davanti al Tribunale di Catanzaro per ottenere la declaratoria di inefficacia della convenzione stipulata e la restituzione, a titolo di indebito, della somma percepita di Lire 3.824.746.000.

Con distinto atto di citazione notificato il 4 settembre 1998, l’A.R.S.S.A. conveniva in giudizio il Ministero della difesa per sentirlo condannare al pagamento della indennità, per l’occupazione illegittima delle aree di proprietà ed al risarcimento dei danni sofferti per effetto delle trasformazioni da queste subite in seguito alla loro occupazione ed agli interventi comunque effettuati in vista della realizzazione dell’opera pubblica.

Il Ministero svolgeva riconvenzionale. Riunite le due cause, il Tribunale di Catanzaro con sentenza parziale del 5 novembre 2007 dichiarava l’inefficacia dell’accordo di Det. dell’indennità di esproprio 15 ottobre 1990 per poi, con sentenza definitiva del 3 giugno 2010, condannare l’A.R.S.S.A. al pagamento della somma di Euro 1.279.271,54 oltre interessi Il tribunale giungeva all’indicata quantificazione muovendo dalla Delib. 1 giugno 1995, n. 518/C/95, con cui l’Agenzia, nell’accettare la riconsegna dei terreni, aveva in via autonoma determinato, con stima condivisa dall’UTE, in Lire 1.040.714.000 i danni subiti per le attività di trasformazione dell’area da parte dell’Amministrazione ed in Lire 307.017.700 l’indennità di occupazione, con conseguente differenza a credito dell’Amministrazione di Lire 2.477.015.100. Il tribunale stabiliva altresì che non dovesse provvedersi sulla domanda di restituzione dei terreni per essere stati questi già riconsegnati.

1.4. Con sentenza del 20 agosto 2015 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Agenzia.

La Corte di merito ha da un canto ritenuto l’intervenuto giudicato sulla sentenza non definitiva di primo grado di declaratoria di inefficacia dell’accordo sulla indennità di esproprio per poi ritenere, condividendo le ragioni del giudice di primo grado, quanto alle voci di danno, la natura ricognitiva, e non superabile nel suo portato, della Delib. CdA dell’Agenzia 1 giugno 1995.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza di appello l’A.R.S.S.A. con sette motivi, illustrati da memoria, cui resiste il Ministero della difesa con controricorso.

Sulla indicata controversia è stata fissata l’odierna udienza di discussione. A.R.S.S.A. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo A.R.S.S.A. fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c..

La Corte di merito e prima ancora il tribunale non avevano tenuto conto che dopo l’annullamento del progetto intervenuto nel dicembre 1991 e la perdita di efficacia della dichiarazione di p.u. delle opere progettate, scaduta rii aprile 1992, l’occupazione era divenuta illegittima e che, per l’effetto, la qualificazione della fattispecie non doveva essere ricondotta, interamente, all’indennizzo da atto legittimo, ma anche al risarcimento da illecito.

Nonostante la revoca della dichiarazione di pubblica utilità intervenuta con il D.P.R. 22 aprile 1993, l’occupazione, ormai illegittima, era infatti proseguita ed inoltre i beni – interessati dalla completa distruzione di vigneti, oliveti e piantagioni, organizzati in aziende agricole nonchè di fabbricati – erano stati irreversibilmente trasformati dall’Amministrazione in esito alla loro destinazione all’uso pubblico.

La condotta dell’Amministrazione era destinata pertanto a tradursi in un illecito permanente con conseguente diritto della ricorrente di abdicare alla proprietà per ottenere il risarcimento integrale del danno ex art. 2043 c.c., per equivalente, commisurato al valore venale del bene.

La Corte territoriale non aveva applicato il principio per il quale il giudice del merito nell’individuare contenuto e portata delle domande delle parti non deve uniformarsi al tenore letterale degli atti, ma deve guardare al contenuto sostanziale della pretesa azionata. Ed infatti anche se la ricorrente non aveva utilizzato l’espressione “illegittima occupazione” sarebbe comunque valso ad introdurre tale domanda risarcitoria il fatto della condotta del Ministero che non aveva riconsegnato il complesso aziendale libero e sgombero di persone e cose nè aveva ripristinato lo stato produttivo anteriore pagando il relativo risarcimento danni.

L’Agenzia aveva comunque richiesto la condanna del Ministero non solo al pagamento della indennità di occupazione legittima, ma anche al risarcimento là dove si contestavano le modalità di calcolo dei danni e dell’indennità di occupazione in quanto parametrata sugli interessi senza tener conto della perdita dei frutti, della diminuzione del valore del fondo e della durata dell’occupazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte di appello non aveva valutato che l’occupazione era divenuta illegittima anche per la scadenza del termine finale della dichiarazione di pubblica utilità. Il Decreto 13 marzo 1989, n. 27, fissava in tre anni ed in dieci anni i termini entro i quali dovevano avere inizio e compiersi, rispettivamente, gli espropri ed i lavori; alla data dell’11 aprile 1992 erano comunque scaduti i termini della dichiarazione di pubblica utilità.

3, Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2058 c.c., comma 2 e dell’art. 2933 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La sentenza impugnata aveva omesso di prendere in considerazione la richiesta integrale di risarcimento danni, inclusi i danni per la riduzione in pristino e per l’occupazione illegittima.

4. Con il quarto motivo la ricorrente fa valere l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto e difetto assoluto di motivazione poichè il giudice di appello aveva disatteso completamente, senza motivare, la richiesta dell’ARSSA di ristoro integrale dei danni inclusi quelli di occupazione illegittima.

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 42-bis T.U.E. perchè la Corte di appello non aveva tenuto conto che l’occupazione era divenuta illegittima con conseguente diritto dell’A.R.S.S.A. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla data in cui si era cristallizzato l’illecito a quella di riconsegna effettiva del complesso immobiliare. L’Agenzia non era rientrata nell’integrale possesso dei beni nè con l’annullamento del progetto nè con la revoca della dichiarazione di pubblica utilità e neppure a tutt’oggi.

Poichè il bene in seguito al sequestro disposto con decreto del 9 gennaio 1996 non era mai stato restituito alla proprietà e persisteva in tal modo la illegittima occupazione, fonte di responsabilità per l’Amministrazione e non ovviata con la nomina di un custode per l’A.R.S.S.A., in applicazione dell’art. 42-bis, comma 3 T.U.E.. la quantificazione del risarcimento doveva essere operata riconoscendo per ogni anno di occupazione illecita il 5% del valore oltre il danno da mancato reddito e per la riduzione in pristino.

6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere ritenuto la Corte di merito che i terreni erano stati restituiti all’A.R.S.S.A. in difetto assoluto di prova. Poichè non esisteva al di fuori del verbale di consegna al sequestratario alcun atto di riconsegna dei beni all’A.R.S.S.A. l’affermazione dei giudici di appello che dal 1996 i terreni erano ritornati nella disponibilità dell’Agenzia era del tutto errata e prova di prova.

Dagli atti di causa risultava infatti che con verbale di constatazione del 6 ottobre 1998, e con diffide intimate dall’Amministrazione del 23 giugno 2006 e del 22 luglio 2006, gli immobili non erano stati riconsegnati all’Agenzia.

7. Con il settimo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e travisamento delle prove. La Corte territoriale aveva valutato determinante la Delib. A.R.S.S.A. n. 518/C/95, senza considerare che la stessa si riferiva solo ai danni derivati dall’occupazione legittima, distruzione dei fabbricati e delle colture nonchè all’indennità per occupazione temporanea e non prevedeva quelli per occupazione illegittima.

Alla data di adozione di quella Delib. e quindi il 1 giugno 1995 A.R.S.S.A. era ignara della illegittimità degli atti espropriativi, della consistenza dei danni subiti e di quelli ulteriori e si rendeva disponibile alla riconsegna ed all’accettazione delle somme offerte con esclusivo riferimento ai danni arrecati per la distruzione dei fabbricati, delle colture ed all’indennizzo per occupazione legittima.

Dopo aver preso conoscenza degli atti di revoca e della irregolarità degli atti ablativi e della persistente occupazione illegittima A.R.S.S.A. rifiutava l’offerta e resisteva nel giudizio introdotto dal Ministero con citazione del 21 maggio 1998 instando per il risarcimento integrale dei danni.

8. Il primo motivo è infondato per le ragioni di seguito indicate.

In virtù del principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonchè all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, tanto però è destinato a valere con il solo limite che i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorchè rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. 27/11/2018 n. 30607).

Va data applicazione all’indicato principio in una fattispecie in cui, qual è quella in esame, dopo l’adozione da parte dell’Amministrazione del provvedimento di revoca della dichiarazione di pubblica utilità, il tema del risarcimento del danno è entrato nell’assunta iniziativa giudiziaria ed ha trovato contenuto attraverso lo scrutinio della Delib., relativa all’ante fatto di lite, del 1 giugno 1995 ritenuta di riconoscimento da parte del Consiglio di amministrazione di A.R.S.S.A., in quanto esito di un procedimento amministrativo comprensivo della valutazione di congruità dell’UTE delle somme offerte dall’Amministrazione in occasione della riconsegna dei terreni, non più interessati da esproprio, e quindi del ripristino dello status quo ante l’occupazione finalizzata all’ablazione.

Sull’indicata premessa in fatto, transitata nei giudizi di merito, la ricorrente non offre consistenza alla dedotta omessa pronuncia in cui sarebbero incorsi i giudici di appello nella valutazione della domanda di danno permanente da “irreversibile trasformazione” ex art. 2043 c.c., del fondo dovuta all’attività ivi svolta dall’Amministrazione per la realizzazione dell’opera pubblica.

La ricorrente non deduce, infatti, in modo puntuale, di avere tempestivamente introdotto siffatta questione nella fase di merito e tanto in un contesto di giudizio in tal senso già ampiamente connotato, nel quale la prima contestava l’ammontare dei danni riconosciuti dall’Amministrazione all’esito della revoca della dichiarazione di pubblica utilità proprio per riduzione in pristino stato dei luoghi.

L’allegazione dei fatti in giudizio sui quali parametrare in sede di legittimità consistenza e fondatezza del denunciato motivo di omissione nella pronuncia del giudice del merito sulla domanda di parte ex art. 112 c.p.c., deve rispondere al carattere della puntualità e ciò tanto più in ragione del contesto della disputa giudiziale in cui la dedotta omissione si colloca.

Pertanto là dove il giudizio sia già orientato all’accertamento di una fattispecie produttiva di danno la dedotta violazione dell’art. 112 cit., richiede, per ciò stesso, una peculiare stretta osservanza del precetto nel caso in cui la parte invochi della prima una peculiare sua declinazione.

L’indicato principio è destinato a valere per il risarcimento da irreversibile trasformazione, introdotto per la prima volta in questa fase del giudizio se ancora per ogni altra dedotta illiceità della condotta dell’amministrazione produttiva di danno per il privato (aquiliana; da occupazione illegittima) là dove le contestazioni portate dalla ricorrente nella fase di merito e richiamate in ricorso (p. 9) non danno conto di diverse e specifiche fattispecie produttive di danno.

Tale non può essere quella da irreversibile trasformazione del fondo che, impropriamente richiamata in ricorso a fondamento di ulteriori e più consistenti danni, descrive tutt’altra ipotesi in cui alla irreversibile trasformazione del bene da parte dell’Amministrazione consegue con la richiesta di danni avanzata dal privato, l’abdicazione di quest’ultimo ad ogni diritto dominicale (Cass. SU 19/01/2015 n. 735) di cui non è contezza nel caso di specie.

Neppure la dedotta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità maturata in data 11 aprile 1992 al decorso dei termini di legge, e quindi operante quale titolo di danno per un’attività dell’Amministrazione proseguita in tale frangente temporale e quindi ben prima dell’adozione del decreto di revoca del 22 aprile 1993, è questione che può dirsi partitamente e tempestivamente dedotta in giudizio attraverso il richiamo operato, nell’odierno ricorso, a formule generiche ed omnicomprensive utilizzate negli atti del giudizio di merito (“ripristino dello stato produttivo e strutturale anteriore e relativo risarcimento danni”; “risarcimento di tutti i danni patiti da accertarsi in corso di causa, derivati dal comportamento dell’Amministrazione espropriante”, p. 9 ricorso).

9. Alle indicate vantazioni si aggiunga che la denunciata omissione e ancora, per i restanti formulati motivi, le dedotte violazioni di legge (motivi nn. 2-7), tutte imperniate a far valere l’inosservanza di norme dirette a sostenere l’illiceità dell’operato Amministrazione secondo termini e consistenze ben maggiori di quelle riconosciute nel giudizio di merito e, ancora, il travisamento in cui sono incorsi i giudici di appello nell’interpretazioni del materiale istruttorio in atti, urta in modo inammissibile con la ricostruzione in fatto operato “dalla Corte di merito de verbale di riconsegna del 16 febbraio 1996 e della Delib. 1 giugno 1995, n. 518/C/95, adottata dal CdA di A.R.S.S.A..

La Corte di appello apprezza la natura ricognitiva di tali atti e valorizza il difetto di riserve o condizioni quanto all’ammontare dei danni in quel contesto di A.R.S.S.A. per un giudizio in alcun modo attaccato dai motivi proposti che, nella dedotta parzialità della interpretazione del tema di decisione introdotto in lite da parte dei giudici di merito e nelle conseguenti violazioni di legge e vizi di motivazione, sortiscono l’effetto di introdurre alternative e non ammissibili letture del fatto in cui la inosservanza di norme di legge resta mediata da una diversa sollecitata riconsiderazione delle risultanze istruttorie (Cass. n. 34476 del 27/12/2019; Cass. n. 12568 del 2019; Cass. n. 13881 del 2015; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6694 del 2009).

10. Il ricorso è quindi in via conclusiva infondato e come tale va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite secondo soccombenza, come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente A.R.S.S.A. – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura, Gestione liquidatoria, a rifondere al Ministero della Difesa le spese di lite che liquida in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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