Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.10040 del 15/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32606-2018 proposto da:

FERSERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato RAIMONDO GARCEA, ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA GARCEA, in VIA DELLA GIULIANA 80, pec:

raimondogarcea.avvocaticatanzaro.legalmail.it;

– ricorrente –

contro

M.D., D.C., M.F., M.A.D. O A.D., rappresentati e difesi dall’avvocato CATERINA MANTI, ed elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avvocato PIETRO LUCA MESIANI MAZZACUVA, in VIA ARISTIDE LEONORI 113, pec: caterina.manti.avvocatirc.legalmail.it;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 569/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO.

RITENUTO

che:

1. M.V. e D.C. convennero, con atto di citazione del 10/11/2004, davanti al Tribunale di Reggio Calabria la società Ferservizi SpA, quale addetta alla manutenzione di un immobile contiguo ad altro di loro proprietà, per sentir accertare la responsabilità della società convenuta per i danni derivanti da rottura delle tubazioni nell’immobile contiguo.

La società Ferservizi SpA eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere mai stata proprietaria del bene ed assunse di essere legata a Rfi SpA da un contratto di gestione non afferente alla responsabilità de qua.

2. La causa fu istruita con prove testimoniali e CTU e, all’esito, decisa dal Tribunale adito, con sentenza n. 697 del 2010, nel senso dell’accoglimento della domanda nei confronti della società Ferservizi SpA, responsabile della gestione del patrimonio immobiliare del gruppo RFI SpA, che fu condannata a risarcire la somma di Euro 5.250,44.

La società soccombente propose appello ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando la mutatio libelli a suo avviso operata dagli attori i quali, dopo aver introdotto in giudizio una domanda ai sensi dell’art. 2043 c.c., avevano in seguito “corretto il tiro” prospettando una responsabilità ex art. 1705 c.c. o a titolo di gestione di affari o, infine, per violazione dell’art. 2051 c.c..

3. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 569 del 28/9/2017, ha rigettato l’appello ritenendo, per quanto ancora qui di interesse: a) che la Ferservizi SpA era responsabile perchè per statuto incaricata, in condizioni di piena autonomia, dei compiti di manutenzione degli immobili di proprietà della holding RFI SpA; b) alcuna mutatio libelli era stata operata dagli attori in quanto la stessa società Ferservizi SpA aveva, nelle proprie difese, ipotizzato un mandato senza rappresentanza o una gestione di affari mentre gli attori si erano limitati a controdedurre in relazione a tali rilevi, senza mutare nè petitum nè causa petendi, essendo la domanda degli attori fondata sulla omessa tempestiva manutenzione degli immobili da parte di Ferservizi SpA in qualità di custode; c) la società Ferservizi S.p.A., non aveva provato il caso fortuito; d) è ineccepibile la quantificazione operata dal giudice sulla base della valutazione del CTU.

4. Avverso la sentenza la società Ferservizi SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. D.C. gli eredi di M.V. hanno resistito con controricorso.

La causa è stata assegnata per la trattazione all’adunanza camerale ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che:

il ricorso pone una questione di rilevanza nomofilattica, dovendosi valutare se sia configurabile una responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. a carico dell’appaltatore di servizi di manutenzione del patrimonio immobiliare di altro soggetto;

ritenuta pertanto l’oppotunità di rimettere il ricorso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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