Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.12575 del 12/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19226/2017 r.g. proposto da:

FALLIMENTO ***** s.a.s. *****, in persona del curatore fallimentare Dott. L.P., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Pierpaolo Ardolino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, Via Andrea D’Isernia n. 16.

– ricorrente –

contro

D.A.V.;

– intimato –

avverso il provvedimento del Tribunale di Nola, depositato in data 24.5.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/1/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Il giudice delegato al fallimento di ***** s.a.s. nonchè al fallimento del socio accomandatario di S.A.F., E.A., dichiarò “non luogo a provvedere” sull’istanza di D.A.V. volta ad ottenere la cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento sull’immobile, in comproprietà di E.A., da lui acquistato in sede di vendita coattiva, rilevando che, poichè il bene era stato alienato nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa anteriormente al fallimento, in cui il curatore era intervenuto ai sensi della L. Fall., art. 107, la cancellazione avrebbe dovuto essere disposta dal G.E. e che, comunque, l’istante non aveva interesse ad ottenere la cancellazione di una formalità pubblicitaria meramente dichiarativa.

2. Il reclamo ex art. 26, proposto da D.A. contro il provvedimento è stato accolto dal Tribunale di Nola che, esclusa la fondatezza dell’eccezione di tardività del reclamo sollevata dal Fallimento, ha rilevato nel merito che: a) l’art. 586 c.p.c., stabilisce il cd. effetto purgativo del decreto di trasferimento, in relazione a pignoramenti, ipoteche e sequestri: effetto prodotto dall’ordine emesso dal giudice dell’esecuzione e rivolto all’Agenzia del Territorio competente; b) anche la L. Fall., art. 108, prevede, analogamente, l’effetto purgativo al momento della riscossione del prezzo versato dall’aggiudicatario; c) la L. Fall., art. 88, statuisce invece espressamente che il curatore provveda alla notificazione di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per la relativa trascrizione sul bene immobile oggetto di apprensione da parte della curatela fallimentare; d) îl bene immobile gravato da tale formalità pubblicitaria, ancorchè di natura dichiarativa, subisce un effetto pregiudizievole in quanto difficilmente collocabile sul mercato ed insuscettibile di godere di benefici creditizi; e) l’aggiudicatario ha comunque diritto alla purgazione del bene una volta saldato il prezzo di acquisto e tale diritto deve intendersi esteso, per espressa disposizione della L. Fall., art. 108, anche alla sentenza di fallimento trascritta sul bene immobile alienato in sede esecutiva immobiliare; f) allorquando sia il giudice dell’esecuzione a provvedere alla vendita coattiva, anzichè il g.d., in una procedura di espropriazione in cui il fallimento è intervenuto L. Fall., ex art. 107, il potere di ordinare la cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento non si trasferisce al giudice dell’esecuzione, ma rimane in capo al giudice delegato, così da completare l’effetto purgativo discendente dall’art. 586 c.c., come potere esercitato dal giudice dell’esecuzione.

Il Tribunale di Nola ha dunque ordinato la cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento sul bene immobile acquistato in sede esecutiva dal D.A..

2. Il decreto, pubblicato il 24.5.2017, è stato impugnato dal Fallimento ***** s.a.s. ***** con ricorso straordinario per cassazione, affidato a quattro motivi.

La parte intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Il Fallimento denuncia nell’ordine: 1)violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa nonchè degli artt. 101 e 115 c.p.c. e art. 24 Cost., per aver il tribunale respinto l’eccezione di tardività del reclamo proposto da D.A. sulla scorta di dati non evincibili dal fascicolo e dunque acquisiti altrove, non sottoposti preventivamente al suo esame; 2) violazione dell’art. 153 c.p.c., per insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini del reclamante; 3)violazione dell’art. 100 c.p.c., per difetto di interesse di D.A. alla proposizione del reclamo; 4) violazione dell’art. 100 c.p.c. per difetto di competenza del tribunale a ordinare la cancellazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo.

Il Fallimento non contesta che D.A. abbia acquistato l’immobile in sede esecutiva e ne abbia integralmente versato il prezzo, non si spinge sino al punto di negare che la trascrizione della sentenza dichiarativa ricada nella nozione di “ogni altro vincolo” di cui il giudice delegato è tenuto ad ordinare la cancellazione ai sensi della L. Fall., art. 108, comma 2, nè chiarisce quale suo diritto sia stato leso (o possa essere leso) dall’esecuzione dell’ordine di cancellazione: ne consegue, per un verso, che il provvedimento impugnato – che non ha risolto una controversia su contrapposti diritti soggettivi, ma si è limitato ad assumere un atto dovuto dal giudice laddove ne ricorrano (come è pacifico nella specie) i presupposti di fatto – è privo del carattere della decisorietà e non rientra, pertanto, fra i provvedimenti ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e, per l’altro, che il ricorrente difetta totalmente di interesse all’impugnazione. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, in quanto la parte intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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