Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4554 del 21/02/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33388-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

2D IMPRESIT SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1595/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 11 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, accoglieva l’appello proposto dalla 2D IMPRESIT s.r.l. avverso la decisione della Commissione tributaria di Catania che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2011. Rilevava la CTR che in caso di contestazione anche generica dal parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega per la sottoscrizione degli atti rilasciata dal capo dell’ufficio, delega che è legittima solo se indica il nome del funzionario delegato, il motivo del conferimento della delega e la validità del provvedimento per verificare la sua efficacia alla data della firma dell’atto impositivo, non essendo sufficiente l’indicazione della sola qualifica professionale del dirigente destinatario della delega (“delega di funzione”).

Avverso la suddetta pronuncia, con atto del 6 novembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.. Censura la sentenza impugnata per avere annullato l’atto impugnato pur avendo l’Ufficio prodotto, a fronte delle contestazioni di controparte, in allegato alle controdeduzioni in primo grado, sia l’atto dispositivo n. ***** dal quale risultava la delega in questione, sia l’estratto del ruolo del personale dell’Agenzia delle entrate che confermava l’appartenenza del soggetto delegato alla terza area funzionale e, dunque, il relativo impiego nella carriera direttiva.

La censura è fondata.

Il Collegio ritiene di condividere e dare continuità al recente arresto di questa Corte (Cass. n. 8814 del 2019, confermato da Cass. n. 11013 del 2019) che, superando il pregresso orientamento, ha affermato che “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto”.

La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha allegato al ricorso l’atto dispositivo n. *****, relativo alla delega in questione, e l’estratto del ruolo del personale dell’Agenzia delle entrate dal quale emerge che il delegato apparteneva alla carriera direttiva.

La sentenza impugnata, che ha negato la validità della delega (definita “delega di funzione”) poichè non conteneva l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, ritenendo insufficiente l’indicazione della sola qualifica professionale del funzionario destinatario della delega, non risulta conforme ai principio di diritto sopra richiamato.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472