LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36056/2018 R.G. proposto da:
S.S., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Festelli, con domicilio in Grosseto, alla via della Prefettura n. 3.
– ricorrente –
contro
SAN PEDRO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t..
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1369/2018, depositata in data 16.6.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.11.2019 dal Consigliere Dott. Fortunato Giuseppe.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Firenze, confermando la pronuncia di primo grado, ha definitivamente respinto l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla San Pedro s.r.l. per l’importo di Euro. 25.956,60, quale corrispettivo di talune forniture. La sentenza impugnata ha ritenuto che il credito fosse provato dalle fatture commerciali, dai documenti di trasporto e da una missiva del difensore del ricorrente, con cui era stata richiesta la rateizzazione del pagamento.
Per la cassazione di tale sentenza S.S. ha proposto ricorso in due motivi.
La San Pedro s.r.l. è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce Ila violazione degli artt. 2697,2729 c.c., artt. 116,228 e 229 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto sussistente la prova del credito sulla base delle fatture commerciali, dei borderò e dei documenti di trasporto privi della sottoscrizione dell’opponente, documenti tempestivamente contestati in giudizio e, perciò, privi di valenza probatoria.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2929 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la missiva del difensore, con cui era stata proposto la ratizzazione del debito, avesse valore di confessione, trattandosi di una semplice missiva non sottoscritta dalla parte, non utilizzabile come prova del credito.
I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
La sentenza, dato atto che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base della fattura commerciale e dei documenti di trasporto, ha valorizzato – ai fini della prova del credito – i borderò e le distinte di spedizione della merce rilasciate dai vettori indicati nelle fatture nonchè la missiva del 22.12.2011 con cui il legale della ricorrente aveva preposto il pagamento dell’intero importo di Euro 25.835,00 (mediante il versamento di Euro 3.385,00 entro il 10.1.2012 e della restante somma in dodici rate mensili, a partire dal 10.3.2012), senza conferire ai singoli documenti un valore probatorio vincolante o privilegiato, evidenziando – al contrario – che:
a) la fattura commerciale, riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, sicchè, quando tale rapporto sia contestato, pur non potendo costituire elemento di prova delle prestazioni eseguite, è valorizzabile a livello indiziario (Cass. 299/2016; Cass. 15383/2010).
b) costituiscono elementi liberamente valutabili il giudice le dichiarazioni del difensore della parte, contenute in atti stragiudiziali, (Cass. 9864/2018; Cass. 11946/2002; Cass. 4284/1997; Cass. 7571/1986; Cass. 1150/1966).
Non è quindi ravvisabile la lamentata violazione del regime delle prove, essendo la pronuncia fondata sulla ritenuta convergenza di elementi indiziari – ritenuti dimostrativi della sussistenza del credito – legittimamente presi in considerazione dal giudice, poichè, mancando nel sistema processuale una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, la decisione può fondarsi anche su prove atipiche (cfr. sentenza pagg. 6 e seguenti; Cass. 5965/2004; Cass. 4666/2003; Cass. 12763/2000).
Appare – infine – inconferente il richiamo all’art. 2697 c.c., dato che la pronuncia non si fonda sul criterio formale di riparto dell’onere della prova, ma sulla congiunta valutazione di tutti gli elementi acquisiti in istruttoria.
L’art. 2697 c.c. è invece invocabile solo ove il giudice abbia posto detto onere a carico di una parte che non ne era gravata in base alla scissione della fattispecie tra fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018).
Il ricorso è respinto.
Nulla sulle spese, non avendo la controparte svolto difese.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso.
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2729 - Presunzioni semplici | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2929 - Nullita' del processo esecutivo | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 229 - Confessione spontanea | Codice Procedura Civile