Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9471 del 22/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10961/2015 proposto da:

L.R.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via G Vico 22, presso lo studio dell’avvocato Bellacosa Maurizio, rappresentato e difeso dall’avvocato Bellacosa Adriano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Unicredit Credit Management Bank Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Gramsci 54, presso lo studio dell’avvocato Graziadei Gianfranco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/01/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 741/2010, depositata il 14/6/2010, ha condannato Capitalia s.p.a. (che era succeduta a Banca di Roma s.p.a.) a versare a L.R.L. la somma di Euro 179.587 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno per aver acquistato titoli oltre il valore del disponibile sul conto corrente dell’investitore.

Il giudice di primo grado ha contestualmente dichiarato inammissibili le domande con cui il L.R. aveva chiesto accertarsi e dichiararsi l’invalidità ovvero l’inefficacia dei contratti per la gestione dei risparmi e di conto corrente o deposito nonchè di tutti i contratti di acquisto di valori mobiliari e strumenti finanziari intervenuti tra il 13 dicembre 1999 ed il 2 ottobre 2001, con conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme impiegate per dare esecuzione a tali acquisti per complessivi Euro 695.117,43.

La Corte d’Appello di Napoli, previa declaratoria di ammissibilità dell’appello principale proposto dalla banca nei confronti del solo L.R. – posto che la sentenza di primo grado era stata pronunciata solo nei confronti di quest’ultimo e non dalla di lui moglie e non era stato proposto gravame sul punto – ha, in primo luogo, accolto l’appello principale.

Ha osservato il giudice di secondo grado che il Tribunale aveva fatto discendere la responsabilità della Banca dal solo fatto che erano stati eseguiti acquisti oltre le disponibilità del conto corrente e che l’esito delle operazioni finanziarie era stato negativo, non considerando che quest’ultima circostanza non costituiva in sè prova di un comportamento colposo dell’istituto di credito.

Inoltre, in ordine alla dedotta mancanza di informazioni sui prodotti acquistati, il L.R. non aveva specificato quali sarebbero stati i titoli inadeguati al suo profilo di rischio e quali le informazioni che non avrebbe ricevuto, così come non aveva specificato quali erano i titoli che ebbero un andamento negativo di cui non sarebbe stato informato.

In definitiva, richiamando apoditticamente diverse disposizioni di legge e lamentando le più disparate violazioni, gli originari attori avevano omesso qualunque riferimento ai titoli in concreto acquistati dalla banca, fondando le proprie domande sulla sola considerazione dello sconfinamento del conto.

La Corte di Appello di Napoli, ha, altresì, rigettato l’appello incidentale proposto dall’investitore con il quale quest’ultimo aveva reiterato la domanda di nullità dei contratti di acquisto di valori mobiliari (proposta in primo grado unitamente alla moglie L.A.) per mancata sottoscrizione degli ordini e del contratto che ammetteva la banca alla negoziazione dei titoli.

Il giudice di secondo grado ha osservato, sul punto, che la banca aveva prodotto il contratto quadro e alcuni ordini, oltre ad un riconoscimento di debito, un contratto di fido e un atto di pegno di alcuni titoli, tutti documenti che il L.R. aveva solo genericamente impugnato e che erano stati poi depositati dalla banca in originale.

Quanto alla dedotta mancanza di sottoscrizione degli ordini, la Corte d’Appello, oltre a rilevare che il L.R. non aveva mai precisato quali sarebbero stati gli ordini mai impartiti, quali quelli fraudolentemente posti in esecuzione, quali quelli privi di sottoscrizione, in ogni caso, evidenziava l’irrilevanza della mancanza di forma scritta degli ordini, essendo tale requisito richiesto solo per il contratto quadro.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione L.R.L. affidandolo a cinque motivi.

Unicredit Credit Management Bank s.p.a, subentrata alla banca appellante, si è costituita in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il L.R. ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 331 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta il ricorrente che il contraddittorio avrebbe dovuto essere esteso alla propria consorte L., quale cointestataria dei rapporti con la banca e quale originaria parte attrice.

Nè la erronea compilazione della sentenza di primo grado – che già nella intestazione e nelle indicazioni delle parti ebbe ad indicare solamente il L.R. (poi anche indicato quale beneficiario della pronuncia di condanna) – poteva comportare il venir meno della legittimazione processuale della sig.ra L..

Non rilevava neppure, come statuito dalla sentenza impugnato, che nè il R. nè la L. avessero proposto gravame sul punto, atteso che il giudice d’appello, a norma dell’art. 331 c.p.c., avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio in causa inscindibile.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, art. 26 reg. consob 11522/98, artt. 1226,1283,1455, 1711 e 1815 c.c., art. 112 c.p.c..

Lamenta il ricorrente che, contrariamente a quanto indicato dalla Corte di merito, non era tenuto a specificare quali fossero i titoli con andamento negativo e le informazioni da ricevere in presenza di una perdita che era risultata superiore al 30% e al 50% dei risparmi impiegati e gestiti.

La Corte di merito avrebbe dovuto considerare che l’onere della prova, a norma del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, u.c., è carico della banca, oltre al rilievo che non vi era contratto scritto abilitante alla negoziazione degli strumenti finanziari.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., art. 2719 c.c. e art. 10 D.Lgs..

Lamenta il ricorrente che la banca si era limitata a depositare la copia fotoriprodotta di tre contratti, dallo stesso prontamente disconosciuti con le proprie memorie, con successivo deposito, peraltro tardivo, da parte dell’istituto di credito degli originali di contratti differenti. Ne consegue che i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare la inutilizzabilità ai fini della decisione di quei documenti tempestivamente e ritualmente disconosciuti non solo a norma dell’art. 2719 c.c., ma anche nelle sottoscrizioni a norma dell’art. 214 c.p.c..

Peraltro, i documenti depositati dopo la fissazione dell’udienza di discussione, a norma del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 10, comma 2, dovevano essere considerati tamquam non essent.

4. Con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio, alla prova della mancanza dei contratti nonchè in relazione alla prova dell’inadempimento della banca e del danno arrecato ai propri clienti.

5. Con il quinto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alle istanze istruttorie formulate.

Lamenta il ricorrente di aver invocato la prova per testimoni nonchè l’ausilio di una perizia, di aver prodotto una consulenza tecnica di parte, di aver formulato un’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., ma nessuna pronuncia è stata resa dai giudici di merito su tali punti.

6. Il primo motivo è fondato.

Non è contestato in causa – e lo ha evidenziato anche la sentenza impugnata – che il presente in giudizio è stato instaurato in primo grado non solo dal L.R., ma anche dalla sua consorte L.A. – quale contitolare dei contratti per la gestione dei risparmi e di conto corrente stipulati, unitamente al marito, con la Banca – che, pertanto, rivestiva formalmente il ruolo di parte del giudizio di primo grado.

Al fine di verificare se il giudice d’appello dovesse o meno provvedere, ex art. 331 c.p.c., alla integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra L., occorre accertare la sussistenza o meno dei presupposti della norma predetta, ovvero, oltre alla qualità di parte nel giudizio di primo grado del contraddittore pretermesso nel giudizio di appello, anche l’eventuale natura inscindibile della causa instaurata tra le parti o la presenza di cause dipendenti.

Orbene, nel caso di specie, tali presupposti sussistono in relazione a tutte le domande proposte dagli attori (in primo grado) nei confronti della banca.

In particolare, non vi è dubbio che con riferimento alle domanda di nullità contrattuale, si fosse instaurato tra le parti un litisconsorzio necessario sostanziale che avrebbe imposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie dell’appellato e appellante incidentale, quale parte anch’essa dell’unico contratto. La declaratoria di nullità del contratto non può, infatti, essere utilmente pronunciata se non nei confronti di tutte le parti dell’unico contratto (vedi con riferimento alla declaratoria di risoluzione contrattuale Cass. n. 7283/99; Cass. n. 203/2003).

Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento del danno accolta parzialmente dal tribunale – va escluso senz’altro il litisconsorzio sostanziale, ma sussiste, tuttavia, un litisconsorzio necessario processuale per la presenza di cause che, seppur scindibili, riguardano rapporti dipendenti, attesa la interdipendenza tra le posizioni dei due creditori solidali rispetto alla contestazione, da parte della debitrice, del fondamento stesso della propria responsabilità e al fine di evitare che le successive vicende processuali conducano a pronunce definitive di contenuto diverso (Cass. n. 14253 del 13/07/2016).

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame (e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità) alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

7. Tutti i residui motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti i residui, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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