LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29216-2018 proposto da:
G.A.F., B.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO FERRAGINA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CLEMENTE GROSSO, che rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI TABACCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1711/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO.
RILEVATO
che:
La Cassa di Risparmio Volterra SpA, creditrice dei coniugi B.D. e G.F. (quali fideiussori della B. Costruzioni srl) in virtù di d.i. per Euro 100.000,00 emesso dal Tribunale di Lucca, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca i detti coniugi, nonchè Matteo Toni e Federica B., per sentir dichiarare inefficace -ex art. 2901 cc- sia l’atto 17-3-2012 di costituzione di fondo patrimoniale, con il quale i coniugi avevano vincolato in fondo patrimoniale due immobili di loro proprietà esclusiva, sia l’atto 18-2-2018, con il quale G.A.F. aveva conferito al costituito “Trust G.”, di cui era beneficiaria la figlia B.F., due appartamenti di sua proprietà, trasferendo gli stessi al trustee Matteo Toni.
Si costituirono i coniugi, contestando le domande.
Nessuno si costituì per B.F. e T.M., che pertanto furono dichiarati contumaci.
L’adito Tribunale accolse la domanda.
Con sentenza n. 1711/2018 del 10-7-2018 la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto dai coniugi, confermando la sussistenza dei requisiti per la proposizione dell’azione.
Avverso detta sentenza B.D. e G.F. propongono ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.
Cassa di Risparmio Volterra SpA resiste con controricorso.
Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 4-violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 331 c.p.c. e nullità della impugnata sentenza, si dolgono che la Corte territoriale non abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.M. e B.F., contumaci in primo grado e non evocati in giudizio in appello; in particolare evidenziano che il trustee, titolare fiduciario del bene oggetto di conferimento, sia l’unico soggetto nei cui confronti può essere promossa l’azione revocatoria relativa a disposizione patrimoniale in trust, con conseguente litisconsorzio necessario ed inscindibilità di cause ex art. 331 c.p.c.; in ogni modo, anche in ipotesi di esclusione di litisconsorzio necessario sostanziale, sostengono la sussistenza, in grado di appello, di una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la partecipazione di tutte le parti presenti in primo grado (essendo state decise in un unico processo una pluralità di cause riguardanti più rapporti scindibili ma legati dalla comunanza di presupposti di fatto).
Il ricorso è parzialmente fondato in relazione alla revocatoria dell’atto di dotazione del “trust G.” per omessa notifica dell’atto di appello nei confronti del trustee (contumace in primo grado) e successivo mancato ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo, da considerarsi litisconsorte necessario.
Il trust, come noto, è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, il quale è l’unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e costituisce, quindi, l’unica persona di riferimento con i terzi, non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente nell’atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari (v. Cass. 19376/2017; Cass. 2043/2017; Cass. 12718/2017; Cass. 25478/2015) Al riguardo questa S.C. ha infatti evidenziato che l’interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari, ai quali sono attribuite dall’atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee; in particolare è stato precisato che nell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto l’atto di dotazione di un bene in “trust” (come nel caso di specie), poichè l’estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, il beneficiario è litisconsorte necessario soltanto nel caso in cui tale atto sia stato posto in essere a titolo oneroso (il che non è stato rilevato da nessuna parte nel caso in esame), dal momento che, solo in questa ipotesi, lo stato soggettivo del terzo rileva quale elemento costitutivo della fattispecie (Cass. 13388/2018); il trustee, invece, è sempre litisconsorte necessario, in quanto (come detto) unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.
Conseguentemente, nella specie, deve escludersi che B.F., beneficiaria non titolare di diritti attuali sui beni sia litisconsorte necessario nell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee T.M., in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, e quindi litisconsorte necessario nella proposta azione revocatoria, correttamente rivolta verso l’atto dispositivo (v. Cass. 10498/2019), e cioè verso l’atto pubblico per notar Losito con il quale G.A.F., disponendo del suo patrimonio, ha dotato il neo costituito “Trust G.”, trasferendo al trustee la piena proprietà delle indicate unità immobiliari.
Il ricorso è, invece, infondato in relazione alla revocatoria dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale.
Come già precisato da questa S.C. “la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinchè, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, nè implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale” (Cass. n. 10641/14; ma cfr. nello stesso senso già Cass. n. 18065/04).
L’omessa notifica dell’appello nei confronti di T.M., beneficiario del trust, ed il successivo mancato ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo, rileva solo e soltanto per quanto concerne l’azione revocatoria proposta nei confronti dell’atto di dotazione del trust G. (atto per notar Losito del 18-22014 con trustee T.M. e beneficiaria B.F.); nessuna rilevanza ha, invece, nei confronti della distinta azione revocatoria proposta (sia pur nello stesso giudizio) nei confronti del distinto atto di costituzione del fondo patrimoniale (atto per notar P. del 17-3-2012, al quale parteciparono unicamente i coniugi B.D. ed G.A.F., ed al quale rimasero invece estranei B.F. e T.M.).
Nè può ritenersi che le due azioni revocatorie, certamente (come detto) scindibili, siano dipendenti da presupposti di fatto comuni, con conseguente “litisconsorzio necessario processuale” ed obbligo ex art. 331 c.p.c. di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al primo grado di giudizio.
Il c.d. “litisconsorzio necessario processuale” si verifica, infatti, quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio; nella specie, tra le due revocatorie, pur azionate con unico giudizio, non sussiste alcuna comunanza, avendo le stesse come oggetto due distinti atti notarili, che nulla hanno in comune tra loro; i presupposti delle due azioni (in particolare: “eventus damni” e “scientia damni”) sono invero differenti, mutando a secondo dell’atto dispositivo oggetto delle stesse e del tempo in cui il detto atto è stato posto in essere, sicchè non sussiste la possibilità di giudicati contrastanti.
In conclusione, pertanto, il ricorso va accolto per quanto concerne la domanda revocatoria proposta nei confronti dell’atto 18-12-2014 per notar Losito di dotazione del neo costituto “trust G.”; va, invece rigettato per quanto concerne la domanda revocatoria proposta nei confronti dell’atto 19-3-2012 per notar P. di costituzione di fondo patrimoniale; di conseguenza va cassata la sentenza impugnata solo per quanto concerne l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta nei confronti dell’atto 18-12-2014 per notar Losito di dotazione del neo costituto “trust G.”; per l’effetto, in relazione esclusivamente a tale azione, il giudizio va rinviato dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, diversa composizione, che provvederà a contraddittorio integro a nuovo esame ed alla regolamentazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto concerne la domanda revocatoria proposta nei confronti dell’atto 18-12-2014 per notar Losito di dotazione del neo costituto “trust G.”; rigetta il ricorso per quanto concerne la domanda revocatoria proposta nei confronti dell’atto 19-3-2012 per notar P. di costituzione di fondo patrimoniale; cassa la sentenza impugnata solo in relazione all’azione revocatoria proposta nei confronti dell’atto 18-12-2014 per notar Losito di dotazione del neo costituito “trust G. e rinvia per nuovo esame della stessa nonchè per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 26 maggio 2020
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