Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4935 del 25/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33853-2018 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALERIO PUBLICOLA N. 41, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO RISTORI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, *****, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, *****, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, *****, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona dei loro rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. R.G. 6009/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che, con ordinanza resa in data 13/4/2018, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., l’appello proposto da F.R. avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha accertato l’intervenuta prescrizione del diritto del F. al risarcimento del danno da tardiva trasposizione di direttiva comunitaria, dallo stesso avanzata nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in relazione alla mancata remunerazione dei soggetti frequentanti corsi di specializzazione post universitaria in ambito medico;

che, a fondamento della decisione di primo grado (confermata dal giudice d’appello), il tribunale ha ritenuto che la pretesa del F. dovesse ritenersi estinta per prescrizione, essendo inutilmente decorso il periodo decennale decorrente dal 27/10/99 data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, mediante la quale lo Stato italiano ha provveduto a determinare le condizioni alle quali gli iscritti a scuole di specializzazione mediche negli anni anteriori al 1991 avessero diritto alla corresponsione di una remunerazione e l’entità di tale corrispettivo;

che avverso l’ordinanza del giudice d’appello, F.R. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, resistono con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 2935 c.c., in relazione alla L. n. 370 del 1999, e ai D.P.C.M. 7 marzo, D.P.C.M. 6 luglio, e D.P.C.M. 2 novembre 2007, nonchè in relazione all’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione Unite, n. 23581/2016 e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 24 gennaio 2018, per avere i giudici del merito erroneamente ritenuto che il dies a quo relativo alla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per la tardiva trasposizione della direttiva Europea in materia di remunerazione dei medici specializzandi decorra a far data dal 27/10/99, non avendo lo Stato italiano ancora emanato alcun provvedimento di trasposizione della direttiva CE nella materia indicata, con il conseguente rilievo del carattere perdurante dell’illecito ascritto all’amministrazione statale;

che il ricorso è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c., è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 2, e art. 348-ter c.p.c., comma 1, primo periodo e secondo periodo, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368 01), là dove deve ritenersi inammissibile l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso detta ordinanza emessa ex art. 348-ter c.p.c., in relazione agli stessi contenuti della decisione di primo grado confermati in sede di appello;

che, nella specie, essendosi il ricorrente limitato a censurare l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., per motivi esclusivamente attinenti il merito della decisione, l’odierno ricorso per cassazione deve ritenersi radicalmente inammissibile;

che alla dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte, in Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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