Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13859 del 20/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21958-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

C.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE, 2, presso lo studio dell’avvocato FABIO CIOFFI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1833/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Catanzaro, riformando la sentenza del primo giudice, aveva accolto la domanda di C.G.A. e annullato l’avviso di addebito emesso dall’Inps relativo a contributi conseguiti alla iscrizione del C. alla Gestione commercianti.

La corte territoriale aveva ritenuto non sufficientemente provate le condizioni necessarie per la predetta iscrizione poichè l’Inps non aveva fornito la prova della abitualità e prevalenza della partecipazione personale del C. al lavoro aziendale.

Avverso tale decisione proponeva ricorso l’Inps affidato ad un solo motivo cui resisteva il C. con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di Consiglio.

CONSIDERATO

che:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito in L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.), per aver, la corte di merito, escluso l’iscrizione del C., socio amministratore di srl, alla gestione commercianti.

Il giudice d’appello ha ritenuto che la dichiarazione resa dallo stesso C. in sede ispettiva (“presto la mia attività lavorativa nella gestione dell’attività di vendita di calzature con marchio Bata”) fosse insufficiente ad integrare la prova di svolgimento di attività con carattere di continuità e prevalenza.

La censura dedotta, pur richiamando il vizio di violazione di legge, in realtà censura la valutazione della prova (anche della sua assenza) fatta dal giudice del merito, sulle condizioni richieste per l’iscrizione alla gestione commercianti.

Questa Corte ha specificato che “In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (Cass. n. 10426/2018).

Il principio posto, nell’enucleare le condizioni necessarie alla iscrizione in esame, fa riferimento alle differenti caratteristiche di fatto che differenziano, quanto all’attività svolta, la figura dell’amministratore da quella di socio lavoratore. La prova delle stesse caratteristiche, ai fini dell’iscrizione, è posta a carico dell’Inps che ritenga sussistere i requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti. Nel caso in esame il giudice di appello ha svolto la valutazione sulle circostanze accertate decretandone l’insufficiente capacità probatoria. Ogni ulteriore richiesta valutativa è pertanto estranea alla presente sede del giudizio di legittimità, restando confinato il vizio denunciato in una carenza di indicazioni circa gli aspetti delle disposizioni ritenute violate.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 900,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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