LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5951/2016 R.G. proposto da:
STIL ART – STILISTI DEL MARMO S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difese dall’avv. Ennio Scappaticci, con domicilio eletto in Roma, alla Via dei Mille 41/A.
– ricorrente –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Lucio De Angelis, con domicilio eletto in Roma, Via Val Gardena n. 3.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 721/2015, depositata in data 30.1.2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3.12.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata in data 17.3.2004, la Stil art s.n.c. ha evocato in giudizio la BNL, esponendo di aver richiesto all’Agensud un finanziamento a condizioni agevolate ex L. n. 64 del 1986, per l’importo di Lire 854.000.000, con lo scopo di realizzare un capannone industriale in *****. Ha dedotto che la pratica era stata curata da BNL ma che i benefici erano stati negati dal Ministero, che aveva ritenuto tardiva la relativa richiesta; che il provvedimento di diniego era stato impugnato dinanzi al Tar che prima ne aveva sospeso l’efficacia, salvo poi a respingere il ricorso; che la Banca aveva comunque acconsentito a contrarre il mutuo a condizioni ordinarie, previa concessione di ipoteca e di garanzie personali da parte dei soci, e che il contratto era stato stipulato in data 30.11.1994; che, all’esito di un ulteriore carteggio, la BNL, pur dichiaratasi disposta ad erogare la prima tranche del finanziamento, non aveva provveduto al pagamento, ritardando – inoltre – la cancellazione dell’ipoteca.
Ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento per i danni effetto del ritardo con cui era stata cancellata l’iscrizione ipotecaria nonchè della mancata corresponsione del prestito.
Il Tribunale ha accolto la domanda, liquidando equitativamente il danno in Euro 50.000,00, oltre accessori.
Con sentenza n. 721/2015, la Corte distrettuale ha riformato la decisione.
Riguardo alla responsabilità per inadempimento dell’obbligo di corrispondere il prestito, la sentenza impugnata, pur ritenendo che le parti avessero inteso contrarre il mutuo a prescindere dalla concessione dei benefici ex L. n. 64 del 1986, ha però stabilito che la mancata erogazione delle somme era dipesa dal fatto che la ricorrente non aveva dato corso alla richiesta di concordare nuovi termini di rimborso delle rate di ammortamento, come richiesto dalla BNL con lettera del 31.7.1997.
Quanto, invece, al ritardo nella cancellazione dell’ipoteca, la Corte distrettuale ha osservato che la banca aveva prestato il proprio consenso in data 27.6.2001, mentre la Stil art aveva proceduto alla cancellazione solo nel gennaio 2003 ed aveva comunque ottenuto, medio tempore, ingenti finanziamenti da terzi.
La cassazione della sentenza è chiesta dalla Stil Art sulla base di due motivi, illustrati con memoria.
La BNL ha depositato controricorso e memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza ritenuto che, ai fini dell’erogazione del mutuo, fosse necessaria la rimodulazione dei termini di rimborso delle rate di ammortamento, non considerando che: a) che il prestito era subordinato esclusivamente alla concessione delle garanzie e alla presentazione del programma di intervento e dello stato di avanzamento lavori, senza che fosse necessario attendere l’emissione di un ulteriore decreto di autorizzazione del Ministero; b) con lettera del 6.5.1996, la ricorrente aveva comunicato l’intervenuta sospensione dell’efficacia del decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di sovvenzione da parte del giudice amministrativo, ribadendo la richiesta di erogazione del finanziamento; c) con missiva del 16.5.1996 BNL aveva sollecitato la trasmissione del provvedimento di sospensione adottato dal Tar, inviatole in data 22.5.1996, ma che solo in data 9.9.1966 aveva prospettato la necessità di fissare nuovi termini di pagamento delle rate di ammortamento, benchè il mutuo non fosse più condizionato all’approvazione ministeriale.
La sentenza avrebbe quindi omesso di considerare che, alla data del 30.6.1996, erano maturate le condizioni per la concessione del mutuo e che la mancata erogazione delle somme mutuate era imputabile all’inadempimento della banca.
Il motivo è infondato.
La sentenza, pur osservando che il contratto non era stato condizionato alla concessione dei benefici di legge, ha però rilevato che: a) la ricorrente aveva inizialmente inteso avvalersi del provvedimento di sospensione dell’efficacia del decreto ministeriale con cui era stata respinta la richiesta di finanziamento agevolato; b) solo in data 24.9.1996 – e non, quindi, in data 6.5.1996- la Stil art aveva dichiarato di voler ottenere il prestito al tasso ordinario, rinunciando a quello agevolato, con l’intesa che, in caso di riconoscimento dei benefici, detto tasso sarebbe stato riconosciuto anche per il periodo precedente (cfr. sentenza pag. 10-11); c) con missiva del 31.7.1997 la BNL aveva chiesto una conferma dell’operazione e la trasmissione di una formale istanza di spostamento dei termini previsti dal contratto; d) solo in data 27.11.1997 la mutuataria aveva dichiarato di essere ancora interessata al finanziamento, senza tuttavia “nulla riscontrare in merito alla rinegoziazione dei termini”.
In sostanza, secondo l’incensurabile apprezzamento della Corte distrettuale, la ricorrente aveva manifestato inizialmente la volontà di conseguire comunque i benefici di legge e non anche di voler contrarre sin da subito alle meno favorevoli condizioni ordinarie prospettate dalla banca (cfr. ricorso, pag. 10), e che in ogni caso era necessario rinegoziare i termini dell’operazione, il che escludeva che – almeno alla data del 30.6.1996 – la banca fosse tenuta a versare la prima tranche del finanziamento.
La censura, essendo volta a sostenere che, a tale data, la banca fosse, invece, già inadempiente (essendo maturate le condizioni previste dal contratto per la corresponsione di parte del prestito) non tiene conto del contrario accertamento in fatto svolto, in proposito, dal giudice di merito.
Una tale statuizione esclude – tuttavia – la violazione denunciata, che non può sussistere se il fatto asseritamente non valutato sia stato esaminato e confutato dagli accertamenti e dalle conclusioni valorizzate dalla sentenza (Cass. s.u. 8053/2014).
2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 244,115 c.p.c. e art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza abbia negato il risarcimento del danno per la mancata erogazione del finanziamento e per il colpevole ritardo nella cancellazione dell’ipoteca, non ammettendo le prove dirette a dimostrare che la condotta della banca aveva comportato perdite di esercizio, mancati guadagni, ritardo nell’avviamento e perdita della clientela, aveva precluso l’accesso al credito ed aveva gravato i soci di un finanziamento particolarmente oneroso, comportando, infine, un rallentamento nell’ultimazione delle opere, protraendo i lavori per anni.
Si sostiene inoltre che, anche riguardo alle conseguenze della tardiva cancellazione dell’ipoteca, erano stati acquisiti al processo tutti i dati relativi alla situazione aziendale e tutte le informazioni indispensabili per la liquidazione del danno in via equitativa, cui il giudice avrebbe dovuto procedere in considerazione dell’oggettiva difficoltà di quantificare esattamente il risarcimento.
Il motivo non può essere condiviso.
Riguardo al danno determinato dalla mancata erogazione del mutuo, la sentenza ha negato lo stesso inadempimento della banca, sostenendo che era stata la ricorrente a non riscontrare la richiesta di rinegoziazione dei termini di restituzione delle rate di ammortamento (sentenza pag. 11).
Tale accertamento priva di qualsivoglia rilievo l’ulteriore statuizione, che la stessa Corte ha esplicitamente svolto solo per mera completezza argomentativi (cfr., sentenza pag. 13) circa l’impossibilità di ricorrere alla liquidazione equitativa, posto che nessun risarcimento del danno poteva comunque riconoscersi una volta escluso qualsivoglia addebito di responsabilità a carico dell’istituto di credito.
Parimenti, quanto alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, la Corte distrettuale ha evidenziato che era onere della Stil Art attivarsi per ottenere la cancellazione e che, “nonostante l’autorizzazione alla cancellazione del 27.6.2001, la società vi aveva proceduto solo nel gennaio 2003, manifestando in tal modo il proprio disinteresse alla questione”, precisando inoltre che, nonostante “la persistenza della garanzia, è dimostrato che la società era stata ammessa ad usufruire di un ingente finanziamento da parte di altro istituto di credito”, con giudizio che ha escluso in fatto – e insindacabilmente – la stessa lamentata compromissione dell’accesso al credito.
In definitiva, l’errore denunciato non si confronta con la motivazione della sentenza, dato che neppure l’asserita specificità dei capitoli di prova poteva giustificare l’ammissione delle richieste istruttorie volte a provare l’entità del pregiudizio, non essendo quest’ultimo ascrivibile, per quanto detto, alla condotta dell’istituto di credito.
Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, apri ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 10300,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020
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