LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22523-2014 proposto da:
R.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.
PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MAGLIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI;
– intimata –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1119/2014 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 05/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa RUSSO RITA.
RILEVATO
CHE:
1.- R.M. è proprietaria di un immobile già catastato nella categoria A/1, classe 1. Nel 2009 presenta una DOCFA (per variazione spazi interni) e chiede il classamento nella categoria A/2 classe 2. L’Ufficio conferma la classe e la categoria precedente e la contribuente propone ricorso. La CTP accoglie parzialmente il ricorso. Propone appello l’Agenzia, assumendo che trattandosi di DOCFA a seguito di mera redistribuzione delle divisioni interne e pertanto non vi è ragione di operare la revisione di classe e categoria. La CTR della Campania accoglie l’appello, dando atto che la contribuente non si è costituita.
2.- Avverso la predetta sentenza ricorre la contribuente affidandosi ad un motivo. L’Avvocatura si costituisce al solo fine di partecipare alla eventuale discussione orale. La controversia è trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
RITENUTO
CHE:
3.- Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza d’appello per difetto di notifica della impugnazione. Espone di essere stata patrocinata, nel giudizio di primo grado, dal geom. S.M. e che la notifica dell’atto di appello è stata tentata nei confronti del geom. B.M., che di conseguenza risultava sconosciuto all’indirizzo indicato. Non eseguita la notifica, essa parte non si è costituita nel giudizio di appello che, nonostante la mancata costituzione del contraddittorio ha avuto corso.
Il motivo è fondato.
La notifica dell’atto di appello è stata inviata nel domicilio eletto, ma per un errore nella indicazione del nome del difensore domiciliatario ( B. anzichè S.), il procedimento notificatorio ha avuto esito negativo. Si tratta all’evidenza di un errore materiale, che determina la nullità della notifica, dal momento che essa è stata inviata nell’effettivo domicilio eletto e presso il patrocinatore della parte, trascrivendone però erroneamente il cognome. Il giudice di secondo grado pertanto, preso atto della nullità della notifica dell’atto di appello e della mancata costituzione della appellata avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione ai sensi dell’art. 350 c.p.c. e art. 291 c.p.c.
Non rinnovata la notifica e non costituita l’appellata, l’intero processo è nullo per violazione del principio del contraddittorio. Rilevato il vizio in sede di legittimità, la Corte nel dichiarare la nullità della notifica, del processo e della sentenza, deve disporre il rinvio innanzi al giudice d’appello in diversa composizione dinanzi al quale, essendo l’atto d’impugnazione ormai pervenuto a conoscenza dell’appellato con conseguente superfluità di una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c. (Cass. 4233/2017; Cass. nn. 27139/2006; Cass. n. 19563/2014 in motiv.).
La sentenza deve quindi essere rimessa innanzi alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla CTR della Campania che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 26 febbraio 2020
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