LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22561-2017 proposto da:
M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAGGIANO, 39, presso lo studio dell’avvocato MARIA FONTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ERMINIO COLAZINGARI;
– ricorrente –
contro
T.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO CASATI 38 SCALA A INT 12, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CICINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO CICINI;
– controricorrente –
e contro
TO.SE., T.V., T.S., T.L., T.G., S.L., S.S., S.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4248/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2019 dal Consigliere ELISA PICARONI;
udito il in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Colazingari Erminio, difensore della ricorrente, che nulla oppone all’istanza di rinvio di controparte e si riporta agli atti depositati.
FATTI DI CAUSA
1. Oggetto di ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 26 giugno 2017 e notificata in pari data, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da M.P. avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1078 del 2010, e nei confronti di T.S., + ALTRI OMESSI.
2. La Corte d’appello ha definito il giudizio in rito, rilevando che l’appellante non aveva rinnovato la notifica dell’atto di appello nei confronti del litisconsorte necessario T.L..
2.1. In particolare, la Corte territoriale ha dato atto che alla prima udienza in data 3 maggio 2011, su richiesta del procuratore dell’appellante M., era stato concesso termine per la rinnovazione della notifica a T.L. e disposto rinvio all’udienza del 20 settembre 2011; che la notifica era stata prodotta soltanto all’udienza del 5 giugno 2012 e che risultava effettuata in data 17 febbraio 2012-5 marzo 2012, e quindi oltre il termine concesso all’udienza del 3 maggio 2011, senza che l’appellante avesse dimostrato di non aver potuto rispettare il termine per cause ad essa non imputabili.
3. M.P. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, sulla base di un motivo, al quale resiste, con controricorso, T.S.. Non hanno svolto difese in questa sede gli altri intimati.
4. Il ricorso, già avviato per la decisione in camera di consiglio nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stato rinviato alla pubblica udienza per carenza di evidenza decisoria. Prima della discussione, il Collegio ha ritenuto di non accogliere l’istanza di differimento presentata dalla difesa della resistente, sul rilievo che l’istanza non consentiva di verificare l’anteriorità dell’impegno del difensore presso il Tribunale di Velletri rispetto alla fissazione dell’odierna udienza per la trattazione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 350,163-bis, 164,291 e 331 c.p.c., e contesta la decisione di improcedibilità (recte: inammissibilità) dell’appello, deducendo che la notificazione dell’atto di appello era stata rinnovata per l’udienza del 20 settembre 2011, e poi di nuovo per le udienze successive, rispettivamente del 21 gennaio 2012 e del 5 giugno 2012. Le plurime rinnovazioni erano state disposte perchè non era stato rispettato il termine a comparire, e comunque la Corte d’appello non aveva fissato alcun termine per la rinnovazione.
2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
2.1. In primo luogo occorre chiarire che l’ordine di rinnovazione della notificazione dell’atto di appello non deve necessariamente contenere l’indicazione del termine perentorio entro il quale la rinnovazione va eseguita.
Come già affermato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 12/03/2014, n. 5628; 16/12/2009, n. 26401; 05/11/2008, n. 26570), qualora il giudice d’appello si limiti ad ordinare l’integrazione del contraddittorio senza indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi – alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2, e del principio della ragionevole durata del processo – in quello indicato dall’art. 163-bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell’udienza di rinvio, purchè detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi (oggi tre mesi, a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009) rispetto alla data del provvedimento che ordina l’integrazione, giusta il disposto dell’art. 307 c.p.c., comma 3, ultimo inciso (ex plurimis, Cass. 12/03/2014, n. 5628; 16/12/2009, n. 26401; 05/11/2008, n. 26570).
In caso contrario, l’ordine di rinnovazione è viziato per erroneità delle prescrizioni in esso contenute, e quindi il giudice è tenuto, nel rispetto del principio del giusto processo ed a tutela dell’affidamento della parte appellante, a concedere a quest’ultima un nuovo termine per la rinnovazione (ex plurimis, Cass. 10/01/2017, n. 279; 12/05/2014, n. 10273).
2.2. Nel caso in esame, in cui la Corte d’appello ha ordinato la rinnovazione all’udienza del 3 maggio 2011, limitandosi a rinviare alla successiva udienza del 20 settembre 2011, il termine perentorio entro il quale doveva essere effettuata la rinnovazione della notifica dell’atto di appello era ricavabile implicitamente, parametrandolo sul rispetto del termine di comparizione di sessanta giorni previsto dall’art. 163-bis nel testo applicabile ratione temporis, precedente alle modificazioni introdotte dalla L. n. 263 del 2005. La parte appellante era stata messa in condizione di effettuare la rinnovazione nel rispetto del termine a comparire.
2.3. Ferma quindi la validità dell’ordine di rinnovazione, è poi accaduto che la Corte d’appello abbia rilevato che la notifica era stata effettuata tardivamente, in data 5 marzo 2012, e ha dichiarato inammissibile il gravame.
L’affermazione è erronea.
Come emerge dagli atti di causa – ai quali questa Corte ha accesso a fronte di denuncia di error in procedendo – la notifica dell’atto di appello era stata effettuata in data 29 luglio 2011, senza il rispetto del termine a comparire, ed è stata poi reiterata in un susseguirsi di rinvii peraltro privi di ricadute.
La situazione così determinatasi, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non era sussumibile nell’ipotesi di inottemperanza all’ordine di rinnovazione della notifica dell’appello sanzionata con l’inammissibilità del gravame ex art. 291 c.p.c., giacchè tale ipotesi presuppone che l’incombente sia stato del tutto omesso, mentre in ipotesi di rinnovazione eseguita tardivamente, la sanzione è l’estinzione del processo (ex plurimis, Cass. 30/05/2017, n. 13637; 03/11/2006, n. 23587), che nel caso in esame non avrebbe potuto essere dichiarata in assenza di eccezione, trovando applicazione l’art. 307 c.p.c. nel testo antecedente alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009.
3. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato nel dispositivo, il quale provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020