LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 22883 dell’anno 2018, proposto da:
P.V., (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Caldiero (C.F.: CLD VTI 59H01 A773G);
– ricorrente –
nei confronti di:
D.T., (C.F.: *****);
– intimata –
per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo n. 108/2018, pubblicata in data 23 maggio 2018 (e che si assume notificata in data 7 giugno 2018);
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 24 ottobre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.
RILEVATO
che:
P.V. ha proposto opposizione avverso un atto di precetto notificatogli dal coniuge separato D.T., sulla base della sentenza di separazione personale. L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo.
Ricorre il P., sulla base di due motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
RITENUTO
che:
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 337-ter c.c., art. 474 c.p.c., dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.
Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 147 c.c., art. 155 c.c., art. 316 bis, e art. 337-bis c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5…”.
E’ pregiudiziale la verifica dell’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, che risulta proposto avverso sentenza emessa dal giudice di pace.
Si premette che l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante; ex plurimis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 – 01; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 – n. 01; Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv. 637395 –
01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv. 619365 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011, Rv. 616508 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010, Rv. 612491 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2434 del 01/02/2008, Rv. 601595 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606106 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007, Rv. 601090 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 02/04/2007, Rv. 597623 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 – 01).
In mancanza di una qualificazione dell’opposizione da parte del giudice “a quo”, peraltro, questa va effettuata dal giudice davanti al quale è stata proposta l’impugnazione (comunque prescindendo dalle qualificazioni operate dalle parti).
Nella specie, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo non ha affatto qualificato l’opposizione proposta dal P. la quale, avendo ad oggetto la sussistenza del diritto della D. di procedere ad esecuzione forzata (in ragione della dedotta illiquidità del credito oggetto dell’intimazione e della carenza di documentazione degli importi pretesi a titolo di spese straordinarie sostenute per il mantenimento del figlio della coppia), non certamente la regolarità formale degli atti preesecutivi ed esecutivi, è certamente da qualificare in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. In proposito è appena il caso di osservare che le argomentazioni in senso contrario contenute nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, non colgono nel segno, anzi confermano che nella sostanza l’opposizione era stata proposta per far valere il difetto di un valido titolo esecutivo a sostegno dell’intimazione e, di conseguenza, che si trattava di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
Il ricorso è pertanto inammissibile, in quanto la sentenza impugnata è stata pronunciata in materia di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in primo grado, ed era quindi impugnabile esclusivamente con l’appello. Le svolte consultazioni non sono in alcun modo menzionate dalle memorie.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo l’intimata svolto attività difensiva nella presente sede.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020
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